Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario. G.U. n. 67 del 20 marzo 2012.
Ministero dell'Interno. DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23. Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012.
Art. 1
Elenco dei revisori dei conti degli enti locali
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti
degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro
dei revisori legali, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello
regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun
richiedente.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il
possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla
dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine,
nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti,
unioni di comuni e comunita' montane;
c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000
abitanti, nonche' province.
4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o piu'
fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per
l'inserimento in ciascuna fascia.
Art. 2
Contenuto e pubblicita' dell'elenco
1. L'elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti
elementi informativi per ciascun revisore:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza;
c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori
legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
2. L'elenco e' stilato in ordine alfabetico per ciascuna
articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito
internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni
e territoriali, con effetti di pubblicita' legale ai sensi
dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Art. 3
Requisiti per l'inserimento nell'elenco
1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti
locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati
requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui
al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal
successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione.
2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a
corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui
programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano
stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un
ente locale per la durata di tre anni;
c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a
corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui
programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano
stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali
o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso
enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a
corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui
programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano
stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
5. Il Ministero dell'interno puo' organizzare direttamente, senza
oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di
contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10
crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.
Art. 4
Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente
decreto, sono richiesti i seguenti requisiti.
2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e' necessario:
a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione
di ente locale;
b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel
triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali
o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a
corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali e' necessario - fermi
restando, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3
lett. a) e b) e 4, lett. a) e b) - il conseguimento, in luogo dei
crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3,
commi 3 lett. c) e 4) lett. c), di almeno 15 crediti formativi,
acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini
professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Art. 5
Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario
1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante
estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni
del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco,
il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine
del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio
del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di
incarico.
2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza
dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario
alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di
appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di
effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente,
almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione
anticipata dall'incarico, la comunicazione dovra' essere inoltrata
immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale
cessazione.
3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli
enti locali interessati il giorno in cui si procedera' alla scelta
dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno
fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo
delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite
sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in
relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei
componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun
componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con
annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei
quali e' designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli
altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualita' di
rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto
da designare.
4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito
verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato,
affinche' provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare
quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti
previa verifica di eventuali cause di incompatibilita' di cui
all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di
altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso
decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.
Art. 6
Composizione del collegio
1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione
economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono
svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di
incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero
di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione
demografica degli enti presso i quali si e' gia' svolto l'incarico.
2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5,
comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti
l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle
relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al
componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Art. 7
Modalita' e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco
1. La richiesta d'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti
degli enti locali e' presentata al Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a
mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del
sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e
sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato
a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti
previsti.
2. Il modello di domanda dovra' prevedere la possibilita' per il
richiedente di indicare, nella regione di riferimento per
l'iscrizione, uno o piu' ambiti territoriali provinciali per i quali
intende manifestare indisponibilita' ad assumere l'incarico.
3. Il termine per la presentazione delle domande sara' fissato con
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato
anche sulle pagine del sito internet del Ministero
dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Art. 8
Formazione e aggiornamento dell'elenco
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni
e territoriali, previa verifica della documentazione per
l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco
dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine
di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.
2. Dall'elenco cosi' formato verranno estratti i nominativi dei
revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013.
3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del
Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, verra' fissato il termine non superiore a 30 giorni
dall'avviso stesso entro il quale i soggetti gia' iscritti
nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di
cancellazione. Nel predetto avviso in Gazzetta Ufficiale sara'
prevista la possibilita' di presentare domanda di iscrizione anche ai
soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013.
4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall'1 marzo
2013 e fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall'elenco
aggiornato secondo le modalita' di cui al comma 3.
5. Per la fase a regime, che decorre dall'1 gennaio 2014, il
mantenimento nell'elenco per i soggetti gia' iscritti e' soggetto
all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui
all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalita' e termini
che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del
Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e
territoriali. Con lo stesso avviso sara' prevista la possibilita' di
presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della
documentazione acquisita, il Ministero dell'interno-Dipartimento per
gli affari interni e territoriali provvede, annualmente,
all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a
decorrere dal 1° gennaio 2014.
6. Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori
legali, nonche' il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo
248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 149, comportano la cancellazione dall'elenco.
Art. 9
Disposizioni transitorie
1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione
al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione
nel registro dei revisori contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2012
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