Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio: individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato. G.U. n. 278 del 29 novembre 2011.



 DECRETO 17 novembre 2011. Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 

Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011.

 IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  luglio  1991,  n.  197,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  attuativo
delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e
recante le misure di esecuzione; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16
luglio  2003  che  ha  modificato  la  struttura  organizzativa   del
Dipartimento del Tesoro; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12
gennaio 2006, recante modifiche delle competenze delle Direzioni  III
e V del Dipartimento del Tesoro; 
  Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro - Direzione V  del  21
aprile 2006, n. 43726 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  maggio
2006, n. 122), che ha delegato l'esercizio delle funzioni in  materia
di   procedimenti   amministrativi   sanzionatori    antiriciclaggio,
limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'art. 49,  commi
1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  ad  alcune
Direzioni territoriali dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  la
competenza territoriale individuata nel predetto decreto; 
  Visto il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro - Direzione
V del 22 luglio 2008, n. 77967 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
28 luglio 2008, n. 175), che, nel sostituire  il  citato  decreto  n.
43726/2006,  ha  esteso  la  delega   alla   Direzione   territoriale
dell'economia e delle finanze di Bolzano; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia  e
delle  finanze  e,  in  particolare,  il  comma  5  dell'art.  6  che
attribuisce alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro  l'attivita'
di  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  per   fini
illegali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali, il cui art.  2,  comma
1-ter, ha  disposto  la  soppressione  delle  Direzioni  territoriali
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16
dicembre 2010 recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici
territoriali di livello dirigenziale non  generale  del  Dipartimento
della  Ragioneria   generale   dello   Stato   e   del   Dipartimento
dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
dicembre 2010 con il quale le funzioni precedentemente  svolte  dalle
Direzioni territoriali  dell'Economia  e  delle  Finanze  sono  state
riallocate presso le Ragionerie territoriali dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
sviluppo, il cui art. 2,  comma  4-bis,  ha  attribuito  agli  uffici
territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze  il  compito
di applicare le sanzioni di cui all'art. 58 del  decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.
173 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011, n. 252)
recante modifiche al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
gennaio 2008, n. 43, concernente la  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 5 dell'art.
6 che conferma  i  compiti  gia'  attribuiti  alla  Direzione  V  del
Dipartimento del Tesoro in materia di usura e antiriciclaggio; 
  Ritenuto di dover rideterminare la  competenza  territoriale  degli
uffici del Ministero dell'economia e delle finanze,  ora  individuati
nelle Ragionerie territoriali dello  Stato,  cui  sono  trasmesse  le
segnalazioni e le contestazioni relative alle violazioni accertate ai
sensi degli articoli 51 e 60  del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
  In attuazione dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le funzioni in materia di  procedimenti  amministrativi
sanzionatori antiriciclaggio,  relativamente  alle  sanzioni  di  cui
all'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  sono
esercitate dalle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato  individuate
nella tabella allegata al presente  decreto,  secondo  la  competenza
territoriale ivi stabilita.  La  Direzione  V  del  Dipartimento  del
tesoro definisce i  procedimenti  di  cui  all'art.  49  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di importo superiore  a  250.000
euro e non oblabili, relativi a  processi  verbali  di  contestazione
pervenuti  al  31  agosto  2011,  e  i  procedimenti   gia'   avviati
nell'ambito della stessa Direzione a  tale  data,  anche  di  importo
inferiore. 
 
                                   Art. 2 
  I soggetti  tenuti  a  segnalare  o  a  contestare  le  violazioni,
accertate ai sensi degli articoli 51 e 60 del decreto legislativo  21
novembre  2007,  n.  231,  trasmettono  le  relative  segnalazioni  e
contestazioni alla Ragioneria territoriale  dello  Stato  individuata
secondo la competenza territoriale  definita  nella  tabella  di  cui
all'art. 1. 
 
                                   Art. 3 
  Il Dipartimento del Tesoro - Direzione V esercita  la  funzione  di
indirizzo e consulenza nella materia oggetto del presente decreto. Il
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale di finanza coordina  l'attivita'  amministrativa  a  livello
nazionale e risolve gli eventuali  conflitti  di  competenza  tra  le
sedi, in accordo con il Dipartimento del Tesoro. 
 
                                  Art. 4 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 novembre 2011 
ALLEGATO http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-11-29&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=11A15340&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=278&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1322603188369&cdimg=2011112911A153409999001

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