Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate. G.U. n. 18 del 23 gennaio 2012.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2011

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012.
Art. 1 
Oggetto e definizioni  
  1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione  e  la  promozione
delle aree territoriali svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a
statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7,  del  decreto-legge  2
luglio 2007, n. 81,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35  del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art.  2,  comma  45,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, di  seguito  denominato  «Fondo»,  e'
destinata al finanziamento di  specifici  progetti  finalizzati  allo
sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti  con
le regioni a statuto speciale. 
  2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si  intendono  i
comuni la cui superficie e'  contigua  al  confine  delle  regioni  a
statuto speciale, individuati  per  macroarea  nell'allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Per «progetti» si  intendono  tutte  le  iniziative  strutturate
nelle  quali  sono  identificati  obiettivi,  risorse  da  impiegare,
modalita' e tempi di attuazione. 
  4.  La  finalizzazione  allo  sviluppo  economico  e  sociale,   in
conformita' all'art. 119, quinto comma, della Costituzione,  concerne
la realizzazione  di  infrastrutture  ovvero  l'organizzazione  e  il
potenziamento dei servizi relativi alle  funzioni  dei  comuni  anche
volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della  persona  ed
il miglioramento della qualita' della vita. 
 
Art. 2 
Criteri per la ripartizione del Fondo  
  1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra tre macroaree costituite
dai territori confinanti con: 
    a) la regione Valle d'Aosta; 
    b) la regione Trentino-Alto Adige; 
    c) la regione Friuli-Venezia Giulia. 
  2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata  aggiungendo  ad
una quota fissa per ciascuna macroarea, pari al  5%  del  Fondo,  una
quota  calcolata  sulla  restante  percentuale,  facendo  particolare
riferimento alla superficie, al numero ed alla popolazione dei comuni
confinanti, in misura pari al 20% per la Valle d'Aosta, al 30% per il
Friuli-Venezia Giulia e al 50 % per il Trentino-Alto Adige. 
  3. Nel caso che in relazione  ai  progetti  presentati  le  risorse
disponibili  per  ciascuna  macroarea  risultassero   eccedenti,   la
differenza e'  attribuita  in  proporzione  fra  le  altre  aree.  Le
eventuali somme residue disponibili integrano la dotazione del  Fondo
per l'esercizio finanziario successivo. 
  4. Con provvedimento del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali sono definiti, sulla base delle disposizioni  del  presente
decreto, la ripartizione delle risorse del Fondo stanziate per l'anno
di riferimento fra le macroaree e le modalita' di presentazione delle
richieste di finanziamento con i relativi progetti. 
  5. Le risorse del Fondo destinate  alla  macroarea  costituita  dai
territori confinanti con la regione  Trentino-Alto  Adige,  a  valere
sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite  al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. 
 
Art. 3 
Ambiti di intervento  
  1. I progetti finanziabili con le risorse del  Fondo  riguardano  i
seguenti ambiti: 
    a) servizi socio-sanitari; 
    b) servizi di assistenza sociale; 
    c) servizi scolastici; 
    d)  servizi  di  trasporto  per  favorire  l'accesso  ai  servizi
pubblici; 
    e) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti; 
    f) miglioramento della viabilita' comunale e intercomunale; 
    g)  diffusione  dell'informatizzazione  ed  implementazione   dei
servizi di e-government; 
    h) servizi di telecomunicazione; 
    i)  progettazione  e   realizzazione   di   interventi   per   la
valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione  dell'uso
delle energie alternative; 
    j) promozione del turismo, del settore primario, delle  attivita'
artigianali tradizionali  e  del  commercio  dei  prodotti  di  prima
necessita'; 
    k) sportello unico per  le  imprese  e  servizi  di  orientamento
all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali  o
comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali. 
 
Art. 4 
Domanda di finanziamento  
  1. Le domande di finanziamento possono essere presentate da: 
    a) i comuni di cui all'allegato 1; 
    b) il comune «capo-fila» delle aggregazioni temporanee tra comuni
confinanti appartenenti ad una stessa macroarea; 
    c) il comune «capo-fila» delle aggregazioni temporanee tra comuni
confinanti compresi nella stessa macroarea  cui  accedano  comuni  ad
essi contigui territorialmente, purche' il numero  di  questi  ultimi
non superi il 30%  del  totale  dei  comuni  che  costituiscono  tale
aggregazione. 
  2. La formalizzazione delle  aggregazioni  temporanee  deve  essere
perfezionata prima della presentazione del progetto  con  indicazione
del  comune  confinante  «capo-fila»  (attraverso  deliberazione  del
consiglio comunale, accordi, convenzioni o altro). 
  3. I comuni che fanno richiesta di finanziamento possono presentare
un solo progetto singolarmente o in aggregazione temporanea con altri
comuni. 
  4. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici  o  privati  sui
progetti per i quali viene chiesto il finanziamento devono  garantire
il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta. 
 
Art. 5 
Valutazione dei progetti  
  1. Per la valutazione dei progetti si  tiene  conto  dei  parametri
sotto indicati in ordine decrescente di importanza: 
    a) svantaggio  relativo  dell'area  cui  il  progetto  afferisce,
misurato  mediante  indicatori   rappresentativi   delle   condizioni
geomorfologiche,  socio  demografiche  ed  economiche  dei  territori
interessati; 
    b) valenza sovra comunale del progetto, intendendosi per tale  la
capacita' dello stesso di investire  piu'  comuni  confinanti  ovvero
anche piu' aree contigue  ai  territori  confinanti  purche'  risulti
prevalente il numero  dei  comuni  confinanti.  In  tal  caso  l'area
interessata  deve   essere   prevalentemente   riferita   ai   comuni
confinanti; 
    c) polifunzionalita' dell'intervento, intendendosi  per  essa  la
capacita' di conseguire obiettivi  riconducibili  a  piu'  ambiti  di
intervento; 
    d) cofinanziamento da parte di soggetti  pubblici  o  privati  di
entita' complessivamente non inferiore al 10% del  valore  dichiarato
del progetto; 
    e) interventi che riguardano gli ambiti di cui all'art. 3,  comma
1, lettere a), b), c), d), e), g), i) e k). 
  2. A ciascuno dei parametri e' assegnato un  punteggio  secondo  le
indicazioni della seguente tabella: 
tabella
 
3. A ciascun progetto e'  attribuito  un  punteggio  complessivo  e
sulla base  dei  punteggi  conseguiti  sono  elaborate  tre  distinte
graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree. 
  4. Nel caso  in  cui  due  o  piu'  progetti  ottengano  lo  stesso
punteggio vengono ammessi al finanziamento richiesto, sino al  limite
delle risorse disponibili, i progetti  la  cui  qualita'  complessiva
risulti maggiore. 
 
Art. 6 
Titolo di preferenza  
  1. Ai fini della valutazione dei progetti, ai comuni in graduatoria
che  non  hanno  beneficiato  del  finanziamento  per   mancanza   di
disponibilita' delle risorse, a parita' di punteggio con altro comune
conseguito sul  progetto  presentato  per  l'anno  successivo,  viene
riconosciuto titolo di preferenza ai fini del finanziamento. 
   
Art. 7 
Limitazioni di finanziamento  
  1. Al fine di garantire, in ciascuna delle macroaree, l'accesso  al
contributo finanziario ad un congruo numero di  progetti,  il  limite
massimo  di  finanziamento  ammissibile  per  ciascun   progetto   e'
determinato dal  rapporto  delle  risorse  disponibili  nell'anno  di
riferimento  e  il  numero   complessivo   dei   comuni   individuati
nell'allegato. 
  2. Nell'ipotesi di progetto a  valenza  sovra  comunale  il  limite
massimo e' stabilito dalla somma del limite massimo di  finanziamento
fissato per ciascun comune appartenente  all'aggregazione  maggiorato
del 10%. 
 
Art. 8 
Commissione per la valutazione  
  1. Ai fini della valutazione dei progetti, e' istituita  presso  il
Dipartimento  per  gli  affari  regionali  un'apposita   Commissione,
nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per  gli  affari
regionali. Tale Commissione  e'  presieduta  dallo  stesso  Capo  del
Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti
in  servizio  presso  il  Dipartimento  medesimo  e  due  esperti  di
comprovata esperienza nella  valutazione  dei  progetti  di  sviluppo
economico e sociale designati dalla Conferenza unificata. 
  2. La Commissione, entro 120 giorni  dalla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda di finanziamento,  elabora
le graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree. 
  3. Il supporto alla Commissione  e'  garantito  da  una  segreteria
tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli  affari
regionali. 
  4. Ai componenti della Commissione non spetta  alcun  compenso  ne'
rimborso spese. 
 
Art. 9 
Graduatorie finali  
  1. Con provvedimento del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni  macroarea  e
le relative quote di finanziamento. 
  2.  Le  graduatorie  vengono  pubblicate  sul  sito  ufficiale  del
Dipartimento per gli affari regionali, entro cinque giorni successivi
all'approvazione. 
  3. La pubblicazione delle graduatorie finali  di  cui  al  comma  1
vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti  della
procedura di selezione dei progetti. 
 
Art. 10 
Procedure di finanziamento  
  1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  delle  graduatorie,
di cui all'articolo 8,  il  Dipartimento  per  gli  affari  regionali
provvede  alla  liquidazione  delle  somme  spettanti  ad  ogni  ente
beneficiario. 
  2. Entro 30 giorni dalla data  di  ricevimento  del  finanziamento,
l'ente  beneficiario  provvede  ad  avviare  il   progetto,   dandone
comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali. 
  3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro  il
termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli  affari  regionali
dispone la revoca del finanziamento attribuito.  Tale  revoca  potra'
essere sospesa, su istanza dell'ente  beneficiario,  in  presenza  di
giustificati motivi opportunamente documentati. 
 
Art. 11 
Monitoraggio e revoca degli interventi  
  1.  La  valutazione  della  conformita',   rispetto   al   progetto
presentato,  degli  interventi  finanziati  e   la   verifica   della
realizzazione degli obiettivi dello stesso e' eseguita dalle  regioni
competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Dipartimento  per  gli
affari  regionali,  puo'  stipulare,  con  le  regioni   interessate,
specifici  protocolli  d'intesa  per  disciplinare  le  attivita'  di
monitoraggio e  di  verifica  della  realizzazione  degli  interventi
ammessi a finanziamento,  nonche'  quelle  di  rendicontazione  delle
spese sostenute. 
  3. Entro 30 giorni dalla data di  realizzazione  del  progetto,  il
referente indicato dal comune che ha chiesto il  finanziamento,  deve
comunque   predisporre   una   relazione   finale   corredata   dalla
rendicontazione delle spese effettuate. 
  4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma  1,
le  regioni  competenti,   sentiti   i   soggetti   destinatari   dei
finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al  Dipartimento
per gli affari  regionali  proponendo  la  revoca  del  finanziamento
statale in tutto  o  in  parte.  A  seguito  dell'accettazione  della
proposta di revoca il Dipartimento provvede a richiedere ai  soggetti
destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate. 
 
Art. 12 
Disposizioni finanziarie  
  1. La dotazione finanziaria del Fondo e' gestita  dalla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali  e
iscritta in apposito capitolo del centro  di  responsabilita'  n.  7,
intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali. 
  Il presente decreto sara' trasmesso, per  il  tramite  dell'Ufficio
Bilancio e Ragioneria, alla Corte dei conti per  la  registrazione  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 ottobre 2011 
 
Allegato
 
 
 
 
 
 
 
 

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