Lavoro e Politiche sociali. Adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti previdenziali. G.U. n. 94 del 21 aprile 2012.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 marzo 2012
Disposizioni attuative dei commi da 11 a 14, dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2012
Art. 1
Termini, decorrenze e oneri contributivi
1. Il termine dei sei mesi fissato dall'art. 18, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'assunzione degli interventi
di adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti
previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 alle prescrizioni
legislative in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione per i
soggetti gia' pensionati che svolgono attivita' professionale per la
quale percepiscono un reddito, decorre dal 6 luglio 2011. Le relative
delibere di modifica della disciplina statutaria e regolamentare
vigente in ciascun ente sono adottate entro il 6 gennaio 2012 .
2. Con effetto dal 7 gennaio 2012, qualora, l'ente previdenziale
non abbia assunto una o piu' delibere di modifica statutaria o
regolamentare ai sensi del comma 1, i soggetti gia' pensionati, che
si trovano nelle condizioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a
versare all'ente previdenziale di appartenenza, in qualita' di
iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi,
nella misura del 50 per cento.
3. La contribuzione prevista in via ordinaria, di cui al richiamato
comma 11 dell'art. 18 del citato decreto legge n. 98 del 2011, e' la
contribuzione soggettiva minima a carico degli iscritti attivi,
fissata, in misura forfetaria o percentuale sul reddito dichiarato,
dagli statuti e dai regolamenti degli enti previdenziali di cui al
comma 1.
4. Gli enti previdenziali che gia' prevedono, per i soggetti
pensionati di cui al comma 1, l'obbligo di iscrizione e
l'applicazione di un'aliquota in misura pari o superiore a quella
indicata al comma 2 non sono tenuti agli adeguamenti statutari e
regolamentari in materia.
Roma, 14 marzo 2012
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