Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e conclusione del procedimento amministrativo: regolamento sui termini non superiori ai 90 giorni.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225. Regolamento di individuzione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012.l

Entrata in vigore del provvedimento: 04 febbraio 2012
 Art. 1  
 Ambito di applicazione 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i  quali  devono
concludersi  i  procedimenti,  di  competenza  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano  obbligatoriamente
ad iniziativa di parte sia che  debbano  essere  promossi  d'ufficio,
sono individuati nell'allegato A, che  costituisce  parte  integrante
del presente regolamento. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono definitivamente abrogati i seguenti decreti: 
    decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  14
febbraio 1994, n. 543; 
    decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  30  marzo
1994, n. 765; 
    decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18  aprile
1994, n. 594; 
    decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524; 
    decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28  novembre
2000, n. 454. 
  3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente  regolamento,
e   successivamente   a   cadenza   biennale,   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione  della
normativa emanata, ed assume le  opportune  iniziative,  nelle  forme
previste   dalle   vigenti   disposizioni,   per   l'adozione   delle
modificazioni ritenute necessarie. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, addi' 11 novembre 2011 
 
Allegato A

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