Doping: revisione della lista dei farmaci, delle sostanze attive e delle pratiche mediche.

Salute. Decreto 26 luglio 2017. Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmalogicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego č considerato doping.



Il Ministero della Salute con decreto del 26 luglio 2017 ha varato la revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping. 

Il Decreto è stato pubblicato il 4 settembre 2017. 

  • Normativa di riferimento sul doping.

- legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989».

- legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping».

- legge 26 novembre 2007, n. 230, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

- decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive».

- decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 e successive modificazioni.

- decreto 7 luglio 2016, recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2016, n. 199 - Serie generale.

- Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2017.

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Con il Decreto del 26 luglio 2017 è stata approvata la lista delle sostenze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, ripartite anche nel rispetto delle disposizioni della «Convenzione contro il doping nello sport», ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n. 522, in adesione all'emendamento all'allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2017 e riportata nell'allegato I parte integrante del presente decreto.

La lista di cui all'allegato III e' costituita dalle seguenti sezioni:

a) sezione 1: classi vietate;

b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;

d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

e) sezione 5: pratiche e metodi vietati.

 

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