Rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi. G.U. n. 49 del 28 febbraio 2012.



 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2011. Concessione del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi, residenti nel territorio nazionale e con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro.

Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012.

Art. 1 
Soggetti beneficiari 

  E' concesso il rimborso  delle  spese  sostenute  per  adozione,  a
seguito  di  apposita  istanza   presentata   in   conformita'   alle
disposizioni del presente decreto ai genitori adottivi, residenti sul
territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00  euro,
che abbiano  concluso  un  procedimento  di  adozione  o  affidamento
pre-adottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo
III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o piu' minori stranieri
per  i  quali  sia  stato  autorizzato  l'ingresso  e  la   residenza
permanente in Italia nei periodi di seguito indicati: 
    a) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010; 
    b) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011. 
 
Art. 2  
Modalita' di presentazione delle istanze 

  1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1  lettera  a),  presentano
entro  il  31  dicembre  2011,  a  mezzo  raccomandata  A/R,  istanza
congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, indirizzata
alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Commissione  per  le
adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando
il Modello A 2010 allegato al presente decreto. 
  2. I genitori adottivi, di cui all'art. 1  lettera  b),  presentano
dal 30 giugno al 31 dicembre 2012, a mezzo raccomandata A/R,  istanza
congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione  indirizzata
alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Commissione  per  le
adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando
il Modello A 2011 allegato al presente decreto. 
  3.  L'istanza  di  rimborso  deve  essere  corredata  dei  seguenti
documenti: 
    a)  copia  dell'autorizzazione  all'ingresso  e  alla   residenza
permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per
le adozioni internazionali; 
    b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art.  10,
comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente  autorizzato  che  ha  curato  la
procedura di  adozione,  attestante  tutte  le  spese  sostenute  dai
genitori adottivi; 
    c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO
o  Mod.  730)   relativa   ai   redditi   conseguiti   nell'anno   di
autorizzazione all'ingresso del minore in  Italia  da  cui  si  possa
evincere l'ammontare del reddito complessivo.  Nel  caso  in  cui  le
spese per adozione sono state  portate  in  deduzione  in  piu'  anni
finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei
redditi riferiti a tali anni; 
    d) nel caso  in  cui  l'istante  presenti  la  dichiarazione  dei
redditi  in  via  telematica  un'autocertificazione,  resa  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445,  attestante  la  conformita'  della  dichiarazione  dei
redditi allegata a quella che verra' trasmessa nei  termini  previsti
dall'art. 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio
1998, n. 322 all'Agenzia delle entrate; 
    e)  nel  caso  in  cui  l'istante   non   abbia   presentato   la
dichiarazione  dei  redditi  in  quanto  rientrante  in   una   delle
fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma  4,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante
l'ammontare  complessivo  del   reddito   conseguito   nell'anno   di
autorizzazione all'ingresso  del  minore  in  Italia  (antecedente  a
quello  di  presentazione  della  domanda  di  rimborso)  (Modello  B
allegato); 
    f) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  in  cui
l'istante dichiara di non  aver  richiesto,  ne'  intende  presentare
domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali  o
provinciali (Modello C allegato). 
  4. In caso di  adozione  pronunciata  all'estero,  riconosciuta  in
Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31  dicembre  1998,
n. 476, all'istanza  di  rimborso  deve  essere  allegata  copia  del
provvedimento emesso dal Tribunale per i  minorenni  territorialmente
competente,  nonche'  copia  completa  della/e  dichiarazione/i   dei
redditi (Mod. UNICO  o  Mod.  730)  relativa/e  all'anno  antecedente
quello di presentazione della domanda di rimborso, da  cui  si  possa
evincere l'ammontare del reddito complessivo.  Nel  caso  in  cui  le
spese per adozione sono state  portate  in  deduzione  in  piu'  anni
finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei
riguardanti tali anni. 
  5. Le istanze presentate oltre i termini di cui  ai  comma  1  e  2
oppure incomplete sono inammissibili. 
 
Art. 3 
Ammontare e natura dei rimborsi 
 
  1. L'ammontare delle spese rimborsabili e' pari: 
    a) al  50%  per  i  genitori  adottivi  che  abbiano  un  reddito
complessivo fino a 35.000,00 euro; 
    b) al  30%  per  i  genitori  adottivi  che  abbiano  un  reddito
complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro. 
  2.  Ai  fini  del  calcolo  del  rimborso,  dal  50%  delle   spese
certificate, verra' sottratto il contributo forfettario  di  1.200,00
euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007. 
  3. Il  rimborso  viene  erogato  nei  limiti  delle  disponibilita'
esistenti sul capitolo 538, denominato - Fondo per il sostegno  delle
adozioni internazionali - del bilancio autonomo della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
  4. L'importo del rimborso ricevuto non e' soggetto  ad  imposizione
fiscale. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 agosto 2011 

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