Ministero Istruzione, Universitą e Ricerca: equiparazione dei diplomi. G.U. n. 44 del 22 febbraio 2012.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. DECRETO 11 novembre 2011. Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012.
Art. 1
I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi
universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341,
della medesima durata, sono equiparati alle lauree universitarie
delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile
2001 e alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti
ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi, secondo le tabelle allegate che
fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2
I possessori di diplomi di cui all'art. 1 del presente decreto
afferenti all'area sanitaria, privi di valore abilitante, ai fini
dell'equiparazione di cui al predetto art. 1, devono integrare
l'esame finale con la prova scritta e la prova pratica, come previsto
dall'art. 4 del decreto interministeriale del 24 luglio 1996, salvo
il caso in cui gli stessi diplomi rientrino tra quelli dichiarati
equipollenti dai decreti del Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica del 27 luglio 2000.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 novembre 2011
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