Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Contribuzione. G.U. n. 30 del 06 febbraio 2012.
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2011
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012.
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06 febbraio 2012.
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorita',
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli
articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata
all'estero;
b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano
partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai
soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 2
Entita' della contribuzione
1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a
versare a favore dell'Autorita', con le modalita' e i termini di cui
all'articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in
relazione all'importo posto a base di gara:
Importo posto a base di gara Quota stazioni appaltanti Quota Operatori economici
Inferiore a Euro 40.000 Esente Esente
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 Euro 30,00 Esente
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 Euro 225,00 Euro 20,00
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000 Euro 225,00 Euro 35,00
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000 Euro 375,00 Euro 70,00
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000 Euro 375,00 Euro 80,00
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.000.000
Euro 600,00 Euro 140,00
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 Euro 800,00 Euro 200,00
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 Euro 800,00 Euro 500,00
2. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c) sono tenuti a
versare a favore dell'Autorita' un contributo pari al 2% (due per
cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo
all'ultimo esercizio finanziario.
Art. 3
Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera a) sono tenuti al
pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei
«Pagamenti mediante avviso» (MAV), emessi dall'Autorita' con cadenza
quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle
contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b) sono tenuti al
pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilita' alla
procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare,
al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione
dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla
procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, lettera c) sono tenuti al
pagamento della contribuzione dovuta entro trenta giorni
dall'approvazione del proprio bilancio.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in piu' lotti,
l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verra' calcolato
applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo
posto a base di gara.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta
del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
suddivise in piu' lotti, devono versare il contributo, nella misura
di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo
lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati
debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito
dell'Autorita' disponibili al seguente indirizzo:
http://www.avcp.it/riscossioni.html
Art. 4
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti
di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal
presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di
riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle
quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme
ai sensi della normativa vigente.
Art. 5
Indebiti versamenti
1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in
misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare
all'Autorita' un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea
documentazione giustificativa.
Art. 6
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale
dell'Autorita'.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Roma, 21 dicembre 2011
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