Ripartizione del Fondo Politiche Giovanili. G.U. n. 42 del 20 febbraio 2012.
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Gioventù. DECRETO 4 novembre 2011. Ripartizione del Fondo Politiche giovanili, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Anno 2011.
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2012.
Art. 1
Ripartizione del Fondo
1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di
promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso
interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, destinato a finanziare le
azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamele
indicati all'art. 3, nonche' le azioni ed i progetti destinati al
territorio, individuati di intesa con gli enti locali.
2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3
e' destinata, per l'anno 2011, la somma di euro 1.846.205,18.
3. Alle regioni, ai sensi dell'art. 4, nonche' al finanziamento
delle azioni e dei progetti destinati al territorio, individuati
all'art. 5, e' destinata la somma complessiva di euro 10.941.571,82
per l'anno 2011.
Art. 2
Variazioni compensative
1. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione
del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli 4 e
5, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza unificata
nei confronti delle regioni e degli enti locali, eventuali incrementi
delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le
politiche giovanili», disposti nel corso del medesimo esercizio
finanziario, in conformita' a quanto sancito dall'art. 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010,
recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», realizzati mediante
contestuale riduzione delle disponibilita' finanziarie di diversi
capitoli di bilancio destinati all'attuazione della delega conferita
al Ministro della gioventu', ed iscritte al C.D.R. n. 16 denominato
«Gioventu'», dovranno intendersi interamente destinati al
finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3.
2. Eventuali riduzioni delle risorse iscritte, al capitolo n. 853
del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, denominato «Fondo per le politiche giovanili», disposte
successivamente alla data di adozione del presente decreto da manovre
di finanza pubblica, incideranno sulla quota del «Fondo» destinata
alle azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, quale
risultante dall'art. 1, comma 2, dal comma 1 del presente articolo e
dall'art. 7.
Art. 3
Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale
1. Costituiscono azioni di rilevante interesse nazionale, ammesse
al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui agli
articoli 1, comma 2, 2 e 7, quelle di seguito indicate:
a) «Diritto alla prima casa», finalizzata a sostenere iniziative
sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei
giovani al diritto alla prima casa di abitazione;
b) «Imprese future», finalizzata a sostenere iniziative
sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei
giovani a forme di credito agevolato e garantito per l'avvio di
iniziative imprenditoriali o a carattere professionale;
c) «Sostegno alla diffusione della cultura fra i giovani»,
finalizzata all'obiettivo di una piu' completa crescita giovanile,
volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale, anche
attraverso il sostegno ad iniziative culturali di elevato profilo
promosse ed animate dai giovani;
d) «Cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire un profondo
recupero di identita' dei giovani nel loro essere cittadini e,
quindi, titolari di diritti e doveri, parte integrante di una
comunita' civile;
e) «Diritto al futuro», finalizzata a sostenere le iniziative
rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni,
al sostegno alle giovani coppie e alla natalita', alla facilitazione
dell'accesso al credito per le finalita' in questione, con
particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici;
f) «Protagonismo generazionale», finalizzata a valorizzare le forme
di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione
giovanile al mondo politico, imprenditoriale e sociale in particolare
promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei soggetti attivi
nel mondo del volontariato e dell'impegno civico;
g) «La meglio gioventu'», finalizzata a dare risalto e visibilita'
alle storie positive delle giovani generazioni e a dare esempi
positivi di comportamento da contrapporre alle diverse forme di
devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno
alla progettualita' e la creativita' dei giovani;
h) «La rivoluzione del merito», finalizzata a garantire a tutti i
giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo
e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle qualita'
e delle eccellenze;
i) «Attivare i diritti», finalizzata alla realizzazione di una
campagna informativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei
connessi vincoli finanziari, destinata a rendere note ai giovani
l'esistenza delle opportunita', e le relative modalita' di accesso,
derivanti dal regolamento interministeriale in data 17 dicembre 2010,
n. 256, e dal decreto interministeriale in data 19 novembre 2010,
concernenti l'accesso a crediti garantiti dallo Stato per il
sostegno, rispettivamente, all'acquisto della prima casa ed allo
studio, nonche' dal decreto del Ministro della gioventu' in data 19
novembre 2010, recante misure incentivanti alla stabilizzazione dei
giovani lavoratori precari.
2. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante interesse
nazionale, ai sensi del comma 1, le ulteriori attivita' di
comunicazione istituzionale, ove realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti e dei connessi vincoli finanziari, l'attivita'
dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi,
convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative
istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi,
previa autorizzazione del Ministro della gioventu' ove ricorrano i
presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche
in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e
privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di
istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e
professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla
verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche
della gioventu' ed alle conseguenti definizione, implementazione e
divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato
successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni
afferenti le materie ed attivita' delegate al Ministro della
gioventu'.
3. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse
del Fondo per le politiche giovanili, come individuata dall'art. 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
considerata la circostanza che informare i giovani in ordine alle
opportunita' loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da
iniziative del Governo e del Ministro della gioventu' ad essi
rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme
tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento
preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla
legge, le attivita' di comunicazione istituzionale di cui al comma 2
realizzate mediante piattaforme Web, anche tecnicamente gestite da
terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita' del Dipartimento,
si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41
del decreto legislativo n. 177 del 2005, in conformita' a quanto
sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso,
della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed
applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di
spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai
sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».
4. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi
1 e 2, il Dipartimento della gioventu' puo' stipulare con l'Agenzia
nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27
dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23
febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, ente pubblico non economico vigilato dal Ministro della
gioventu', specifici accordi di programma che definiscono
analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita'
di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le
risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi
concordati.
5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al
presente articolo, il Dipartimento della gioventu' puo' inoltre
stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, con altre pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni e
gli enti locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le
azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni ed i
progetti che coinvolgano una pluralita' di comuni, ovvero una
pluralita' di province, possono altresi' essere realizzate stipulando
convenzioni con le associazioni che siano titolari della
rappresentanza generale, in sede di conferenza unificata, delle due
menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In applicazione del presente
comma, il Dipartimento della gioventu', a valere sulle risorse
destinate alle «Azioni e progetti di rilevanza nazionale», come
quantificate dall'art. 1, comma 2, dall'art. 2, comma 1, e dall'art.
7, destina in particolare:
a) euro 4.000.000,00 alla realizzazione di un'iniziativa volta ad
attivare servizi a favore degli studenti universitari, nonche' a
sviluppare la creativita' urbana, da realizzarsi, previa stipula di
apposita convenzione-quadro, in collaborazione con l'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI);
b) euro 1.000.000,00 alla realizzazione di un'iniziativa volta ad
attivare progetti sulla sicurezza stradale, iniziative per lo
sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie, nonche' iniziative
rivolte alla tutela del territorio, da realizzarsi, previa stipula di
apposita convenzione-quadro, in collaborazione con l'Unione province
italiane (UPI).
6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e
delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse finanziarie,
come definite dal presente articolo, continuano a trovare
applicazione, anche per gli anni successivi al 2011, fino
all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la
disciplina del Fondo per le politiche giovanili.
Art. 4
Trasferimenti indistinti alle regioni - Federalismo amministrativo
1. In considerazione dell'avvenuto trasferimento alle regioni, a
valere sugli stanziamenti del «Fondo per le politiche giovanili», con
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 50436 del 20
maggio 2011 di cui alle premesse, di risorse pari ad euro
6.761.260,00, si intendono integralmente assolti, per l'anno 2011,
gli oneri assunti dallo Stato, nei confronti delle regioni medesime,
derivanti dall'art. 2, comma 1, dell'intesa sancita dalla conferenza
unificata in data 7 ottobre 2010 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le
comunita' montane, concernente la ripartizione del Fondo - triennio
2010/2012.
Art. 5
Azioni e progetti destinati al territorio
1. Per l'esercizio finanziario 2011, la quota parte del Fondo
destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province e'
stabilita in euro 4.180.311,82. In particolare, in conformita'
all'art. 4 dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata il 7
ottobre 2010, una quota di risorse pari ad euro 1.180.311,82 e'
destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dai comuni,
mentre una quota di risorse pari a 3 milioni di euro e' destinata a
finanziare azioni ed interventi proposti dalle province.
2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del co-finanziamento
degli interventi proposti da comuni e province, trova applicazione
l'art. 4, comma 3, dell'intesa in data 7 ottobre 2010.
Art. 6
Attivita' strumentali
1. Una quota, non superiore al 5% delle risorse di interesse
nazionale di cui all'art. 3, e' destinata alle attivita' strumentali
necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal
presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e
ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione
tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il
Dipartimento della gioventu' adeguate professionalita'.
Art. 7
Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2010
1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nell'esercizio
finanziario 2010, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti
delle regioni e degli enti locali, mediante puntuale assunzione di
impegni contabili a favore dei suddetti enti nella misura prevista
dal decreto del Ministro della gioventu' in data 18 ottobre 2010,
recante «Riparto, per l'anno 2010, delle risorse del Fondo per le
politiche giovanili», le risorse finanziarie costituenti avanzo di
esercizio, riportate in aggiunta alla competenza del capitolo n. 853
denominato «Fondo per le politiche giovanili» del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - E.F. 2011,
ammontanti ad euro 15.423.155,00, devono intendersi integralmente
destinate alla realizzazione delle «Azioni e dei progetti di
interesse nazionale», di cui all'art. 3.
Roma, 4 novembre 2011
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