Partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. G.U. n. 192 del 19 agosto 2011.



Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. DECRETO 27 luglio 2011. Disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2011.

 
Capo I 
CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI 

Art. 1 
Campo di applicazione  
  1. Il presente  decreto  si  applica  alle  partecipazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera h-quater, del TUB, in  banche,  societa'
finanziarie capogruppo di gruppi bancari o  finanziari,  intermediari
finanziari, istituti di moneta elettronica e  istituti  di  pagamento
(di seguito definiti "impresa vigilata"), in conformita' delle  norme
loro applicabili e delle previsioni statutarie; si  applica  altresi'
alle acquisizioni del controllo in virtu'  di  contratti  o  clausole
sta-tutarie di cui all'art. 19, comma 8-bis, del TUB. 
 
Art. 2  
Partecipazioni  
  1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia: 
  l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni  in  un'impresa
vigilata che, tenendo conto di quelle gia'  possedute,  attribuiscono
una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari  al  10  per
cento; 
  le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei  diritti  di
voto o del capitale rag-giunge o supera il 20 per cento, 30 per cento
o 50 per cento. 
  2. Il calcolo dei diritti di voto con riferimento  alle  azioni  e'
effettuato ponendo: al nume-ratore, la somma delle azioni con diritto
di voto da acquisire e quelle con diritto di voto gia'  detenute;  al
denominatore tutte le azioni con diritto di voto emesse  dall'impresa
vigilata. Sono considerate con diritto di voto tutte  le  azioni  che
attribuiscono il diritto di voto  anche  se  limitato  a  particolari
argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Non
rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o  ne
siano previsti sca-glionamenti. 
  3. Se l'impresa vigilata ha  emesso  azioni  con  diritto  di  voto
appartenenti a diverse cate-gorie, con diritto  di  voto  limitato  a
particolari argomenti o subordinato al verificarsi di una condizione,
l'autorizzazione e' richiesta quando a  seguito  dell'acquisizione  o
della varia-zione viene raggiunta o superata la prima tra  le  soglie
calcolate ai sensi del comma 2 e dei commi 4, 5 e 6. 
  4. In presenza di azioni con diritto di voto appartenenti a diverse
categorie, il calcolo  e'  effettuato  con  riferimento  alle  azioni
ordinarie: al numeratore sono poste le azioni ordinarie da  acquisire
e quelle gia' possedute; al denominatore, tutte le  azioni  ordinarie
emesse dall'impresa vigilata. 
  5. In presenza di azioni con diritto di voto limitato a particolari
argomenti  di  rilievo  per  la  gestione  sociale,  il  calcolo   e'
effettuato con riferimento a ciascun argomento: al  numera-tore  sono
poste le azioni con diritto  di  voto  da  acquisire  e  quelle  gia'
possedute che votano sullo stesso argomento; al  denominatore,  tutte
le azioni con diritto di  voto  che  votano  sullo  stesso  argomento
emesse  dall'impresa  vigilata.  La  Banca  d'Italia  individua   gli
argomenti rilevanti per il calcolo previsto dal presente comma. 
  6. In presenza  di  azioni  con  diritto  di  voto  subordinato  al
verificarsi di una condizione non ancora avverata, il  calcolo  della
partecipazione per le azioni  con  diritto  di  voto  e'  effet-tuato
ponendo al numeratore  e  al  denominatore  soltanto  le  azioni  che
attribuiscono diritti di voto non condizionati. 
  7. Le modalita' di calcolo di cui ai precedenti commi si applicano,
in quanto compatibili, anche  alle  partecipazioni  rappresentate  da
quote. 
  8. Le modalita' di calcolo  di  cui  ai  precedenti  commi  non  si
applicano alle partecipazioni rappresentate da  strumenti  finanziari
che attribuiscono i diritti previsti dall'art.  2351,  ultimo  comma,
del codice  civile;  questi  ultimi  rilevano  se  il  loro  possesso
configura un'ipotesi di influenza notevole ai sensi dell'art.  4  del
presente decreto. 
 
Art. 3 
Controllo  
  1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca  d'Italia
le acquisizioni e va-riazioni di partecipazioni dalle quali  discenda
il controllo su un'impresa vigilata ai sensi dell'art. 23 del TUB. 
  2. E' soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia, a
prescindere  dal  pos-sesso  di  partecipazioni,  l'acquisizione  del
controllo derivante da un contratto con l'impresa vigilata o  da  una
clausola del suo statuto ai sensi del medesimo art. 23 del TUB. 
  3. Nelle societa' con titoli ammessi alla negoziazione  in  mercati
regolamentati  italiani,  sono  soggette  ad   autorizzazione   anche
l'acquisto e la variazione di partecipazioni che comportino l'obbligo
di offerta pubblica d'acquisto ai sensi degli articoli 105 e seguenti
del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. 
 
Art. 4 
Influenza notevole  
  1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca  d'Italia
le acquisizioni  di  partecipazioni,  anche  indirette,  dalle  quali
discenda  la  possibilita'  di   esercitare   un'influenza   notevole
sull'impresa vigilata. 
  2. La Banca d'Italia individua i casi in  cui  l'autorizzazione  e'
richiesta, tenendo conto che per influenza  notevole  si  intende  il
potere  di   partecipare   alla   determinazione   delle   poli-tiche
finanziarie e operative dell'impresa  partecipata,  senza  averne  il
controllo, anche se la partecipazione attribuisce una percentuale  di
diritti di voto inferiore a quella presa in con-siderazione  ai  fini
degli obblighi autorizzativi di cui all'art.  2.  A  questi  fini  la
Banca d'Italia considera,  tra  l'altro,  come  indici  di  influenza
notevole  la  circostanza  che,  a  seguito  dell'acquisto  o   della
variazione della partecipazione, il potenziale acquirente: 
  a) possa essere rappresentato nell'organo con funzione di  gestione
o nell'organo con funzione di  supervisione  strategica  dell'impresa
vigilata; 
  b)  disponga  di  diritti  di  voto  determinanti  nelle  decisioni
assembleari di natura strate-gica dell'impresa vigilata.
 
Art. 5 
Acquisti di concerto  
  1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca  d'Italia
l'acquisizione e la variazione di partecipazioni  da  parte  di  piu'
soggetti che,  in  base  ad  accordi  in  qualsiasi  forma  conclusi,
intendono esercitare in modo concertato i  relativi  diritti,  quando
tali parte-cipazioni,  cumulativamente  considerate  e  unitamente  a
quelle gia' possedute,  raggiungono  o  superano  le  soglie  di  cui
all'art. 2 ovvero attribuiscono il controllo  o  la  possibilita'  di
esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata. 
  2. L'acquisto e' considerato di concerto anche quando  gli  accordi
siano stipulati  entro  l'anno  successivo  all'acquisizione  o  alla
variazione della partecipazione. 
 
Art. 6 
Altri casi di raggiungimento o superamento delle soglie  
  1. L'autorizzazione e' richiesta anche quando  le  soglie  indicate
agli articoli 2, 3 e 4 sono raggiunte o superate involontariamente, a
seguito di eventi che modificano l'incidenza ov-vero la distribuzione
dei diritti di voto. La Banca d'Italia individua il  momento  in  cui
l'autorizzazione deve essere richiesta. 
 
Art. 7 
Obblighi di comunicazione  
  1. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui le  partecipazioni
in un'impresa vigilata rilevano per gli obblighi di comunicazione  di
cui all'art. 20 del TUB; a tal fine  la  Banca  d'Italia  puo'  anche
stabilire, in via generale  o  per  tipologia  di  intermediari,  una
soglia partecipativa inferiore a quella  prevista  per  gli  obblighi
autorizzativi tenendo  anche  conto  del  grado  di  dispersione  del
possesso azionario. 
  2. Fatti salvi gli obblighi autorizzativi di cui all'art.  5,  alla
Banca d'Italia sono  co-municati  gli  accordi,  in  qualsiasi  forma
conclusi, compresi quelli aventi forma di associa-zione, che regolano
o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del  voto  in
un'impresa  vigilata.   Se   dall'accordo   discende   il   controllo
sull'impresa vigilata, la comuni-cazione  e'  corredata  anche  delle
informazioni necessarie a valutare i partecipanti secondo  i  criteri
di cui all'art. 11. 
  3. La Banca  d'Italia  disciplina  i  termini  e  le  modalita'  di
adempimento  degli  obblighi  comunicativi  e  individua  i  soggetti
obbligati. 
 
Capo II 
CASI PARTICOLARI ED ESENZIONI 

Art. 8 
Criteri di computo ed esenzioni  
  1. La Banca d'Italia stabilisce, in conformita' a  quanto  previsto
dalla direttiva 2007/44/CE, i criteri di aggregazione dei diritti  di
voto e le relative eccezioni, in particolare prevedendo: 
  a) i casi in cui i diritti di voto che una societa' di gestione del
risparmio  o  un  intermediario  detengono  in  un'impresa  vigilata,
nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione col-lettiva del
risparmio o di gestione di portafogli, sono  computati  separatamente
dai diritti di voto detenuti nella medesima banca  dal  soggetto  che
controlla la societa' di gestione del ri-sparmio o l'intermediario; 
  b) le condizioni  al  ricorrere  delle  quali  i  diritti  di  voto
detenuti nel portafoglio di  negozia-zione  di  una  banca  non  sono
computati nel calcolo delle partecipazioni; 
  c) i casi di esenzione dagli obblighi autorizzativi.
 
Art. 9 
Scissione tra proprieta' e diritti di voto  
  1. Nei casi di scissione tra  proprieta'  delle  partecipazioni  ed
esercizio dei diritti  ad  essi  connessi,  e'  tenuto  a  richiedere
l'autorizzazione sia il proprietario, sia il soggetto  che  esercita,
anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona,
i diritti connessi e chi lo controlla. 
  2. La Banca d'Italia individua i casi di scissione  in  conformita'
delle previsioni della di-rettiva 2007/44/CE. 
 
Art. 10 
Pubblicita'  
  1. La  Banca  d'Italia  puo'  emanare  disposizioni  relative  alla
pubblicita' del regime auto-rizzativo al quale sono  assoggettate  le
partecipazioni; a questi fini,  puo'  essere  prevista  l'indicazione
nello statuto, sul titolo e nei relativi registri. 
 
Capo III 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Art. 11 
Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni 
e disciplina del procedimento 
  1. Per il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia - tenendo
anche conto delle linee guida e  degli  standard  emanati  a  livello
europeo - verifica che ricorrano  condizioni  atte  a  garantire  una
gestione sana e prudente dell'impresa vigilata, valutando la qualita'
del poten-ziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione, in base ai seguenti cri-teri: 
  a) reputazione del potenziale acquirente, ivi compresi il  possesso
dei requisiti  di  onorabilita'  di  cui  all'art.  25  del  TUB,  la
correttezza e la competenza  professionale  dell'acquirente,  tenendo
anche conto dell'esperienza  pregressa  maturata  nella  gestione  di
partecipazioni ovvero nel settore finanziario; 
  b) il possesso dei requisiti di  professionalita',  onorabilita'  e
indipendenza da parte  di  coloro  che,  in  esito  all'acquisizione,
svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo  nella
banca; 
  c) la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; 
  d)  la   capacita'   della   banca   di   rispettare,   a   seguito
dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attivita'; 
  e) l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente
a consentire l'efficace e-sercizio della vigilanza. 
  2. L'autorizzazione non puo' comunque essere rilasciata in caso  di
fondato sospetto che l'acquisizione sia  connessa  ad  operazioni  di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
  3. La Banca  d'Italia  definisce  le  modalita'  e  i  termini  del
procedimento di autorizzazione, nonche' le  informazioni  che  devono
essere fornite dai soggetti richiedenti l'autorizzazione. 
 
Art. 12 
Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni  
  1.  L'autorizzazione  e'  revocata  qualora  vengano  meno   o   si
modifichino i presupposti  e  le  condizioni  atti  a  garantire  una
gestione sana e prudente dell'impresa vigilata. 
  2. Tra i motivi di revoca rientrano anche: comportamenti  volti  ad
eludere la  normativa;  la  violazione  degli  impegni  eventualmente
assunti nei confronti della  Banca  d'Italia  ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione;  la  trasmissione   alla   Banca   d'Italia   di
informazioni o dati non corrispondenti al vero. 
  3.   La   Banca   d'Italia    puo'    disporre    la    sospensione
dell'autorizzazione   quando   venga    ac-certata    l'insussistenza
temporanea di uno o piu' dei requisiti o delle condizioni  necessarie
per l'autorizzazione stessa. 
 
Capo IV 
PROPORZIONALITA' E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Art. 13 
Proporzionalita'  
  1. Nella redazione delle disposizioni di attuazione delle norme  di
cui ai precedenti capi la Banca  d'Italia  applica  il  principio  di
proporzionalita' tenendo conto della tipologia di  im-presa  vigilata
interessata  e  del  carattere   specifico   dell'attivita'   svolta,
differenziando  ove  necessario  tra  banca,   societa'   finanziaria
capogruppo,  intermediario  finanziario,  istituto  di  pagamento   o
istituto di moneta elettronica. Il principio di  proporzionalita'  e'
inoltre applicato per tener conto dell'eventuale circostanza  che  il
potenziale acquirente sia un'impresa gia' vigilata. 
  2. Secondo quanto stabilito  dalla  direttiva  2007/44/CE  e  dalle
linee e degli standard e-manati  a  livello  europeo,  i  criteri  di
valutazione di cui all'art. 11  -  ad  eccezione  dei  re-quisiti  di
onorabilita' che devono  essere  posseduti  qualunque  sia  l'entita'
della partecipazione per la quale  e'  richiesta  l'autorizzazione  -
sono  applicati  dalla  Banca  d'Italia  secondo  il   principio   di
proporzionalita', tenendo conto anche dell'influenza  sulla  gestione
che il  sog-getto  e'  in  grado  di  esercitare  per  effetto  della
partecipazione. 
  3. La Banca d'Italia applica il principio di proporzionalita' anche
nella determinazione delle informazioni che devono essere fornite dai
soggetti richiedenti l'autorizzazione. 
 
Art. 14 
Semplificazione dei procedimenti  
  1. Al fine di  assicurare  economicita'  e  efficienza  dell'azione
amministrativa, la Banca d'Italia detta disposizioni  per  coordinare
il procedimento di autorizzazione previsto dagli articoli  precedenti
con  altri  procedimenti  eventualmente  connessi  con   l'operazione
oggetto di autorizzazione. 
  Agli stessi fini la Banca d'Italia puo' escludere  dall'obbligo  di
autorizzazione: 
  a) i soggetti che controllano - anche per il  tramite  di  societa'
controllate, di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona  -
un'impresa vigilata, nei casi in  cui  questa  intenda  acquistare  o
aumentare la partecipazione in  un'altra  impresa  vigilata.  Restano
fermi  gli  obblighi  auto-rizzativi  cui  e'  sottoposta   l'impresa
vigilata che  intende  procedere  all'acquisto  o  all'aumento  della
partecipazione; 
  b) il trasferimento, tra soggetti appartenenti al  medesimo  gruppo
bancario o finanziario, di una partecipazione in un'impresa vigilata.
 
Capo V 
DIPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Attuazione  
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  2. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del  presente
decreto. Fino alla loro entrata in vigore, continuano  ad  applicarsi
le disposizioni e i provvedimenti della  Banca  d'Italia  vigenti  al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Agli intermediari finanziari le disposizioni di  attuazione  del
presente decreto si appli-cano a partire dalla data in cui gli stessi
sono tenuti al rispetto  delle  disposizioni  emanate  ai  sensi  del
Titolo V del TUB, come sostituito dal d.lgs. 141 del 13 agosto 2010. 
  4.  La  delibera  del  19  luglio  2005  recante  disciplina  delle
partecipazioni di controllo in ban-che e  in  altri  intermediari  e'
abrogata. 
    Roma, 27 luglio 2011 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
      

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