Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio: individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato. G.U. n. 278 del 29 novembre 2011.
DECRETO 17 novembre 2011. Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011.
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, attuativo
delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e
recante le misure di esecuzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16
luglio 2003 che ha modificato la struttura organizzativa del
Dipartimento del Tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12
gennaio 2006, recante modifiche delle competenze delle Direzioni III
e V del Dipartimento del Tesoro;
Visto il decreto del Dipartimento del Tesoro - Direzione V del 21
aprile 2006, n. 43726 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio
2006, n. 122), che ha delegato l'esercizio delle funzioni in materia
di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio,
limitatamente alle violazioni delle disposizioni dell'art. 49, commi
1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad alcune
Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, secondo la
competenza territoriale individuata nel predetto decreto;
Visto il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro - Direzione
V del 22 luglio 2008, n. 77967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 2008, n. 175), che, nel sostituire il citato decreto n.
43726/2006, ha esteso la delega alla Direzione territoriale
dell'economia e delle finanze di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze e, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 che
attribuisce alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro l'attivita'
di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini
illegali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto
alle frodi fiscali internazionali e nazionali, il cui art. 2, comma
1-ter, ha disposto la soppressione delle Direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16
dicembre 2010 recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici
territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento
dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2010 con il quale le funzioni precedentemente svolte dalle
Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze sono state
riallocate presso le Ragionerie territoriali dello Stato;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo, il cui art. 2, comma 4-bis, ha attribuito agli uffici
territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze il compito
di applicare le sanzioni di cui all'art. 58 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.
173 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2011, n. 252)
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 5 dell'art.
6 che conferma i compiti gia' attribuiti alla Direzione V del
Dipartimento del Tesoro in materia di usura e antiriciclaggio;
Ritenuto di dover rideterminare la competenza territoriale degli
uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, ora individuati
nelle Ragionerie territoriali dello Stato, cui sono trasmesse le
segnalazioni e le contestazioni relative alle violazioni accertate ai
sensi degli articoli 51 e 60 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;
Decretano:
Art. 1
In attuazione dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le funzioni in materia di procedimenti amministrativi
sanzionatori antiriciclaggio, relativamente alle sanzioni di cui
all'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono
esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate
nella tabella allegata al presente decreto, secondo la competenza
territoriale ivi stabilita. La Direzione V del Dipartimento del
tesoro definisce i procedimenti di cui all'art. 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di importo superiore a 250.000
euro e non oblabili, relativi a processi verbali di contestazione
pervenuti al 31 agosto 2011, e i procedimenti gia' avviati
nell'ambito della stessa Direzione a tale data, anche di importo
inferiore.
Art. 2
I soggetti tenuti a segnalare o a contestare le violazioni,
accertate ai sensi degli articoli 51 e 60 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, trasmettono le relative segnalazioni e
contestazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato individuata
secondo la competenza territoriale definita nella tabella di cui
all'art. 1.
Art. 3
Il Dipartimento del Tesoro - Direzione V esercita la funzione di
indirizzo e consulenza nella materia oggetto del presente decreto. Il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
generale di finanza coordina l'attivita' amministrativa a livello
nazionale e risolve gli eventuali conflitti di competenza tra le
sedi, in accordo con il Dipartimento del Tesoro.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 novembre 2011
ALLEGATO http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-11-29&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=11A15340&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=278&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1322603188369&cdimg=2011112911A153409999001
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