Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. DELIBERAZIONE 15 marzo 2012 .
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012. (Deliberazione n. 43/12/CSP)
Gazetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2012.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi
del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si
riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei Sindaci e dei
consigli comunali, nonche' dei consigli circoscrizionali fissate per
i giorni 6 e 7 maggio 2012 e si applicano nei confronti delle
emittenti locali che esercitano l'attivita' di radiodiffusione
televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica
negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione. L'elenco
dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e' reso
disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni: www.agcom.it.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono
altresi' all'eventuale turno di ballottaggio le cui elezioni sono
fissate per i giorni 20 e 21 maggio 2012.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si
applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al
precedente comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di
avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione
relativo alle consultazioni di cui ai commi 1 e 2.
Titolo II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE
Capo I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALE
Art. 2
Programmi di comunicazione politica
1. I programmi di comunicazione politica, come definiti
all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di
autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e
radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la
data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della
campagna elettorale devono consentire una effettiva parita' di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita
nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale
tra i seguenti soggetti politici:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un
autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle della
lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o
che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti
italiani al Parlamento europeo.
II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
a) nei confronti delle liste o delle coalizioni di liste
collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di
candidati per l'elezione dei Consigli comunali.
3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica
l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette
assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in
contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di
equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti politici anche
attraverso analoghe opportunita' di ascolto. I calendari delle
predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima,
anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le
comunicazioni che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono
tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali
trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la
fruizione anche ai non udenti.
5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialita' e pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei
giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di
ballottaggio e nel giorno immediatamente precedente.
Art. 3
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le
emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le
emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti
modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4,
commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto al precedente articolo 2, comma 2, numero II; i messaggi
sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche
con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente,
fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne'
essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono
collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 - 19:59;
seconda fascia 12:00 - 14:59; terza fascia 21:00 - 23:59; quarta
fascia 7:00 - 8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura
"messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto
politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio
deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo
tenore.
Art. 4
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente provvedimento, le emittenti
radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito:
a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso
la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico
e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo'
essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente,
concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del
materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche
utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili nel sito web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato
regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a),
nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo
al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A
quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli
MAG/2/EC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita'.
2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti
politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti
comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e
ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne
informano l'Autorita', le proprie richieste, indicando il
responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei
messaggi, nonche' dichiarando di presentare candidature in collegi o
circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori su
base regionale. A tale fine, possono anche essere utilizzati i
modelli MAG/3/EC resi disponibili nel predetto sito web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 5
Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalita'
previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Il competente Comitato regionale per le comunicazioni provvede a
porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al
rimborso informandone l'Autorita' nel rispetto dei criteri fissati
dal citato comma 5.
Art. 6
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito
1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede
del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di
competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i
messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato
procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di
cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
Art. 7
Messaggi politici autogestiti a pagamento
1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali, come individuata ai sensi dell'art. 3 della legge 7
giugno 1991, n. 182, e quella di chiusura della campagna elettorale,
le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo
2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono
assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti
politici.
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti
radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi
politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia
dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere,
almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto,
per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e
di fax, e' depositato un documento, consultabile su richiesta da
chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva
locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici
in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti
politici interessati possono richiedere di verificare in modo
documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4
costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del
seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con
l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del
soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono
stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.
Art. 8
Trasmissioni in contemporanea
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva
coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo
I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore
di trasmissione non in contemporanea.
Art. 9
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali
1. Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la completezza, la lealta', l'imparzialita', l'equita' e la
pluralita' dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate
questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere
assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto
previsto dall'art. 11 quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e
dal codice di autoregolamentazione.
2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990 n. 223 e all'articolo 1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorita', come definite
all'articolo 2, comma 1, lettera aa), n. 3 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di
comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
di voto.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 10
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in
contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in
ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti
autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si
determina con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera u), del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti
locali dal presente provvedimento .
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Art. 11
Conservazione delle registrazioni
1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le
registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi nel periodo
della campagna elettorale e per i tre mesi successivi alla
conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla
conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei
programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di
violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del
codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.
Titolo III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Art. 12
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici
elettorali su quotidiani e periodici
1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione
locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il
penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse
dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta
dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla
stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici
elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di
effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della
periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare sulla
stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione
dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a
quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di
analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per modalita' grafiche, e deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della testata presso cui e'
depositato un documento analitico, consultabile su richiesta,
concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base
alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli
spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1
costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto
nello Art. 14
Organi ufficiali di stampa dei partiti
stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo.
Art. 13
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici
1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante
specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura
"messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico
committente. 2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale
diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22
febbraio 2000, n. 28.
1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle
stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e
candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono
tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' ogni indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e
dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali di coalizioni,
liste, gruppi di candidati e candidati.
Titolo IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 15
Sondaggi politici ed elettorali
1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli
da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
Titolo V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 16
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni
1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, oltre alle attivita' gia'
precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti:
a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese
quelle relative all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in materia
di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione,
trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le
conseguenti proposte all'Autorita' per l'adozione dei provvedimenti
di sua competenza.
Art. 17
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il
presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' al
fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo
11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico
interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' puo'
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del codice
di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal
presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo
telefax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore cui la
violazione e' imputata, al competente Comitato regionale per le
comunicazioni, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui
competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o
dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al
ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione
dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del
giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri
d'ufficio, puo' avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario della
documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione,
dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente
procedibili.
7. L'Autorita' adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto
ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia,
fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di
legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con
contestuale informativa all'Autorita'.
8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e
televisive locali e gli editori di giornali e periodici diffusi a
livello locale sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte
all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti
radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1 provvede
entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e
alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di
cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax,
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal
fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati
ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore
successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso
termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via
compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti
e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il
competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorita' che
provvede, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto
ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal
deposito degli stessi atti e supporti presso la Direzione servizi
media - Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi
dell'Autorita' medesima.
11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente
normativa.
12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello sviluppo
economico collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le
comunicazioni.
13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa
sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente
provvedimento, adeguando la propria attivita' di programmazione e
pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti.
14. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai
fini previsti dall'articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22
febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.
313. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi anche per le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera c), n. 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione
delle disposizioni di attuazione dettate con il presente
provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse
si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono
state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la
responsabilita'.
16. L'Autorita', nell'ipotesi di accertamento delle violazioni
delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle
campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte
di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s) del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di
cariche di governo e ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1,
della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo
dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale
dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei
conflitti di interesse.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Turno elettorale di ballottaggio
1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al
ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda
votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in
modo paritario tra gli stessi candidati.
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data di convocazione
dei comizi elettorali e trova applicazione per tutte le competizioni
elettorali comunali e circoscrizionali il cui svolgimento e' previsto
nel corso dell'anno 2012.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed e' resa disponibile nel sito web della stessa
Autorita': www.agcom.it
Roma, 15 marzo 2012
Email: [email protected]