Lavoro e Politiche sociali. Adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti previdenziali. G.U. n. 94 del 21 aprile 2012.



 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 marzo 2012
Disposizioni attuative dei commi da 11 a 14, dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2012
 
Art. 1 
Termini, decorrenze e oneri contributivi 
 
  1. Il termine dei sei mesi fissato  dall'art.  18,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'assunzione degli interventi
di  adeguamento  degli  statuti  e   dei   regolamenti   degli   enti
previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103  alle  prescrizioni
legislative in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione per i
soggetti gia' pensionati che svolgono attivita' professionale per  la
quale percepiscono un reddito, decorre dal 6 luglio 2011. Le relative
delibere di modifica  della  disciplina  statutaria  e  regolamentare
vigente in ciascun ente sono adottate entro il 6 gennaio 2012 . 
  2. Con effetto dal 7 gennaio 2012,  qualora,  l'ente  previdenziale
non abbia assunto una  o  piu'  delibere  di  modifica  statutaria  o
regolamentare ai sensi del comma 1, i soggetti gia'  pensionati,  che
si trovano nelle condizioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a
versare  all'ente  previdenziale  di  appartenenza,  in  qualita'  di
iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi,
nella misura del 50 per cento. 
  3. La contribuzione prevista in via ordinaria, di cui al richiamato
comma 11 dell'art. 18 del citato decreto legge n. 98 del 2011, e'  la
contribuzione soggettiva  minima  a  carico  degli  iscritti  attivi,
fissata, in misura forfetaria o percentuale sul  reddito  dichiarato,
dagli statuti e dai regolamenti degli enti previdenziali  di  cui  al
comma 1. 
  4. Gli enti  previdenziali  che  gia'  prevedono,  per  i  soggetti
pensionati  di  cui  al  comma   1,   l'obbligo   di   iscrizione   e
l'applicazione di un'aliquota in misura pari  o  superiore  a  quella
indicata al comma 2 non sono  tenuti  agli  adeguamenti  statutari  e
regolamentari in materia. 
 
    Roma, 14 marzo 2012 

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