Rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi. G.U. n. 49 del 28 febbraio 2012.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2011. Concessione del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi, residenti nel territorio nazionale e con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro.
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012.
Art. 1
Soggetti beneficiari
E' concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a
seguito di apposita istanza presentata in conformita' alle
disposizioni del presente decreto ai genitori adottivi, residenti sul
territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro,
che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento
pre-adottivo, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo
III della legge 4 maggio 1983, n. 184, di uno o piu' minori stranieri
per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza
permanente in Italia nei periodi di seguito indicati:
a) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010;
b) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.
Art. 2
Modalita' di presentazione delle istanze
1. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 lettera a), presentano
entro il 31 dicembre 2011, a mezzo raccomandata A/R, istanza
congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, indirizzata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le
adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando
il Modello A 2010 allegato al presente decreto.
2. I genitori adottivi, di cui all'art. 1 lettera b), presentano
dal 30 giugno al 31 dicembre 2012, a mezzo raccomandata A/R, istanza
congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione indirizzata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le
adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma - utilizzando
il Modello A 2011 allegato al presente decreto.
3. L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti
documenti:
a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza
permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per
le adozioni internazionali;
b) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dall'ente autorizzato che ha curato la
procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai
genitori adottivi;
c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO
o Mod. 730) relativa ai redditi conseguiti nell'anno di
autorizzazione all'ingresso del minore in Italia da cui si possa
evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le
spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni
finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei
redditi riferiti a tali anni;
d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei
redditi in via telematica un'autocertificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la conformita' della dichiarazione dei
redditi allegata a quella che verra' trasmessa nei termini previsti
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 all'Agenzia delle entrate;
e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la
dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle
fattispecie di esonero, previste dall'art. 1, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
un'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno di
autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a
quello di presentazione della domanda di rimborso) (Modello B
allegato);
f) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui
l'istante dichiara di non aver richiesto, ne' intende presentare
domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o
provinciali (Modello C allegato).
4. In caso di adozione pronunciata all'estero, riconosciuta in
Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del
provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente
competente, nonche' copia completa della/e dichiarazione/i dei
redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all'anno antecedente
quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa
evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le
spese per adozione sono state portate in deduzione in piu' anni
finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei
riguardanti tali anni.
5. Le istanze presentate oltre i termini di cui ai comma 1 e 2
oppure incomplete sono inammissibili.
Art. 3
Ammontare e natura dei rimborsi
1. L'ammontare delle spese rimborsabili e' pari:
a) al 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito
complessivo fino a 35.000,00 euro;
b) al 30% per i genitori adottivi che abbiano un reddito
complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.
2. Ai fini del calcolo del rimborso, dal 50% delle spese
certificate, verra' sottratto il contributo forfettario di 1.200,00
euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.
3. Il rimborso viene erogato nei limiti delle disponibilita'
esistenti sul capitolo 538, denominato - Fondo per il sostegno delle
adozioni internazionali - del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
4. L'importo del rimborso ricevuto non e' soggetto ad imposizione
fiscale.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 agosto 2011
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