PROCESSO TRIBUTARIO. Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti. G.U. n. 50 del 29 febbraio 2012.
Ministero dell'Economia e delle Finanze. DECRETO 27 dicembre 2011. Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario.
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012.
Art. 1
1. Le spese per il rilascio, da parte degli uffici di segreteria
della commissione tributaria centrale, delle commissioni tributarie
provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di
secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, di copie di atti
e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e di copia della sentenza di cui all'art. 38, comma 1, ed
all'art. 69 dello stesso decreto legislativo, sono fissate, per i
richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella misura stabilita
dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' e'
stabilito nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato
1 del presente decreto.
2. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto un
diritto aggiuntivo, rispetto al diritto di copia di cui al comma 1,
pari a 9 euro per ogni singolo documento come indicato nella tabella
contenuta nell'allegato 2 del presente decreto.
3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo
atto e documento informatico prodotto dalle parti nel predetto
formato e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella
contenuta nell'allegato 3 del presente decreto.
4. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo
atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico
degli uffici di segreteria di cui all'art. 1, e' dovuto il diritto
nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 4 del
presente decreto.
5. Per il rilascio delle copie di cui ai commi 3 e 4, su supporto
fornito dal richiedente, la copia sara' rilasciata a condizione che
il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene
richiesta.
Art. 3
1. Le spese per il rilascio delle copie di cui all'art. 2 sono a
carico del richiedente e vengono riscosse, all'atto della
presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da
bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di
segreteria di cui all'articolo l cui va inoltrata la richiesta.
2. Gli uffici di segreteria di cui al comma 1 provvedono ad
annotare sull'originale l'avvenuto rilascio di copia di sentenze o di
altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in forma esecutiva ai
sensi dell'art. 475 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2011
(di cui all'articolo 2, comma 1)
(di cui all'articolo 2, comma 2)
(di cui all'articolo 2, comma 3)
(di cui all'articolo 2, comma 4)
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