Autorità  per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Contribuzione. G.U. n. 30 del 06 febbraio 2012.



AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2011
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012.
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06 febbraio 2012.
 
Art. 1  
Soggetti tenuti alla contribuzione 
  1. Sono  obbligati  alla  contribuzione  a  favore  dell'Autorita',
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati: 
    a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori  di  cui  agli
articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,
anche nel caso in cui  la  procedura  di  affidamento  sia  espletata
all'estero; 
    b) gli operatori economici, nazionali  e  esteri,  che  intendano
partecipare  a  procedure  di  scelta  del  contraente  attivate  dai
soggetti di cui alla lettera a); 
    c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
Art. 2 
Entita' della contribuzione 
  1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a
versare a favore dell'Autorita', con le modalita' e i termini di  cui
all'articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti  contributi  in
relazione all'importo posto a base di gara: 
 
Importo posto a base di gara         Quota stazioni   appaltanti Quota Operatori economici
 
Inferiore a Euro 40.000               Esente Esente
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 Euro 30,00   Esente
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000               Euro 225,00   Euro 20,00
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e  inferiore a Euro 500.000               Euro 225,00   Euro 35,00
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000 Euro 375,00   Euro 70,00
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000             Euro 375,00   Euro 80,00
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.000.000         
Euro 600,00   Euro 140,00
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 Euro 800,00   Euro 200,00
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000   Euro 800,00     Euro 500,00    
 
2. I soggetti di cui all'articolo  1,  lettera  c)  sono  tenuti  a
versare a favore dell'Autorita' un contributo pari  al  2%  (due  per
cento)  dei  ricavi  risultanti  dal  bilancio   approvato   relativo
all'ultimo esercizio finanziario. 
 
Art. 3 
Modalita' e termini di versamento della contribuzione 
  1. I soggetti di cui all'articolo 1,  lettera  a)  sono  tenuti  al
pagamento della  contribuzione  entro  il  termine  di  scadenza  dei
«Pagamenti mediante avviso» (MAV), emessi dall'Autorita' con  cadenza
quadrimestrale, per un importo  complessivo  pari  alla  somma  delle
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. 
  2. I soggetti  di  cui  all'art.  1,  lettera  b)  sono  tenuti  al
pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla
procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare,
al momento della presentazione  dell'offerta,  di  avere  versato  la
somma dovuta a titolo  di  contribuzione.  La  mancata  dimostrazione
dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di  esclusione  dalla
procedura di scelta del contraente ai sensi  dell'art.  1,  comma  67
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  3. I soggetti di cui all'articolo 1,  lettera  c)  sono  tenuti  al
pagamento   della   contribuzione   dovuta   entro   trenta    giorni
dall'approvazione del proprio bilancio. 
  4. Per ciascuna procedura di scelta del  contraente  per  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture,  suddivisa  in  piu'  lotti,
l'importo  dovuto  dalle   stazioni   appaltanti   verra'   calcolato
applicando la  contribuzione  corrispondente  al  valore  complessivo
posto a base di gara. 
  5. Gli operatori economici che partecipano a  procedure  di  scelta
del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
suddivise in piu' lotti, devono versare il contributo,  nella  misura
di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni  singolo
lotto per il quale presentano offerta. 
  6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti  vigilati
debbono attenersi  alle  istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito
dell'Autorita'      disponibili      al      seguente      indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html 
 
Art. 4 
Riscossione coattiva e interessi di mora 
  1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti
di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal
presente  provvedimento,  comporta   l'avvio   della   procedura   di
riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non  versate  sulle
quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori  somme
ai sensi della normativa vigente. 
 
Art. 5 
Indebiti versamenti 
  1. In caso di versamento di  contribuzioni  non  dovute  ovvero  in
misura  superiore  a   quella   dovuta,   e'   possibile   presentare
all'Autorita' un'istanza motivata di  rimborso  corredata  da  idonea
documentazione giustificativa. 
 
Art. 6 
Disposizione finale 
  1.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  sul  Bollettino  Ufficiale
dell'Autorita'. 
  2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
    Roma, 21 dicembre 2011 

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