Ministero Affari Esteri. Regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero. G.U. n. 105 del 7 maggio 2012.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51
Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012
Entrata in vigore del provvedimento: 22 maggio 2012
Art. 1
Principi generali
1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di
cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni.
2. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli
uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione
nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformita'
della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione,
di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di
informazione e di partecipazione del personale.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.
Art. 3
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli uffici all'estero,
incluse le unita' tecniche locali in quanto articolazioni degli
stessi.
2. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di
cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come
strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle
rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova
integrale applicazione la normativa locale, fatta salva
l'applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
3. Nei luoghi di lavoro di cui al presente articolo le norme in
materia di salute e sicurezza sono applicate tenendo conto delle
disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali, secondo
quanto meglio specificato negli articoli seguenti.
4. Nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza
si tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela della sicurezza
del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione
classificata, nonche' delle limitazioni di accesso e delle
particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.
5. Ai fini dell'applicazione all'estero delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e' considerato
datore di lavoro il capo dell'ufficio.
6. Il datore di lavoro adegua l'organizzazione della sicurezza alla
normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche
dell'ufficio e alla realta' geografica e sociale, avvalendosi di
personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
Art. 4
Uffici all'estero aventi sede
negli Stati dell'Unione Europea
1. Agli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione
Europea si applica la normativa locale, purche' attuativa delle
direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 e
18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore
di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni
locali conformi al comma 1 del presente articolo.
3. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le
modalita' stabilite dall'articolo 6 del presente regolamento.
Art. 5
Uffici all'estero aventi sede negli Stati
non facenti parte dell'Unione Europea
1. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte
dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei
principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, in capo al titolare dell'ufficio permane comunque
l'obbligo:
di effettuare la valutazione dei rischi;
di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla
prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali
vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si
presumono correttamente assolti se le autorita' locali competenti
abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
di nominare il medico competente con le modalita' stabilite
dall'articolo 7 del presente regolamento;
di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione con le modalita' stabilite dall'articolo 9 del presente
regolamento.
3. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte
dell'Unione Europea e non dotati di una normativa in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni
tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio
e di primo soccorso.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo, in capo al capo dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
di effettuare la valutazione dei rischi;
di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla
prevenzione incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche
locali. Fermi restando gli obblighi predetti, essi si presumono
correttamente assolti se le autorita' locali competenti abbiano
rilasciato le prescritte certificazioni;
di nominare il medico competente con le modalita' stabilite
dall'articolo 7 del presente regolamento;
di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione con le modalita' stabilite dall'articolo 9 del presente
regolamento.
Art. 6
Medico competente per gli uffici
aventi sede negli Stati dell'Unione Europea
1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati
dell'Unione Europea nomina quale medico competente un libero
professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti
a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche
collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale,
convenzionata con l'Ufficio all'estero.
2. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza competente per la Sede centrale del
Ministero degli affari esteri, che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei
termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 7
Medico competente per gli uffici
non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea
1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno Stato non
facente parte dell'Unione Europea puo' nominare quale medico
competente un libero professionista locale, in possesso di requisiti
equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, che sia in grado di assicurare livelli di prestazioni
sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario
nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica
o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.
2. La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tiene anche conto delle peculiari
condizioni climatiche e sanitarie dello Stato in cui e' prestato
servizio.
3. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente per la
Sede centrale del Ministero che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei
termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 8
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
L'individuazione del numero e delle modalita' di designazione e di
elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui
agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni, e' disciplinata in sede di
contrattazione collettiva.
Art. 9
Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi
1. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' obbligo non delegabile del
datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di
prevenzione e protezione un dipendente di ruolo in possesso dei
requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove
presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze
in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai
rischi connessi allo svolgimento dell'attivita' istituzionale delle
sedi all'estero.
3. Qualora nel medesimo edificio insistano uffici diversi e' data
facolta' ai capi dei diversi uffici di raccordarsi al fine di
nominare un responsabile comune del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
Art. 10
Coordinamento e controllo
1. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le
comunicazioni del Ministero svolge attivita' di coordinamento,
controllo, assistenza e consulenza nell'attuazione delle norme
riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte degli
uffici all'estero, anche con poteri di impulso in caso di inerzia.
Per gli istituti di cultura italiani provvede analogamente la
Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero.
Per le unita' tecniche locali provvede la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo.
2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1 il Ministero si
avvale della consulenza dell'INAIL.
Art. 11
Clausola finanziaria
1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministero provvede agli adempimenti derivanti dal presente
decreto mediante le ordinarie risorse, umane, strumentali ed
economiche in dotazione alla stessa, sia a livello centrale che
periferico.
Art. 12
Abrogazioni
E' abrogato il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 16 febbraio 2012
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