Rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino al 2010. G.U. n. 128 del 04 giugno 2012.



DECRETO 1 marzo 2012, n. 71. Modalita' di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino al 2010.

Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012.

 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  di concerto con  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE 
   Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  recante  il
regolamento sulla contabilita' generale dello Stato; 
  Visto la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987; 
  Vista la legge n. 23 agosto 1988, n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita' del Governo  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante   norme   sul
procedimento amministrativo e l'accesso agli atti amministrativi; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti; 
  Vista la legge 14  maggio  2005,  n.  80,  che  ha  convertito  con
modificazioni  il  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,   recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo  sviluppo
economico, sociale e territoriale, ed in  particolare  l'articolo  1,
commi 15-bis e seguenti; 
  Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, con  il
quale  sono  state  definite  disposizioni  per  la  definizione  dei
procedimenti  amministrativi  di  rendicontazione  e  controllo   dei
finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,
sino al 31 dicembre 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 54, recante regolamento  in  materia  di  autonomia  gestionale  e
finanziaria  delle  rappresentanze  diplomatiche   e   degli   uffici
consolari, ed in particolare l'articolo 25; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 149, recante norme sulla gestione
dei  fondi  dell'Amministrazione   degli   Affari   Esteri   per   la
cooperazione allo sviluppo; 
  Visto l'articolo 11, comma 6  del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, concernente riforma e potenziamento  dei  controlli  di
regolarita' amministrativo contabile, ai sensi del quale  sono  fatte
salve le  speciali  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  di
controllo successivo; 
  Considerato che l'articolo 1, comma 15-quater del decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, come per ultimo modificato dall'articolo 1  della
legge 13 agosto 2010, n. 149, detta innovative disposizioni  in  tema
di rendiconti dei funzionari delegati incaricati di  provvedere  alle
spese  per  interventi,  progetti,  programmi  di  cooperazione  allo
sviluppo; 
  Considerato che tali disposizioni, in vigore dal 1º  gennaio  2011,
sono basate sulla riferibilita' dei rendiconti ai singoli  interventi
di   cooperazione,   nonche'   sui   principi   della   dimostrazione
dell'effettiva realizzazione  dell'intervento  e  del  raggiungimento
degli obiettivi prefissati e sulla dimostrazione dei saldi  contabili
finali; 
  Considerato che l'applicazione agli interventi di cooperazione allo
sviluppo dell'ordinario regime delle rendicontazioni ha dato luogo al
formarsi di un ingente  arretrato,  a  motivo  delle  difficolta'  di
ricostruire lo sviluppo amministrativo  e  contabile  di  interventi,
progetti o programmi che hanno interessato, in  aree  critiche,  piu'
esercizi finanziari; 
  Considerato che la legge n. 149/2010  si  prefigge  di  evitare  la
contemporanea vigenza di regimi giuridici diversi e che il  novellato
articolo  15-quinquies  della  legge  n.  80/2005  prevede  che   con
regolamento emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e della finanze, sono  stabilite  modalita'
di armonizzazione del regime giuridico  delle  rendicontazioni  degli
interventi,  progetti  o  programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo
conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010; 
  Considerato che tale armonizzazione  deve  consistere,  sulla  base
delle prescrizioni di  legge,  nel  trasferimento  dei  principi  che
permeano il nuovo regime giuridico  delle  rendicontazioni  anche  ai
rendiconti relativi agli interventi, progetti  o  programmi  conclusi
negli esercizi finanziari sino  al  2010,  con  gli  obiettivi  della
semplificazione non disgiunta dalla effettivita' dei controlli  sulle
spese eseguite dai funzionari delegati, oltre che dalla dimostrazione
dei risultati conseguiti; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 novembre 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 28 novembre 2011; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
Art. 1 
Ambito di applicazione 
  1.  Nel  quadro  dell'armonizzazione  di  cui  in  premessa,   alla
rendicontazione   delle   spese   sostenute   dalle    rappresentanze
diplomatiche a valere sulle risorse destinate alla realizzazione  dei
programmi di cooperazione conclusi entro  il  2010  si  applicano  le
disposizioni del presente regolamento. 
 
Art. 2 
Spese sostenute  a  valere  su  finanziamenti  erogati  entro  il  31   dicembre 2005 
  1. Alle spese sostenute a valere su finanziamenti erogati entro  il
31 dicembre 2005 per la realizzazione di  programmi  di  cooperazione
allo sviluppo, si applicano i principi dell'articolo 1, comma 15-ter,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80,  come  novellato
dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149. 
  2. Tenuto conto dell'articolo 1, comma 15-quater, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, come novellato dall'articolo  1  della  legge  13
agosto 2010, n. 149, i rendiconti annuali delle spese sostenute entro
il  31  dicembre  2005  per  la  realizzazione  delle  iniziative  di
cooperazione sono presentati in maniera unitaria e sono  accompagnati
dalla seguente documentazione: 
    a) scheda riepilogativa per Paese, redatta secondo il modello che
forma parte integrante del presente Regolamento; 
    b) elenco delle spese sostenute; 
    c) dichiarazione giustificativa delle eventuali  criticita',  ivi
incluse l'effettuazione di spese in  data  anticipata  rispetto  alla
relativa rimessa valutaria, l'irreperibilita' o  incompletezza  della
documentazione, e le altre irregolarita' formali; detta dichiarazione
deve altresi' attestare l'effettiva realizzazione degli interventi ed
il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed  e'  redatta  a  cura
della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo secondo il
modello che forma parte integrante del presente regolamento; 
    d) documentazione relativa al versamento al CEBS delle  eventuali
economie rispetto agli accreditamenti  ricevuti  per  gli  interventi
stessi. 
  3. I documenti giustificativi delle spese sono trattenuti agli atti
della sede per eventuali richieste di verifica della Corte dei Conti,
dell'Ufficio di controllo della Ragioneria Generale dello Stato o del
Ministero degli Affari Esteri. 
  4. Il riscontro amministrativo della  rendicontazione,  predisposta
con le modalita' indicate nei commi precedenti, e' effettuato, previo
esame e approvazione,  da  parte  della  Direzione  Generale  per  la
Cooperazione allo Sviluppo. Per tale attivita' il Direttore  Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo puo' delegare uno o piu' funzionari
di  qualifica  dirigenziale  o  equiparata  in  servizio  presso   la
Direzione Generale. 
  5. A seguito del riscontro amministrativo effettuato ai  sensi  del
comma  precedente,  l'Ufficio  Centrale  di  Bilancio   effettua   il
riscontro contabile  sulla  base  alla  documentazione  di  cui  alle
lettere da a) a d) del comma 2 del presente articolo, appone un visto
di presa d'atto e di  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel
presente regolamento. 
 
Art. 3 
Spese sostenute a valere su finanziamenti erogati a  partire  dal  1 gennaio 2006 
  1. Alle spese  sostenute  a  valere  sui  finanziamenti  erogati  a
decorrere dal 1° gennaio  2006  per  progetti  di  cooperazione  allo
sviluppo conclusi entro il 31 dicembre 2010, si  applica  il  decreto
interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, alla luce dei principi  di
cui all'articolo 1, commi 15-ter e 15-quater,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, come novellato dall'articolo  1  della  legge  13
agosto 2010, n. 149. 
  2. Le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2006 per progetti di
cooperazione conclusi entro il 31 dicembre 2010, anche se  articolati
in piu' anni e per il quale non sia ancora stato vistato il  relativo
rendiconto da parte dell'Ufficio centrale del bilancio, sono  oggetto
per ciascun progetto  di  un  unico  rendiconto,  accompagnato  dalla
seguente documentazione: 
    a) scheda riepilogativa del progetto, redatta secondo il  modello
che forma parte integrante del presente Regolamento; 
    b) elenco delle spese sostenute; 
    c) dichiarazione giustificativa delle eventuali  criticita',  ivi
incluse l'effettuazione di spese in  data  anticipata  rispetto  alla
relativa rimessa valutaria, l'irreperibilita' o  incompletezza  della
documentazione ed altre irregolarita'  formali;  detta  dichiarazione
deve altresi' attestare l'effettiva realizzazione degli interventi ed
il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed e' redatta a cura del
diplomatica  funzionario  delegato  oppure,  in  caso  di   oggettivo
impedimento,  del  capo  missione  in  carica  presso  la  competente
rappresentanza diplomatica o, infine, dalla Direzione Generale per la
Cooperazione  allo  Sviluppo  secondo  il  modello  che  forma  parte
integrante del presente regolamento; 
    d) documentazione relativa al versamento al CEBS delle  eventuali
economie rispetto agli accreditamenti  ricevuti  per  gli  interventi
stessi. 
  3. Per  evidenziare  i  risultati  sostanziali  della  gestione,  i
rendiconti afferenti piu' progetti o programmi o  interventi  possono
essere unificati da una scheda riepilogativa per  Paese,  secondo  il
modello di cui alla lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  2  del
presente regolamento. 
  4. La rendicontazione, predisposta con le  modalita'  indicate  nei
commi precedenti  e  corredata  dei  documenti  giustificativi  delle
spese, e' esaminata ed approvata  dalla  Direzione  Generale  per  la
Cooperazione allo Sviluppo. Per tale attivita' il Direttore  Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo puo' delegare uno o piu' funzionari
di  qualifica  dirigenziale  o  equiparata  in  servizio  presso   la
Direzione Generale. 
  5. L'Ufficio Centrale di  Bilancio,  effettuati  sui  rendiconti  i
riscontri amministrativi e contabili di competenza, appone  un  visto
di presa d'atto e di  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel
presente regolamento. 
 
Art. 4 
Norme transitorie e finali 
  1. I rendiconti le cui criticita' hanno  gia'  formato  oggetto  di
osservazioni dell'Ufficio Centrale del Bilancio sono comunque ammessi
a discarico sulla base della  documentazione  e  delle  dichiarazioni
giustificative indicate agli articoli 2 e 3. 
  2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3  ai  rendiconti  gia'
presentati dai funzionari delegati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i programmi non ancora conclusi alla  data  del
31 dicembre 2010 sono  rendicontati  secondo  le  modalita'  previste
dalla legge n. 149/2010. 
  3. La sede all'estero deve presentare  la  rendicontazione  di  cui
agli articoli 2 e 3 rispettivamente entro il  31  dicembre  dell'anno
successivo all'entrata in vigore del presente regolamento ed entro il
31 dicembre del secondo anno successivo  all'entrata  in  vigore  del
presente regolamento. In assenza di rendicontazione nei termini sopra
indicati non possono essere disposte  nuove  rimesse  valutarie  alle
sedi  inadempienti,  salvo  in  ogni  caso  l'adozione  delle  misure
sostitutive  previste  dall'ordinamento  vigente   da   parte   della
Direzione generale per la cooperazione allo  sviluppo,  con  oneri  a
carico dei funzionari responsabili,  fatte  salve  in  ogni  caso  le
responsabilita' amministrative, contabili e disciplinari a carico dei
medesimi funzionari inadempienti. 
  4. Nel contesto del presente regolamento, per data di erogazione di
finanziamento si intende la data di apposizione del  visto  da  parte
dell'ufficio di  controllo  sul  provvedimento  ministeriale  che  ha
disposto l'erogazione del finanziamento della sede. 
  Il presente regolamento, munito  del  Sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 1° marzo 2012 

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