Ministero Affari Esteri. Regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero. G.U. n. 105 del 7 maggio 2012.



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51   

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012
Entrata in vigore del provvedimento: 22 maggio 2012
 Art. 1
Principi generali
  1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di  tutela
della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero  di
cui all'articolo 30 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio  1967,  n.  18  e  relative  articolazioni,  in  applicazione
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81 e successive modificazioni.
  2. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza  negli
uffici all'estero si ispira ai principi  dettati  dalla  legislazione
nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni  di  uniformita'
della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione,
di  eliminazione  dei  fattori  di  rischio  e   di   incidente,   di
informazione e di partecipazione del personale.
Art. 2
Definizioni
  Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all'articolo 30  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
    b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.
Art. 3
Campo di applicazione
  1. Il presente  regolamento  si  applica  agli  uffici  all'estero,
incluse le unita'  tecniche  locali  in  quanto  articolazioni  degli
stessi.
  2. Il presente regolamento si applica  agli  istituti  italiani  di
cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali  come
strutture di  pertinenza  delle  rappresentanze  diplomatiche,  delle
rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova
integrale   applicazione   la   normativa   locale,    fatta    salva
l'applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
  3. Nei luoghi di lavoro di cui al presente  articolo  le  norme  in
materia di salute e sicurezza  sono  applicate  tenendo  conto  delle
disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali,  secondo
quanto meglio specificato negli articoli seguenti.
  4. Nell'applicazione delle norme in materia di salute  e  sicurezza
si tiene inoltre conto delle disposizioni a  tutela  della  sicurezza
del segreto di Stato, del trattamento e  custodia  di  documentazione
classificata,  nonche'  delle  limitazioni   di   accesso   e   delle
particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.
  5. Ai  fini  dell'applicazione  all'estero  delle  disposizioni  in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di  lavoro,  e'  considerato
datore di lavoro il capo dell'ufficio.
  6. Il datore di lavoro adegua l'organizzazione della sicurezza alla
normativa  locale   eventualmente   vigente,   alle   caratteristiche
dell'ufficio e alla realta'  geografica  e  sociale,  avvalendosi  di
personale adeguatamente formato ai sensi del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81.
Art. 4
Uffici all'estero aventi sede
negli Stati dell'Unione Europea
  1. Agli uffici  all'estero  aventi  sede  negli  Stati  dell'Unione
Europea si applica  la  normativa  locale,  purche'  attuativa  delle
direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli  17  e
18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del  datore
di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato  alle  disposizioni
locali conformi al comma 1 del presente articolo.
  3. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico  competente  con  le
modalita' stabilite dall'articolo 6 del presente regolamento.
Art. 5
Uffici all'estero aventi sede negli Stati
non facenti parte dell'Unione Europea
  1. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati  non  facenti  parte
dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei
principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. In attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  1  del  presente
articolo,  in  capo  al  titolare   dell'ufficio   permane   comunque
l'obbligo:
    di effettuare la valutazione dei rischi;
    di assolvere agli obblighi relativi  al  primo  soccorso  e  alla
prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche  locali
vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si
presumono correttamente assolti se  le  autorita'  locali  competenti
abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
    di nominare il  medico  competente  con  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 7 del presente regolamento;
    di  nominare  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione con le modalita' stabilite dall'articolo  9  del  presente
regolamento.
  3. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati  non  facenti  parte
dell'Unione Europea e non dotati  di  una  normativa  in  materia  di
sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i  principi  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo  conto  delle  disposizioni
tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio
e di primo soccorso.
  4. Nel rispetto  di  quanto  previsto  dal  comma  3  del  presente
articolo, in capo al capo dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
    di effettuare la valutazione dei rischi;
    di assolvere agli obblighi relativi  al  primo  soccorso  e  alla
prevenzione incendi, applicando le  eventuali  disposizioni  tecniche
locali. Fermi restando  gli  obblighi  predetti,  essi  si  presumono
correttamente assolti  se  le  autorita'  locali  competenti  abbiano
rilasciato le prescritte certificazioni;
    di nominare il  medico  competente  con  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 7 del presente regolamento;
    di  nominare  il  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione con le modalita' stabilite dall'articolo  9  del  presente
regolamento.
Art. 6
Medico competente per gli uffici
aventi sede negli Stati dell'Unione Europea
  1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno  degli  Stati
dell'Unione  Europea  nomina  quale  medico  competente   un   libero
professionista locale, in possesso di titoli e requisiti  equivalenti
a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche
collaboratore  di  struttura  esterna  pubblica  o  privata   locale,
convenzionata con l'Ufficio all'estero.
  2. Avverso i giudizi del  medico  competente  e'  ammesso  ricorso,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del   giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza competente per la Sede centrale del
Ministero degli affari esteri, che dispone, dopo eventuali  ulteriori
accertamenti, la conferma, la  modifica  o  la  revoca  del  giudizio
stesso. Si applicano le disposizioni in materia  di  sospensione  dei
termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 7
Medico competente per gli uffici
non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea
  1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede  in  uno  Stato  non
facente  parte  dell'Unione  Europea  puo'  nominare   quale   medico
competente un libero professionista locale, in possesso di  requisiti
equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81,  che  sia  in  grado  di  assicurare  livelli  di  prestazioni
sanitarie  equivalenti  a  quelle  stabilite  dal   piano   sanitario
nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica
o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.
  2. La sorveglianza sanitaria di cui  all'articolo  41  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tiene anche conto  delle  peculiari
condizioni climatiche e sanitarie dello  Stato  in  cui  e'  prestato
servizio.
  3. Avverso i giudizi del  medico  competente  e'  ammesso  ricorso,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del   giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente per  la
Sede centrale del Ministero che  dispone,  dopo  eventuali  ulteriori
accertamenti, la conferma, la  modifica  o  la  revoca  del  giudizio
stesso. Si applicano le disposizioni in materia  di  sospensione  dei
termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 8
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  L'individuazione del numero e delle modalita' di designazione e  di
elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,  di  cui
agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81  e  successive  modificazioni,  e'   disciplinata   in   sede   di
contrattazione collettiva.
Art. 9
Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi
  1. La  nomina  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione  dai  rischi  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e'  obbligo  non  delegabile  del
datore di lavoro.
  2. Il datore di lavoro nomina quale responsabile  del  servizio  di
prevenzione e protezione un  dipendente  di  ruolo  in  possesso  dei
requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  ove
presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze
in materia di prevenzione  infortuni,  con  particolare  riguardo  ai
rischi connessi allo svolgimento dell'attivita'  istituzionale  delle
sedi all'estero.
  3. Qualora nel medesimo edificio insistano uffici diversi  e'  data
facolta' ai capi  dei  diversi  uffici  di  raccordarsi  al  fine  di
nominare  un  responsabile  comune  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione dai rischi.
Art. 10
Coordinamento e controllo
  1. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e  le
comunicazioni  del  Ministero  svolge  attivita'  di   coordinamento,
controllo,  assistenza  e  consulenza  nell'attuazione  delle   norme
riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori  da  parte  degli
uffici all'estero, anche con poteri di impulso in  caso  di  inerzia.
Per  gli  istituti  di  cultura  italiani  provvede  analogamente  la
Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero.
Per le unita' tecniche locali provvede la Direzione generale  per  la
cooperazione allo sviluppo.
  2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1  il  Ministero  si
avvale della consulenza dell'INAIL.
Art. 11
Clausola finanziaria
  1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Il Ministero provvede agli adempimenti  derivanti  dal  presente
decreto  mediante  le  ordinarie  risorse,  umane,   strumentali   ed
economiche in dotazione alla  stessa,  sia  a  livello  centrale  che
periferico.
Art. 12
Abrogazioni
  E' abrogato il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 16 febbraio 2012




 




 

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