Regolamento sulla disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione. G.U. n. 14 del 18 gennaio 2012.



 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. DECRETO 29 novembre 2011, n. 223

Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2012.
Entrata in vigore del provvedimento: 02 febbraio 2012
Art. 1 
Ambito di applicazione  
  1. Il presente regolamento  si  applica  ai  contratti  di  diritto
privato, stipulati con gli esperti di cui all'articolo 12, comma 3, e
all'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 26 febbraio 1987, n.
49, in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento
stesso. 
  2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si  rinvia,  in
quanto compatibile, all'ordinamento di stato giuridico del  personale
non dirigenziale del Comparto Ministeri. 
Art. 2  
Stipula  
  1. La Direzione Generale  per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo  e'
autorizzata a stipulare contratti individuali di  diritto  privato  a
tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 01  del  Decreto
Legislativo  n.  368/2001,  esclusivamente  con  i  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma  1  che  abbiano  gia'  superato  i  limiti  di
rinnovabilita' contrattuale  previsti  dall'articolo  4  del  decreto
legislativo n. 368/2001 , in servizio alla data di entrata in  vigore
del presente Regolamento. 
  2. La stipula del contratto di cui al comma 1  avviene,  a  domanda
degli interessati, dopo la valutazione del curriculum di  servizio  e
il superamento di un colloquio da parte di una  Commissione  nominata
dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. 
  3. I contratti individuali sono stipulati a pena  di  nullita'  con
atto scritto tra la  Direzione  Generale  per  la  Cooperazione  allo
Sviluppo e l'esperto. 
  4. Dopo la stipula del contratto di cui al  comma  1,  gli  esperti
sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. 
 
Art. 3 
Funzioni  
  1. Gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1 sono collocati in tre
livelli funzionali e retributivi, a seconda dell'esperienza  maturata
e del livello di responsabilita'. 
  2. Per il primo livello funzionale  e  retributivo  possono  essere
stipulati al massimo 20 contratti. Per il secondo livello  funzionale
e retributivo possono essere stipulati al  massimo  50  contratti.  I
restanti contratti, fino alla  concorrenza  dei  contingenti  massimi
previsti dalla legge n. 49/1987,  sono  stipulati  al  terzo  livello
funzionale e retributivo. 
  3. Gli esperti  del  terzo  livello  possono  accedere  al  secondo
livello funzionale e retributivo dopo  almeno  8  anni  di  effettivo
svolgimento delle funzioni  nel  terzo  livello,  previa  valutazione
positiva sul servizio prestato da parte di una Commissione  istituita
dalla Direzione Generale per la cooperazione  allo  sviluppo,  previa
delibera del Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo. 
  4. Dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento  delle  funzioni  di
esperto di secondo  livello  o  dopo  almeno  16  anni  di  effettivo
svolgimento delle funzioni di esperto, di cui  almeno  4  al  secondo
livello, gli esperti possono accedere al primo livello  funzionale  e
retributivo, con la medesima procedura di cui al comma precedente. 
  5. Per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole  del
Comitato Direzionale per la Cooperazione allo  Sviluppo,  nell'ambito
di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge  26
febbraio 1987, n. 49, il Direttore Generale per la Cooperazione  allo
Sviluppo puo' incaricare del coordinamento di una Sezione  distaccata
di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica  12
aprile 1988, n. 177 persone  che,  nel  biennio  precedente,  abbiano
ricoperto un incarico di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c)  ed
e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, anche qualora  la  cessazione
dall'incarico stesso sia avvenuta ai sensi dell'articolo  5,  comma 1
del  presente  regolamento.  Restano  fermi  i   compiti   attribuiti
dall'articolo 13,  comma  4  della  legge  n.  49/1987  al  Direttore
dell'Unita' Tecnica Locale da cui la Sezione distaccata dipende. 
  6. L'incarico di cui  al  precedente  comma  e'  conferito  per  un
periodo di 1 anno ed e' rinnovabile per una  o  piu'  volte  fino  al
massimo complessivo di 3 anni. L'incarico  e'  in  qualsiasi  momento
revocabile,  previa  delibera  del  Comitato   Direzionale   per   la
Cooperazione allo Sviluppo. Si applicano gli articoli 142, 143 e  148
del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
Art. 4 
Trattamento economico  
  1. La retribuzione annua lorda e' stabilita in euro  44.636,67  per
il terzo livello, 60.087,17 per il secondo livello, 73.340,02 per  il
primo livello. 
  2. Fatte salve le indennita' eventualmente spettanti  a  titolo  di
trattamento di missione ed oneri sociali  connessi,  la  retribuzione
per  ciascuna  delle  tre  fasce  e'  onnicomprensiva  e  include  la
tredicesima mensilita'. 
  3. Il pagamento dei compensi  e'  corrisposto  mensilmente  in  via
posticipata in ragione di un tredicesimo della retribuzione annua. La
residua tredicesima  mensilita'  e'  corrisposta  entro  il  mese  di
dicembre. 
  4. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione,  si  provvede  con  cadenza
triennale all'adeguamento del  trattamento  economico,  tenuto  conto
dell'andamento medio delle retribuzioni del personale di livello  non
dirigenziale del Comparto Ministeri. 
 
Art. 5 
Termine del contratto  
  1. Con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 67°  anno
di eta' dell'esperto, il contratto individuale cessa in ogni caso  di
avere effetto. 
  2. L'esperto puo' recedere dal contratto di lavoro  presentando  le
proprie dimissioni in forma scritta con un preavviso  di  almeno  tre
mesi. 
  3. Al momento della definitiva cessazione del rapporto  di  lavoro,
all'esperto e' corrisposto il trattamento di fine rapporto  ai  sensi
dell'articolo 2120 del codice civile. 
 
Art. 6 
Previdenza ed Assicurazione Infortuni  
  1. Gli  esperti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1  del  presente
regolamento sono iscritti al regime previdenziale INPS. 
  2. Si applica l'articolo 144, comma 2 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
Art. 7 
Distacco presso organizzazioni internazionali  
  1. Con il consenso dell'interessato e previa intesa con  l'ente  di
destinazione, la  Direzione  Generale  puo'  distaccare  l'esperto  a
prestare   temporaneamente    servizio    presso    un'organizzazione
internazionale operante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.
L'organizzazione internazionale ne  assume  ogni  onere  finanziario,
esclusi  gli  oneri  previdenziali  che,  calcolati  sul  trattamento
metropolitano, restano a carico dell'Amministrazione. 
  2. Il periodo di distacco non puo' eccedere un anno, rinnovabile al
massimo per un ulteriore anno. Per esigenze di  servizio,  nel  corso
del periodo suddetto, la Direzione Generale puo' disporre il  rientro
dell'esperto distaccato  presso  l'Amministrazione  centrale  con  un
preavviso di 90 giorni. 
  3. E' fatta salva la disciplina degli esperti nazionali  distaccati
presso le istituzioni dell'Unione Europea. 
 
Art. 8 
Ferie  
  1. L'esperto ha diritto a ferie retribuite nella misura annua di 32
giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di cui  alla  legge  n.
937/1977. 
  2. Si applica l'articolo  143  del  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
 
Art. 9 
Doveri  
  1.  L'esperto  deve  comportarsi  in   maniera   irreprensibile   e
professionale  nello  svolgimento  dei  suoi   compiti   e   mansioni
contrattuali, tenuto anche conto di quanto  previsto  dal  Codice  di
comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
  2. L'esperto deve attenersi agli articoli 142  e  148  del  DPR  n.
18/1967. 
  3.  E'  obbligo  dell'esperto  prestare  la  propria  opera   anche
all'estero quando la Direzione  Generale  per  la  Cooperazione  allo
Sviluppo lo disponga ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 
  4. L'esperto non puo' esercitare  il  commercio,  l'industria,  ne'
alcuna professione o  assumere  impieghi  alle  dipendenze  di  altri
soggetti  pubblici  o  privati  o  accettare  cariche   in   societa'
costituite a fine di lucro o in enti di qualsiasi natura che ricevono
erogazioni  dalla  Direzione  Generale  per  la   Cooperazione   allo
Sviluppo. 
 
Art. 10 
Tempo di lavoro  
  1. Gli esperti articolano  la  propria  prestazione  lavorativa  in
relazione  all'esigenza  di  assicurare  il  buon   andamento   delle
iniziative di cooperazione allo sviluppo loro  affidate,  sulla  base
delle esigenze  di  servizio  determinate  dal  superiore  gerarchico
diretto. In caso di svolgimento di attivita' lavorative in ore serali
o notturne o in giorni festivi, viene garantito  l'adeguato  recupero
del riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio. 
  2. Nessun compenso e' dovuto a titolo di straordinario. 
  3. Non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. 
 
Art. 11 
Valutazioni sul servizio prestato  
  1. La prestazione lavorativa  degli  esperti  e'  soggetta  ad  una
valutazione annuale, redatta con le modalita' previste da un  decreto
di natura regolamentare del  Ministro  degli  affari  esteri,  tenuto
anche conto del sistema di valutazione della performance  individuale
adottato per il personale di ruolo del Ministero degli Affari Esteri. 
 
Art. 12 
Norme transitorie ed entrata in vigore  
  1. Il presente Decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. In sede di prima applicazione, le procedure di cui  all'articolo
3, commi 3 e 4 sono avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto. Fino ad allora gli esperti di cui  all'articolo  1,
comma 1 resteranno inquadrati nei livelli ad essi attribuiti all'atto
del reclutamento, con la stipula, previa valutazione  del  curriculum
di  servizio  e  il  superamento  di  un  colloquio  innanzi  ad  una
Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione  allo
Sviluppo, di contratti individuali a tempo  indeterminato,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001. 
  3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo  9,  comma  21,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  il  collocamento
degli esperti  in  un  livello  funzionale  e  retributivo  superiore
eventualmente disposto negli anni 2011, 2012 e 2013, ha effetto,  per
i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Alle  retribuzioni
del  personale  di  cui  al  presente  regolamento  si  applicano  le
limitazioni degli adeguamenti  automatici  retributivi  previsti  dai
provvedimenti di contenimento della spesa pubblica  adottati  per  il
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. 
  4. E' abrogato il regolamento di cui al  Decreto  Interministeriale
209/4566/1 del 27/7/1987 e successive integrazioni. 
  Il presente regolamento, munito  del  Sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 29 novembre 2011 

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