Vittime dei reati intenzionali violenti: quale indennizzo?

Decreto 31 agosto 2017. Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. G.U. n. 237 del 10 ottobre 2017.



Il Ministero dell'Interno ha determinato gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. 

Il decreto è stato pubblicato il 10 ottobre 2017. 

E' stata la legge 7 luglio 2016 n. 12 sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea a prevedere la determinazione degli importi dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio.

Successivamente la legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha previsto che tra le vittime di reati intenzionali violenti sia assicurato un maggiori ristoro anche, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

L'art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, vengano riassegnati al Ministero dell'interno per alimentare il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

Gli importi dell'indennizzo gravano sul Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nei limiti delle disponibilita' previste dall'art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, alimentato dal contributo annuale di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge nonche' dai proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 351-352 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, accedere al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero richiedere negli anni successivi l'integrazione delle somme non percepite.

  • Come viene determinato l'indennizzo?

Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:

a) per il reato di omicidio, nell'importo fisso di euro 7.200, nonche', in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima;

b) per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravita', nell'importo fisso di euro 4.800;

c) per i reati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fino a un massimo di euro 3.000 a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali.

  • Quali sono le modalità di erogazione dell'indennizzo?

Gli importi dell'indennizzo di cui al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti vengono corrisposti nei limiti delle disponibilita' previste dall'art. 14, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, e nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, commi 351-352, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per le finalita' di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

In caso di disponibilita' finanziaria insufficiente nell'anno di riferimento, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, negli anni successivi, l'accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potra' procedere all'erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.

 

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