Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. G.U. n. 85 del 11 aprile 2012.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2012
Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2012.
Art. 1
Modiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto
2011, recante «Utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le disposizioni del presente
decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art.
1 , comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
Autorita' indipendenti. Le regioni e gli enti locali, negli ambiti di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto
previsto nel presente decreto. E' rimessa alla valutazione degli
organi costituzionali la disciplina dell'utilizzo delle auto di
servizio e di rappresentanza.»;
b) al comma 2 dell'art. 4 le parole: «ed uguale efficacia» sono
soppresse;
c) all'art. 5, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Per le successive acquisizioni le amministrazioni
effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di
entrata in possesso delle autovetture di servizio.».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 gennaio 2012
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