Energia e fonti energetiche rinnovabili. G.U. n. 37 del 14 febbraio 2012.
Ministero dello sviluppo economico. DECRETO 14 gennaio 2012
Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili.
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n.28.
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n.
28 del 2011, e nel rispetto delle finalita' di cui al medesimo art.
40, comma 1, e' approvata la metodologia riportata nell'Allegato 1
che forma parte integrante del presente decreto. La metodologia e'
applicata, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di
energia, per rilevare i dati necessari a misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il
raffrescamento sul consumo finale lordo di energia e di quota di
energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
2. Per il settore elettrico, la metodologia di rilevazione e'
basata:
a. per quanto riguarda il solare fotovoltaico e gli impianti di
potenza inferiore ai 200 kW, sugli archivi amministrativi o
rilevazione diretta del GSE relativi agli incentivi e alle
certificazioni di impianto;
b. per quanto riguarda tutte le altre forme di generazione
elettrica da fonti rinnovabili, su dati rilevati direttamente da
Terna presso gli operatori che Terna stessa e' tenuta a trasmettere
annualmente al GSE.
3. Per il settore termico e dei trasporti, la metodologia e'
articolata nei seguenti dieci temi statistici, riportati
nell'allegato 1, a ciascuno dei quali corrisponde una specifica
scheda:
I. Calore derivato, ovvero prodotto da impianti del settore della
trasformazione di fonti primarie e ceduto a terzi;
II. Energia geotermica;
III. Energia solare termica;
IV. Rifiuti;
V. Biomasse solide;
VI. Bioliquidi;
VII. Biogas;
VIII. Pompe di calore;
IX. Biocarburanti e biometano;
X. Energia elettrica nei trasporti.
4. I dati e le informazioni raccolti dal GSE in applicazione della
metodologia di cui al comma 1 sono utilizzati per l'elaborazione del
Bilancio energetico nazionale, per le altre statistiche del sistema
statistico nazionale afferenti le fonti rinnovabili di energia
nonche' per le statistiche energetiche nazionali da inviare
all'Ufficio statistiche della Commissione europea.
Art. 2
Obbligo di trasmissione dati
1. I soggetti pubblici e, su richiesta del GSE, i soggetti privati,
titolari di informazioni necessarie all'implementazione del sistema,
sono tenuti a fornire i dati a loro disposizione necessari alle
rilevazioni statistiche di cui alle schede riportate nell'Allegato 1.
I dati sono forniti secondo le modalita' operative indicate dal GSE e
per le sole finalita' statistiche di cui all'art. 40 del decreto
legislativo n. 28 del 2011.
2. Le sanzioni stabilite dal decreto legislativo n. 322 del 1989 si
applicano ai soggetti pubblici e privati che, senza giustificato
motivo, non ottemperino, nei tempi e nei modi stabiliti, all'obbligo
di fornire i dati a loro disposizione necessari alle rilevazioni
statistiche di cui al comma 1.
Art. 3
Modalita' e tempi per la rilevazione
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il GSE provvede, per ogni
fonte rinnovabile, alla rilevazione dei dati secondo le modalita'
riportate nelle schede di cui all'Allegato 1.
2. Il GSE, verificata l'attendibilita' dei dati, provvede alla loro
elaborazione, ed entro il 30 ottobre di ogni anno invia al Ministero
un rapporto di monitoraggio statistico contenente i dati necessari
per la trasmissione a Eurostat, da effettuarsi entro il 30 novembre
di ogni anno. I dati statistici riportati nel rapporto sono coerenti
e confrontabili con quelli contenuti nelle comunicazioni del
Ministero alla Commissione europea ed a Eurostat.
3. Il rapporto di cui al comma 2 e' articolato nei tre principali
settori di utilizzo delle energie rinnovabili, elettrico, termico e
trasporti, ed ha i seguenti contenuti:
a. settore elettrico: dati statistici relativi al numero degli
impianti di produzione di energia elettrica da Fonte Energetica
Rinnovabile (FER), alla potenza installata e all'energia prodotta,
sia in valore assoluto che in termini di variazione rispetto agli
anni precedenti, per ciascuna fonte rinnovabile, a livello nazionale,
regionale e provinciale in forma aggregata, nonche' il confronto dei
dati sugli impianti a fonti rinnovabili a livello europeo;
b. settore termico: per ciascuna fonte rinnovabile,
approfondimenti e dati relativi alla distribuzione degli impieghi tra
il settore della trasformazione e usi finali, entrambi articolati per
settore di utilizzo finale, in valore assoluto e in termini di
variazioni rispetto agli anni precedenti;
c. settore dei trasporti: approfondimenti e dati relativi
all'utilizzo di biocarburanti e energia elettrica per i trasporti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 14 gennaio 2012
art. 1)
ALLEGATO-1 - TEMI STATISTICI
• Nota esplicativa
• Tema Statistico I - Calore derivato
• Tema Statistico II - Energia geotermica
• Tema Statistico III - Energia solare termica
• Tema Statistico IV - Rifiuti
• Tema statistico V - Biomasse solide
• Tema Statistico VI - Bioliquidi
• Tema Statistico VII - Biogas
• Tema Statistico VIII - Pompe di calore
• Tema Statistico IX - Biocarburanti e biometano
• Tema Statistico X - Energia elettrica nei trasporti su strada
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