ISTRUZIONE. Classi sperimentali autorizzate: esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Anno 2011-2012.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. DECRETO 20 gennaio 2012. Norme per lo svolgimento, per l'anno scolastico 2011-2012, degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate. (Decreto n. 13).

Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012.

Titolo I 
Sperimentazioni di ordinamento e struttura 
Art. 1 
Candidati esterni 
 
  1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli  esami  di
Stato presso istituti statali o  paritari  ove  funzionano  indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso  i  candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi relativi all'indirizzo sperimentale  prescelto  e  presente
nell'istituto scolastico sede d'esame. 
  2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato
presso gli istituti  statali  o  paritari  ove  funzionano  indirizzi
sperimentali linguistici  hanno  facolta'  di  sostenere  gli  esami,
compresi quelli preliminari,  sui  programmi  approvati  con  decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei  corsi  sperimentali
ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami. 
  3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi  sperimentali  ove  e'  attivato  il  c.d.   «Progetto   Sirio»
dell'istruzione tecnica. 
 
Art. 2 
Validita'  dei  diplomi  dei  corsi  sperimentali  di  ordinamento  e
struttura 

  1. Con il decreto ministeriale che  individua,  per  gli  esami  di
Stato  dell'anno  scolastico  2011/2012,  la  materia  oggetto  della
seconda prova scritta e le materie assegnate  ai  commissari  esterni
per ciascun indirizzo di studio, di  ordinamento  e  sperimentale  di
ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si
svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono  al  termine
di detti corsi. 
  2.  Il  diploma  conseguito  al  termine  di  un  corso  di  studio
quinquennale   ad   indirizzo   artistico   e'   comprensivo    anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e  valido  per  l'iscrizione  a
qualsiasi facolta' universitaria. 
  3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai  sensi
dell'art. 278 del decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  e
confermati dall'art. 1, primo  comma,  del  decreto  ministeriale  26
giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si  conseguono  a
conclusione dei corrispondenti corsi ordinari. 
Titolo II 
 
Sperimentazioni di solo ordinamento 

Art. 3 
Sperimentazioni di solo ordinamento 

  1. Negli istituti che attuano sperimentazioni  «autonome»  di  solo
ordinamento  «non  assistite»  (dette  anche  minisperimentazioni)  e
sperimentazioni «assistite» (dette  anche  coordinate)  le  prove  si
svolgono secondo le  modalita'  previste  per  le  classi  dei  corsi
ordinari e vertono  sulle  discipline  ed  i  relativi  programmi  di
insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al  precedente
art. 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di  classe
secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale  17
gennaio 2007, n. 6, recante modalita'  e  termini  per  l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e  i
criteri e le modalita' di nomina,  designazione  e  sostituzione  dei
componenti delle commissioni degli  esami  di  Stato  conclusivi  dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. 
  2. Nei predetti istituti i  candidati  esterni,  nella  domanda  di
partecipazione agli esami, devono dichiarare se  intendono  sostenere
gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione  o  sui  programmi
previsti per i corsi ordinari. 
  3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia  oggetto
della seconda prova scritta  (ad  esempio  la  matematica  del  Piano
Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame  verte
sui contenuti specifici di tale materia. 
  4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua
straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' per le
sperimentazioni  consistenti  nell'aggiunta  di  una  seconda  lingua
straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici,  la  lingua
straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in  sede  di  terza  prova
scritta che di colloquio, se nella Commissione  risulta  presente  il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento  della  o
delle lingue straniere interessate. 
 
Titolo III 
Disposizioni comuni 
Art. 4 
Documento del Consiglio di classe 

  Per  l'elaborazione  del  documento  del   Consiglio   di   classe,
finalizzato alla predisposizione della terza prova  scritta,  nonche'
alla connessa illustrazione dei contenuti  specifici  e  delle  linee
didattico-metodologiche seguite  nella  sperimentazione,  valgono  le
disposizioni in materia relative ai corsi ordinari. 
 
Art. 5 
Aree disciplinari 

  Tenuto conto della  diversa  strutturazione  dei  piani  di  studio
relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che  gli
stessi  non  sempre  sono  riconducibili   nell'ambito   delle   aree
disciplinari previste per i corsi ordinari dal  decreto  ministeriale
18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente alla fase
della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse -
i Consigli  di  classe  procedono  alla  ripartizione  delle  materie
dell'ultimo  anno  in   due   aree   disciplinari.   I   criteri   di
individuazione  di  tali  aree  sono  quelli  indicati  nel  predetto
decreto. 
 
Art. 6 
Adempimenti preliminari delle Commissioni 
 
  1. Nelle  scuole  legalmente  riconosciute,  in  cui  continuano  a
funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla  legge  3
febbraio  2006,  n.  27,  abbinate  a  classi  di  scuola  statale  o
paritaria, le Commissioni si insediano due giorni  prima  dell'inizio
delle prove scritte per operare un  diretto  riscontro  dei  progetti
sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti
adempimenti: 
    esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma  2
dell'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  23  luglio
1998, n. 323, con  particolare  riferimento  ai  contenuti  specifici
della sperimentazione ed ai risultati  raggiunti  in  relazione  agli
obiettivi prefissati; 
    riscontro   di   eventuali   lavori   realizzati   dagli   alunni
singolarmente o in gruppo; 
    esame di tutti gli atti relativi allo  scrutinio  finale  e  alla
carriera  scolastica  di  ciascun  alunno,   rilevata   dal   credito
scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio. 
  2. Parimenti, nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti
di cui al precedente comma, le Commissioni si  insediano  due  giorni
prima dell'inizio delle prove scritte. 
 
Art. 7 
Prove d'esame 
 
  1. Per quel che concerne la prima e la terza  prova  scritta  e  il
colloquio valgono le disposizioni  relative  allo  svolgimento  degli
esami nei corsi ordinari. 
  2.  La  seconda  prova  scritta,  che  per  i  corsi   sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata
puo' essere grafica o scrittografica, verte su una  delle  discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali  le  disposizioni  in
materia di sperimentazione prevedono verifiche  scritte,  grafiche  o
scrittografiche. 
  3. Per l'anno scolastico 2011-2012, la seconda prova scritta  degli
esami  di  Stato  dei  corsi  sperimentali  puo'  vertere  anche   su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio  non
preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2011-2012, la
disciplina o le discipline oggetto  di  seconda  prova  scritta  sono
indicate nel decreto  ministeriale  di  cui  al  precedente  art.  2,
corredato, ove  necessario,  di  note  contenenti  indicazioni  sulle
modalita' di svolgimento della prova medesima. 
  4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti  d'arte
e licei artistici le modalita' di  svolgimento  della  seconda  prova
scritta tengono conto, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3,  comma
2,  della  legge  11   gennaio   2007,   n.   1,   della   dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e  possono
articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro. 
  5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale  presso  i
Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del
colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e  per
il tempo  occorrente  per  la  relativa  realizzazione,  ha  una  sua
autonoma connotazione e non si svolge contestualmente  al  colloquio,
bensi'  in  tempi  diversi  e  con  docenti  esterni  specialisti  in
relazione  alle  diverse  tipologie  di  strumento,   come   previsto
dall'art. 252 - comma 8 del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.
297, citato nelle premesse. 
  6. Per l'effettuazione di tale prova,  i  candidati,  ripartiti  in
gruppi distinti corrispondenti alle tipologie  di  strumento  oggetto
della prova stessa,  sono  convocati  secondo  lo  stesso  ordine  di
chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio. 
  7. Sempre in  rapporto  alla  particolare  natura  della  prova  di
strumento, il Presidente della Commissione viene  individuato  tra  i
musicisti che operano in Conservatori diversi da  quello  presso  cui
funziona l'indirizzo musicale sede di esame. 
  8. L'esito della prova  di  strumento  e'  riportato  con  giudizio
motivato nella certificazione di cui  all'art.  13  del  Regolamento,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23  luglio  1998,
n. 323, facente parte integrante del diploma. 
  9. Per l'anno scolastico  2011/2012,  i  candidati  provenienti  da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
«Progetto Sirio» dell'istruzione  tecnica,  che,  in  relazione  alla
sperimentazione  stessa  e   in   presenza   di   crediti   formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine  di  un
corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree,  esami  di
abilitazione  all'esercizio  di  libere  professioni  -  siano  stati
esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie,
possono, a richiesta, essere esonerati  dall'esame  su  tali  materie
nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi  dovranno
comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda  prova  scritta
nonche' la terza prova scritta e il colloquio. 
  10. Per l'effettuazione delle  prove  d'esame  degli  studenti  con
disturbi specifici di  apprendimento  (D.S.A.),  si  fa  rinvio  alle
disposizioni che  saranno  impartite  con  l'ordinanza  ministeriale,
recante norme  e  istruzioni  sugli  esami  di  Stato  di  istruzione
secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2011/2012. 
 
 Art. 8 
Progetto sperimentale ESABAC 
 
  1. Le prove di esame che gli alunni delle  istituzioni  scolastiche
italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo,  al  fine  di
conseguire, ai sensi  dell'Accordo  italo-francese  del  24  febbraio
2009,  il  diploma  di  Baccalaureat  sono   previste   dal   decreto
ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010. L'elenco delle scuole i  cui
alunni potranno accedere  all'esame  ESABAC  e'  allegato  al  citato
decreto ministeriale n. 91/2010. 
 
Art. 9 
Rinvio 
 
  Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  fa  rinvio  alla
disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria  di  secondo
grado dei corsi di ordinamento. 
    Roma, 20 gennaio 2012 
 
 

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