Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità  di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario. G.U. n. 67 del 20 marzo 2012.



Ministero dell'Interno. DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23. Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012.

Art. 1 
Elenco dei revisori dei conti degli enti locali 
 
  1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali l'elenco  dei  revisori  dei  conti
degli enti locali nel quale sono inseriti, a  richiesta,  i  soggetti
iscritti  nel  Registro  dei  revisori  legali,  di  cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di  seguito  denominato  Registro
dei revisori legali, nonche'  gli  iscritti  all'Ordine  dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili. 
  2. L'inserimento nell'elenco avviene  con  l'iscrizione  a  livello
regionale,  in  relazione  alla  residenza  anagrafica   di   ciascun
richiedente. 
  3.  L'iscrizione  nell'elenco  avviene,  una  volta  accertato   il
possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia  e  alla
dimensione demografica degli enti locali  raggruppati,  a  tal  fine,
nelle seguenti fasce: 
    a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti; 
    b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a  14.999  abitanti,
unioni di comuni e comunita' montane; 
    c) fascia 3: comuni con popolazione pari  o  superiore  a  15.000
abitanti, nonche' province. 
  4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o  piu'
fasce di enti locali, fermo restando il possesso  dei  requisiti  per
l'inserimento in ciascuna fascia. 
 
Art. 2 
Contenuto e pubblicita' dell'elenco 
 
  1. L'elenco, articolato a livello  regionale,  riporta  i  seguenti
elementi informativi per ciascun revisore: 
    a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 
    b) la residenza; 
    c) la data e il numero di iscrizione nel  registro  dei  revisori
legali o  all'Ordine  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili. 
  2.  L'elenco  e'  stilato  in  ordine   alfabetico   per   ciascuna
articolazione  regionale  e  reso  pubblico  sulle  pagine  del  sito
internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni
e  territoriali,  con  effetti  di  pubblicita'   legale   ai   sensi
dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  
Art. 3 
Requisiti per l'inserimento nell'elenco 
 
  1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli  enti
locali, i  richiedenti  devono  essere  in  possesso  di  determinati
requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di  cui
al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal
successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione. 
  2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
    b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre  dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi  per  aver  partecipato  a
corsi e/o seminari formativi in materia di  contabilita'  pubblica  e
gestione economica  e  finanziaria  degli  enti  territoriali  i  cui
programmi di approfondimento ed i relativi  test  di  verifica  siano
stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 
  3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
    b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un
ente locale per la durata di tre anni; 
    c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre  dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi  per  aver  partecipato  a
corsi e/o seminari formativi in materia di  contabilita'  pubblica  e
gestione economica  e  finanziaria  degli  enti  territoriali  i  cui
programmi di approfondimento ed i relativi  test  di  verifica  siano
stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 
  4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori  legali
o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
    b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti  presso
enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; 
    c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre  dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi  per  aver  partecipato  a
corsi e/o seminari formativi in materia di  contabilita'  pubblica  e
gestione economica  e  finanziaria  degli  enti  territoriali  i  cui
programmi di approfondimento ed i relativi  test  di  verifica  siano
stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 
  5. Il Ministero dell'interno puo' organizzare  direttamente,  senza
oneri   per   lo   Stato,   avvalendosi   della   Scuola    Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e  seminari  in  materia  di
contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria  degli  enti
locali che consentono il conseguimento del requisito riferito  ai  10
crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.
 
Art. 4 
Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione 
 
  1. In sede di prima applicazione delle  disposizioni  del  presente
decreto, sono richiesti i seguenti requisiti. 
  2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il  requisito
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e' necessario: 
    a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di  revisione
di ente locale; 
    b) aver conseguito almeno 15  crediti  formativi,  acquisiti  nel
triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali
o associazioni rappresentative degli stessi, per aver  partecipato  a
corsi e/o seminari formativi in materia di  contabilita'  pubblica  e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 
  3. Per le fasce 2 e 3 degli  enti  locali  e'  necessario  -  fermi
restando, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3
lett. a) e b) e 4, lett. a) e b) - il  conseguimento,  in  luogo  dei
crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso  articolo  3,
commi 3 lett. c) e 4) lett.  c),  di  almeno  15  crediti  formativi,
acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini
professionali o associazioni rappresentative degli stessi,  per  aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 
 
Art. 5 
Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario 

  1. I revisori dei conti degli  enti  locali  sono  scelti  mediante
estrazione a sorte dall'elenco formato ai  sensi  delle  disposizioni
del presente decreto. Completata la fase di  formazione  dell'elenco,
il Ministero  dell'interno  rende  noto  con  avviso  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato  anche  sulle  pagine
del sito internet del Ministero stesso, la data  di  effettivo  avvio
del nuovo procedimento per la scelta  dei  revisori  in  scadenza  di
incarico. 
  2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della  scadenza
dell'incarico del proprio organo di revisione  economico  finanziario
alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della  provincia  di
appartenenza con almeno 15 giorni  di  anticipo  nel  primo  mese  di
effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e,  successivamente,
almeno due mesi prima della scadenza stessa. In  caso  di  cessazione
anticipata dall'incarico, la comunicazione  dovra'  essere  inoltrata
immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale
cessazione. 
  3. La Prefettura-Ufficio territoriale  del  governo  comunica  agli
enti locali interessati il giorno in cui si  procedera'  alla  scelta
dei revisori presso la  sede  della  stessa  Prefettura.  Nel  giorno
fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo
delegato, si procede all'estrazione a sorte,  con  procedura  tramite
sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco  ed  in
relazione a  ciascuna  fascia  di  enti  locali  dei  nominativi  dei
componenti degli  organi  di  revisione  da  rinnovare.  Per  ciascun
componente dell'organo di revisione da rinnovare sono  estratti,  con
annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il  primo  dei
quali e' designato per la nomina di revisore  dei  conti  mentre  gli
altri subentrano, nell'ordine  di  estrazione,  nell'eventualita'  di
rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte  del  soggetto
da designare. 
  4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito
verbale e data  comunicazione  a  ciascun  ente  locale  interessato,
affinche' provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a  nominare
quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti  estratti
previa  verifica  di  eventuali  cause  di  incompatibilita'  di  cui
all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o  di
altri impedimenti previsti dagli articoli  235  e  238  dello  stesso
decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia. 
 
Art. 6 
Composizione del collegio 

  1. Nei casi di composizione  collegiale  dell'organo  di  revisione
economico finanziario, le funzioni di presidente  del  collegio  sono
svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di
incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di  egual  numero
di  incarichi  ricoperti,  ha   rilevanza   la   maggior   dimensione
demografica degli enti presso i quali si e' gia' svolto l'incarico. 
  2. A decorrere dalla scadenza del termine di  cui  all'articolo  5,
comma  1),  non  trovano  applicazione  le  disposizioni  riguardanti
l'individuazione dei componenti del collegio dei  revisori  e  quelle
relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al
componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. 
  
Art. 7 
Modalita' e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco 

  1. La richiesta d'inserimento nell'elenco dei  revisori  dei  conti
degli  enti  locali  e'  presentata  al  Ministero   dell'interno   -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  esclusivamente  a
mezzo di trasmissione telematica, tramite  accesso  alle  pagine  del
sito  internet  a  tal  fine  dedicate  e  con  la   compilazione   e
sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello  destinato
a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso  dei  requisiti
previsti. 
  2. Il modello di domanda dovra' prevedere la  possibilita'  per  il
richiedente  di  indicare,   nella   regione   di   riferimento   per
l'iscrizione, uno o piu' ambiti territoriali provinciali per i  quali
intende manifestare indisponibilita' ad assumere l'incarico. 
  3. Il termine per la presentazione delle domande sara' fissato  con
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato
anche   sulle   pagine    del    sito    internet    del    Ministero
dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. 
  
Art. 8 
Formazione e aggiornamento dell'elenco 
 
  1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari  interni
e   territoriali,   previa   verifica   della   documentazione    per
l'accertamento dei requisiti, provvede  alla  formazione  dell'elenco
dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal  termine
di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso. 
  2. Dall'elenco cosi' formato verranno  estratti  i  nominativi  dei
revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013. 
  3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana, consultabile anche  sulle  pagine  del  sito  internet  del
Ministero  dell'interno-Dipartimento  per  gli   affari   interni   e
territoriali, verra' fissato il termine non  superiore  a  30  giorni
dall'avviso  stesso  entro  il  quale  i   soggetti   gia'   iscritti
nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il
possesso  dei  requisiti  di  cui   all'articolo   3,   a   pena   di
cancellazione.  Nel  predetto  avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  sara'
prevista la possibilita' di presentare domanda di iscrizione anche ai
soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013. 
  4. I nominativi dei revisori dei conti, a  decorrere  dall'1  marzo
2013 e  fino  al  31  dicembre  2013,  saranno  estratti  dall'elenco
aggiornato secondo le modalita' di cui al comma 3. 
  5. Per la fase a  regime,  che  decorre  dall'1  gennaio  2014,  il
mantenimento nell'elenco per i soggetti  gia'  iscritti  e'  soggetto
all'onere della dimostrazione del  permanere  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalita' e  termini
che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet  del
Ministero  dell'interno-Dipartimento  per  gli   affari   interni   e
territoriali. Con lo stesso avviso sara' prevista la possibilita'  di
presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base  della
documentazione acquisita, il Ministero dell'interno-Dipartimento  per
gli   affari   interni   e   territoriali   provvede,    annualmente,
all'aggiornamento dell'elenco  al  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014. 
  6.  Il  venir   meno   dell'iscrizione   all'ordine   dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei  revisori
legali, nonche' il verificarsi delle condizioni di  cui  all'articolo
248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  come  sostituito
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 149, comportano la cancellazione dall'elenco. 
 
Art. 9 
Disposizioni transitorie 

  1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione
al registro dei revisori legali si  intende  riferito  all'iscrizione
nel registro dei revisori contabili. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  e'  inserito
nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  e  sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E' fatto  obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Roma, 15 febbraio 2012 
 
 
 
 
 
 

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