PROCESSO TRIBUTARIO. Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti. G.U. n. 50 del 29 febbraio 2012.



Ministero dell'Economia e delle Finanze. DECRETO 27 dicembre 2011. Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario. 

Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012.

 Art. 1 
 
  1. Le spese per il rilascio, da parte degli  uffici  di  segreteria
della commissione tributaria centrale, delle  commissioni  tributarie
provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e  di
secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, di copie di atti
e documenti contenuti nei fascicoli di parte  e  di  ufficio  di  cui
all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, e di copia della sentenza  di  cui  all'art.  38,  comma  1,  ed
all'art. 69 dello stesso decreto legislativo,  sono  fissate,  per  i
richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella  misura  stabilita
dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono
parte integrante del presente decreto. 
 
Art. 2 
 
  1. Il diritto di  copia  senza  certificazione  di  conformita'  e'
stabilito nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato
1 del presente decreto. 
  2. Per il rilascio di copie autentiche di documenti  e'  dovuto  un
diritto aggiuntivo, rispetto al diritto di copia di cui al  comma  1,
pari a 9 euro per ogni singolo documento come indicato nella  tabella
contenuta nell'allegato 2 del presente decreto. 
  3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni  singolo
atto e  documento  informatico  prodotto  dalle  parti  nel  predetto
formato e' dovuto il diritto nella  misura  stabilita  dalla  tabella
contenuta nell'allegato 3 del presente decreto. 
  4. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni  singolo
atto e documento  informatico  trasferito  dall'archivio  informatico
degli uffici di segreteria di cui all'art. 1, e'  dovuto  il  diritto
nella misura stabilita dalla tabella contenuta  nell'allegato  4  del
presente decreto. 
  5. Per il rilascio delle copie di cui ai commi 3 e 4,  su  supporto
fornito dal richiedente, la copia sara' rilasciata a  condizione  che
il supporto medesimo sia utilizzabile  nell'ufficio  al  quale  viene
richiesta. 
   
Art. 3 
 
  1. Le spese per il rilascio delle copie di cui all'art.  2  sono  a
carico  del  richiedente   e   vengono   riscosse,   all'atto   della
presentazione della domanda, mediante  l'applicazione  di  marche  da
bollo  ordinarie  sulla  medesima  domanda  a  cura  dell'ufficio  di
segreteria di cui all'articolo l cui va inoltrata la richiesta. 
  2. Gli uffici di  segreteria  di  cui  al  comma  1  provvedono  ad
annotare sull'originale l'avvenuto rilascio di copia di sentenze o di
altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in forma esecutiva  ai
sensi dell'art. 475 del codice di procedura civile. 
  3. Le disposizioni contenute nel presente decreto  si  applicano  a
decorrere dal giorno successivo a quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 dicembre 2011 
 
Allegato n. 1           
(di cui all'articolo 2, comma 1) 
 
Allegato 2
(di cui all'articolo 2, comma 2)
 
Allegato 3
(di cui all'articolo 2, comma 3)
 
Allegato 4
(di cui all'articolo 2, comma 4)

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