ISTRUZIONE. Classi sperimentali autorizzate: esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Anno 2011-2012.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. DECRETO 20 gennaio 2012. Norme per lo svolgimento, per l'anno scolastico 2011-2012, degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate. (Decreto n. 13).
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012.
Titolo I
Sperimentazioni di ordinamento e struttura
Art. 1
Candidati esterni
1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di
Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato
presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali linguistici hanno facolta' di sostenere gli esami,
compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto
ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali
ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei
corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto Sirio»
dell'istruzione tecnica.
Art. 2
Validita' dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e
struttura
1. Con il decreto ministeriale che individua, per gli esami di
Stato dell'anno scolastico 2011/2012, la materia oggetto della
seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni
per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di
ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si
svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine
di detti corsi.
2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio
quinquennale ad indirizzo artistico e' comprensivo anche
dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l'iscrizione a
qualsiasi facolta' universitaria.
3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi
dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermati dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 26
giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a
conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
Titolo II
Sperimentazioni di solo ordinamento
Art. 3
Sperimentazioni di solo ordinamento
1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo
ordinamento «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e
sperimentazioni «assistite» (dette anche coordinate) le prove si
svolgono secondo le modalita' previste per le classi dei corsi
ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di
insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente
art. 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe
secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17
gennaio 2007, n. 6, recante modalita' e termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i
criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di
partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere
gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari.
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto
della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano
Nazionale Informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte
sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua
straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonche' per le
sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua
straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua
straniera puo' essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova
scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o
delle lingue straniere interessate.
Titolo III
Disposizioni comuni
Art. 4
Documento del Consiglio di classe
Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe,
finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonche'
alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee
didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le
disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
Art. 5
Aree disciplinari
Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio
relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli
stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree
disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale
18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente alla fase
della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse -
i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie
dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di
individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto
decreto.
Art. 6
Adempimenti preliminari delle Commissioni
1. Nelle scuole legalmente riconosciute, in cui continuano a
funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o
paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio
delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti
sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti
adempimenti:
esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici
della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli
obiettivi prefissati;
riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni
singolarmente o in gruppo;
esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla
carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito
scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
2. Parimenti, nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti
di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano due giorni
prima dell'inizio delle prove scritte.
Art. 7
Prove d'esame
1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il
colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli
esami nei corsi ordinari.
2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata
puo' essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in
materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche.
3. Per l'anno scolastico 2011-2012, la seconda prova scritta degli
esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2011-2012, la
disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono
indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2,
corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle
modalita' di svolgimento della prova medesima.
4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte
e licei artistici le modalita' di svolgimento della seconda prova
scritta tengono conto, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma
2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro.
5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i
Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del
colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per
il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua
autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio,
bensi' in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in
relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto
dall'art. 252 - comma 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, citato nelle premesse.
6. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in
gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto
della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di
chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.
7. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di
strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i
musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui
funziona l'indirizzo musicale sede di esame.
8. L'esito della prova di strumento e' riportato con giudizio
motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del Regolamento,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, facente parte integrante del diploma.
9. Per l'anno scolastico 2011/2012, i candidati provenienti da
corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d.
«Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla
sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di
abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati
esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie,
possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie
nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno
comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta
nonche' la terza prova scritta e il colloquio.
10. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle
disposizioni che saranno impartite con l'ordinanza ministeriale,
recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione
secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2011/2012.
Art. 8
Progetto sperimentale ESABAC
1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche
italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di
conseguire, ai sensi dell'Accordo italo-francese del 24 febbraio
2009, il diploma di Baccalaureat sono previste dal decreto
ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010. L'elenco delle scuole i cui
alunni potranno accedere all'esame ESABAC e' allegato al citato
decreto ministeriale n. 91/2010.
Art. 9
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla
disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo
grado dei corsi di ordinamento.
Roma, 20 gennaio 2012
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