Ministero delle Infrastrutture. Disposizioni per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale. G.U. n.56 del 07 marzo 2012.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2012    

Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale. 

Gazzetta Ufficiale n. 56 del 07 marzo 2012.

Art. 1

Misure generali  per  limitare  o  vietare  il  transito  delle  navi

mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili  nel  mare

territoriale.

  1. Nella fascia di mare che si estende per due  miglia  marine  dai

perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali,  marini

e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e

6 dicembre 1991, n. 394, e all'interno dei  medesimi  perimetri  sono

vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili

adibite al  trasporto  di  merci  e  passeggeri  superiori  alle  500

tonnellate di stazza lorda. In relazione alla tipologia dei  traffici

che ordinariamente interessano  le  fasce  di  mare  individuate  dal

presente comma o alle caratteristiche  morfologiche  del  territorio,

l'Autorita' marittima competente puo' disporre, per la fascia esterna

ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti  allo  scopo  di

garantire la sicurezza  anche  ambientale  della  navigazione  e  per

l'accesso e l'uscita dai porti.

  2. Sono fatti salvi  i  provvedimenti  riguardanti  gli  schemi  di

separazione del traffico e le rotte raccomandate ovvero  obbligatorie

nonche' le discipline  vigenti  nei  parchi  e  nelle  aree  protette

nazionali, marine e costiere,  istituiti  ai  sensi  delle  leggi  31

dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2

Ulteriori  misure  per  la   protezione   di   aree   particolarmente

vulnerabili

  1. In ragione della particolare  sensibilita'  ambientale  e  della

vulnerabilita' ai rischi del  traffico  marittimo  sono  adottate  le

seguenti misure di navigazione:

    a) nell'area marina protetta del Santuario dei  Cetacei,  di  cui

alla legge 11 ottobre 2001, n. 391:

      1) per l'ingresso e la  navigazione  nell'intera  area  marina,

come delimitata dall'allegato 1, le navi  che  trasportano  su  ponti

scoperti e in  colli  sostanze  rientranti  nelle  tipologie  di  cui

all'allegato III della convenzione internazionale per la  prevenzione

dell'inquinamento  da  navi  Marpol  73/78  e  al  Codice   marittimo

internazionale per il trasporto delle merci pericolose  (IMDG  Code),

anche in rimorchi, semirimorchi, container, camion e  vagoni,  devono

adottare sistemi di  ritenuta  del  carico  che  ne  garantiscano  la

massima tenuta e stabilita' in ogni condizione meteomarina,  al  fine

di prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi;

    b) nella laguna di Venezia:

      1) e' vietato il transito nel Canale di San Marco e nel  Canale

della Giudecca delle navi adibite al trasporto di merci e  passeggeri

superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda;

      2) al fine di conseguire i piu' elevati  livelli  di  sicurezza

anche ambientale l'Autorita' Marittima, sentita l'Autorita' portuale,

con ordinanza disciplina, secondo la  stazza  lorda  delle  navi,  la

distanza  minima  alla  quale  le  stesse  devono  mantenersi   l'una

dall'altra qualora navighino nello stesso senso.

  2. Il comandante della nave  prima  della  partenza  dal  porto  di

Venezia, e' tenuto a conferire i rifiuti  ed  i  residui  del  carico

prodotti dalla nave. Per il porto di Venezia non e' ammessa la deroga

di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 24  giugno  2003,

n. 182.

  3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, le navi militari e

da guerra, le navi utilizzate per finalita' pubbliche  che  conducano

attivita' non commerciali e le unita' adibite ad attivita' di ricerca

scientifica nonche' le navi  adibite  a  collegamenti  di  linea  che

effettuano scali frequenti e regolari.

Art. 3

Disposizioni transitorie

  1. Il divieto di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1),  si

applica  a  partire  dalla  disponibilita'  di  vie  di   navigazione

praticabili  alternative   a   quelle   vietate,   come   individuate

dall'Autorita' marittima con proprio  provvedimento.  Nelle  more  di

tale  disponibilita',  l'Autorita'   marittima,   d'intesa   con   il

Magistrato alle acque  di  Venezia  e  l'Autorita'  portuale,  adotta

misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio

perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 2 marzo 2012

Allegato 1 (Art. 2, comma 1)

DELIMITAZIONE DELL'AREA DEL SANTUARIO DEI CETACEI

    Acque  interne  e  di  mare  territoriale  dell'Italia  ricadenti

nell'ambito della zona marittima di cui alla legge 11  ottobre  2001,

n. 391, recante «Ratifica ed esecuzione  dell'Accordo  relativo  alla

creazione nel Mediterraneo di un santuario per  i  mammiferi  marini,

fatto  a  Roma  il  25  novembre  1999»  e  ricomprese   nei   limiti

determinati:

      1. ad ovest, da una linea  che  va  dalla  punta  Escampobariou

(punta ovest della penisola di Giens: 43°01'70"N, 06°05'90"E) a  Capo

Falcone, situato sulla costa occidentale della Sardegna  (40°58'00"N,

008°12'00"E);

      2. ad est, una linea che va da Capo Ferro, situato sulla  costa

nord - orientale della Sardegna  (41°09'18"N,  009°31'18"E)  a  Fosso

Chiarone,  situato  sulla  costa  occidentale  italiana  (42°21'24"N,

011°31'00"E).

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