Vini: limiti di alcuni componenti.
Decreto 10 agosto 2017. Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'art. 25 della legge 12 dicembre 2016 n. 238. G.U. n. 201 del 29 agosto 2017.
Con Decreto del 10 agosto 2017 sono stati determinati, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, limiti di alcuni componenti contenuti nei vini.
Il Decreto del 10 agosto 2017 è stato varato in applicazione della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 avente ad oggetto la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
E' stato il Decreto del dicembre 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanita', recante caratteristiche e limiti di talune sostanze contenute nei vini.
L'art. 25, comma 1, della legge n. 238/2016 prevede l'emanazione di concerto con il Ministro della salute del decreto relativo alla disposizione di limiti o rapporti di specifici componenti contenuti nei mosti e nei vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio nonche' comunque somministrati.
Il Minsitero ha così ritenuto di procedere alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti di cui al citato decreto 29 dicembre 1986, anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti gia' riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell'Unione europea.
Si è pertanto ravvisata l'opportunita' di attuare un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino.
Con il Decreto del 10 agosto 2017 è stato così stabilito che:
I vini destinati al diretto consumo non devono contenere piu' di:
0,2 mg/l di arsenico;
80 mg/l di acido borico;
0,01 mg/l di cadmio;
1 g/l di acido citrico;
1 mg/l di rame;
10 mg/l di dietilen glicole;
10 mg/l di etilen glicole;
15 mg/l di malvidin diglucoside;
5 µg/l di natamicina;
10 µg/l di vinilpirrolidone;
10 µg/l di vinilimidazolo;
25 µg/l di pirrolidone;
150 µg/l di imidazolo;
150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei vini spumanti e dei vini frizzanti per i quali tale limite e' di 300 mg/l;
0,1 mg/l di argento;
5 mg/l di zinco. 2
Inoltre i vini destinati al consumo diretto devono avere:
a) estratto non riduttore non inferiore a:
13 grammi per litro per i vini bianchi;
15 grammi per litro per i vini rosati;
18 grammi per litro per i vini rossi;
b) ceneri non inferiori a:
1 grammo per litro per i vini bianchi;
1,2 grammi per litro per i vini rosati;
1,5 grammi per litro per i vini rossi.
I limiti previsti dai commi 1 e 2 si applicano anche ai vini di cui alle definizioni del Reg. (UE) 1308/2013, ad eccezione dei limiti in estratto non riduttore e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:
a) estratto non riduttore non inferiore a:
13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati;
b) ceneri non inferiori a:
1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;
1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.
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