Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e conclusione del procedimento amministrativo: regolamento sui termini non superiori ai 90 giorni.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225. Regolamento di individuzione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012.l
Entrata in vigore del provvedimento: 04 febbraio 2012
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente
ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio,
sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono definitivamente abrogati i seguenti decreti:
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 1994, n. 543;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo
1994, n. 765;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile
1994, n. 594;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre
2000, n. 454.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento,
e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della
normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme
previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle
modificazioni ritenute necessarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi' 11 novembre 2011
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