Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate. G.U. n. 18 del 23 gennaio 2012.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2011
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012.
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a
statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art. 2, comma 45, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, di seguito denominato «Fondo», e'
destinata al finanziamento di specifici progetti finalizzati allo
sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con
le regioni a statuto speciale.
2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i
comuni la cui superficie e' contigua al confine delle regioni a
statuto speciale, individuati per macroarea nell'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate
nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare,
modalita' e tempi di attuazione.
4. La finalizzazione allo sviluppo economico e sociale, in
conformita' all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, concerne
la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il
potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche
volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed
il miglioramento della qualita' della vita.
Art. 2
Criteri per la ripartizione del Fondo
1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra tre macroaree costituite
dai territori confinanti con:
a) la regione Valle d'Aosta;
b) la regione Trentino-Alto Adige;
c) la regione Friuli-Venezia Giulia.
2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata aggiungendo ad
una quota fissa per ciascuna macroarea, pari al 5% del Fondo, una
quota calcolata sulla restante percentuale, facendo particolare
riferimento alla superficie, al numero ed alla popolazione dei comuni
confinanti, in misura pari al 20% per la Valle d'Aosta, al 30% per il
Friuli-Venezia Giulia e al 50 % per il Trentino-Alto Adige.
3. Nel caso che in relazione ai progetti presentati le risorse
disponibili per ciascuna macroarea risultassero eccedenti, la
differenza e' attribuita in proporzione fra le altre aree. Le
eventuali somme residue disponibili integrano la dotazione del Fondo
per l'esercizio finanziario successivo.
4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari
regionali sono definiti, sulla base delle disposizioni del presente
decreto, la ripartizione delle risorse del Fondo stanziate per l'anno
di riferimento fra le macroaree e le modalita' di presentazione delle
richieste di finanziamento con i relativi progetti.
5. Le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai
territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige, a valere
sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al
bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
Art. 3
Ambiti di intervento
1. I progetti finanziabili con le risorse del Fondo riguardano i
seguenti ambiti:
a) servizi socio-sanitari;
b) servizi di assistenza sociale;
c) servizi scolastici;
d) servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi
pubblici;
e) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
f) miglioramento della viabilita' comunale e intercomunale;
g) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei
servizi di e-government;
h) servizi di telecomunicazione;
i) progettazione e realizzazione di interventi per la
valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso
delle energie alternative;
j) promozione del turismo, del settore primario, delle attivita'
artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima
necessita';
k) sportello unico per le imprese e servizi di orientamento
all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o
comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
Art. 4
Domanda di finanziamento
1. Le domande di finanziamento possono essere presentate da:
a) i comuni di cui all'allegato 1;
b) il comune «capo-fila» delle aggregazioni temporanee tra comuni
confinanti appartenenti ad una stessa macroarea;
c) il comune «capo-fila» delle aggregazioni temporanee tra comuni
confinanti compresi nella stessa macroarea cui accedano comuni ad
essi contigui territorialmente, purche' il numero di questi ultimi
non superi il 30% del totale dei comuni che costituiscono tale
aggregazione.
2. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere
perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione
del comune confinante «capo-fila» (attraverso deliberazione del
consiglio comunale, accordi, convenzioni o altro).
3. I comuni che fanno richiesta di finanziamento possono presentare
un solo progetto singolarmente o in aggregazione temporanea con altri
comuni.
4. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sui
progetti per i quali viene chiesto il finanziamento devono garantire
il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta.
Art. 5
Valutazione dei progetti
1. Per la valutazione dei progetti si tiene conto dei parametri
sotto indicati in ordine decrescente di importanza:
a) svantaggio relativo dell'area cui il progetto afferisce,
misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni
geomorfologiche, socio demografiche ed economiche dei territori
interessati;
b) valenza sovra comunale del progetto, intendendosi per tale la
capacita' dello stesso di investire piu' comuni confinanti ovvero
anche piu' aree contigue ai territori confinanti purche' risulti
prevalente il numero dei comuni confinanti. In tal caso l'area
interessata deve essere prevalentemente riferita ai comuni
confinanti;
c) polifunzionalita' dell'intervento, intendendosi per essa la
capacita' di conseguire obiettivi riconducibili a piu' ambiti di
intervento;
d) cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di
entita' complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato
del progetto;
e) interventi che riguardano gli ambiti di cui all'art. 3, comma
1, lettere a), b), c), d), e), g), i) e k).
2. A ciascuno dei parametri e' assegnato un punteggio secondo le
indicazioni della seguente tabella:
3. A ciascun progetto e' attribuito un punteggio complessivo e
sulla base dei punteggi conseguiti sono elaborate tre distinte
graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.
4. Nel caso in cui due o piu' progetti ottengano lo stesso
punteggio vengono ammessi al finanziamento richiesto, sino al limite
delle risorse disponibili, i progetti la cui qualita' complessiva
risulti maggiore.
Art. 6
Titolo di preferenza
1. Ai fini della valutazione dei progetti, ai comuni in graduatoria
che non hanno beneficiato del finanziamento per mancanza di
disponibilita' delle risorse, a parita' di punteggio con altro comune
conseguito sul progetto presentato per l'anno successivo, viene
riconosciuto titolo di preferenza ai fini del finanziamento.
Art. 7
Limitazioni di finanziamento
1. Al fine di garantire, in ciascuna delle macroaree, l'accesso al
contributo finanziario ad un congruo numero di progetti, il limite
massimo di finanziamento ammissibile per ciascun progetto e'
determinato dal rapporto delle risorse disponibili nell'anno di
riferimento e il numero complessivo dei comuni individuati
nell'allegato.
2. Nell'ipotesi di progetto a valenza sovra comunale il limite
massimo e' stabilito dalla somma del limite massimo di finanziamento
fissato per ciascun comune appartenente all'aggregazione maggiorato
del 10%.
Art. 8
Commissione per la valutazione
1. Ai fini della valutazione dei progetti, e' istituita presso il
Dipartimento per gli affari regionali un'apposita Commissione,
nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari
regionali. Tale Commissione e' presieduta dallo stesso Capo del
Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti
in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di
comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo
economico e sociale designati dalla Conferenza unificata.
2. La Commissione, entro 120 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di finanziamento, elabora
le graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.
3. Il supporto alla Commissione e' garantito da una segreteria
tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari
regionali.
4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso ne'
rimborso spese.
Art. 9
Graduatorie finali
1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari
regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni macroarea e
le relative quote di finanziamento.
2. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito ufficiale del
Dipartimento per gli affari regionali, entro cinque giorni successivi
all'approvazione.
3. La pubblicazione delle graduatorie finali di cui al comma 1
vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della
procedura di selezione dei progetti.
Art. 10
Procedure di finanziamento
1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie,
di cui all'articolo 8, il Dipartimento per gli affari regionali
provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente
beneficiario.
2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del finanziamento,
l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dandone
comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali.
3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro il
termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali
dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potra'
essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di
giustificati motivi opportunamente documentati.
Art. 11
Monitoraggio e revoca degli interventi
1. La valutazione della conformita', rispetto al progetto
presentato, degli interventi finanziati e la verifica della
realizzazione degli obiettivi dello stesso e' eseguita dalle regioni
competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Dipartimento per gli
affari regionali, puo' stipulare, con le regioni interessate,
specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attivita' di
monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi
ammessi a finanziamento, nonche' quelle di rendicontazione delle
spese sostenute.
3. Entro 30 giorni dalla data di realizzazione del progetto, il
referente indicato dal comune che ha chiesto il finanziamento, deve
comunque predisporre una relazione finale corredata dalla
rendicontazione delle spese effettuate.
4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1,
le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei
finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento
per gli affari regionali proponendo la revoca del finanziamento
statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della
proposta di revoca il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti
destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione finanziaria del Fondo e' gestita dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e
iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilita' n. 7,
intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali.
Il presente decreto sara' trasmesso, per il tramite dell'Ufficio
Bilancio e Ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2011
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