Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni. Comunicazione politica e parità  di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. DELIBERAZIONE 15 marzo 2012 .

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012. (Deliberazione n. 43/12/CSP)
Gazetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2012.
Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1  
Finalita' e ambito di applicazione 

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione  ai  principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si
riferiscono alle consultazioni per le  elezioni  dei  Sindaci  e  dei
consigli comunali, nonche' dei consigli circoscrizionali fissate  per
i giorni 6 e 7  maggio  2012  e  si  applicano  nei  confronti  delle
emittenti  locali  che  esercitano  l'attivita'  di   radiodiffusione
televisiva e sonora privata e della  stampa  quotidiana  e  periodica
negli ambiti territoriali interessati dalla  consultazione.  L'elenco
dei  comuni  interessati  dalle  consultazioni  elettorali  e'   reso
disponibile  sul  sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni: www.agcom.it. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  riferiscono
altresi' all'eventuale turno di ballottaggio  le  cui  elezioni  sono
fissate per i giorni 20 e 21 maggio 2012. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al
precedente comma 1. 
  4. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui ai commi 1 e 2. 
 
Titolo II 
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE 

Capo I 
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALE 
  
Art. 2  
Programmi di comunicazione politica 

  1.  I  programmi   di   comunicazione   politica,   come   definiti
all'articolo   2,   comma   1,   lettera   c),    del    codice    di
autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le   emittenti   televisive   e
radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la
data di convocazione  dei  comizi  elettorali  e  la  chiusura  della
campagna  elettorale  devono  consentire  una  effettiva  parita'  di
condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento
alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. 
  2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita
nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale
tra i seguenti soggetti politici: 
    I) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: 
      a) nei confronti delle forze  politiche  che  costituiscono  un
autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare; 
      b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle  della
lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento  nazionale  o
che hanno eletto, con  proprio  simbolo,  almeno  due  rappresentanti
italiani al Parlamento europeo. 
    II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione  delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: 
      a) nei confronti  delle  liste  o  delle  coalizioni  di  liste
collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare; 
      b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste  di
candidati per l'elezione dei Consigli comunali. 
  3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,   ma   non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione  delle  predette
assenze. 
  4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita' e di parita' di trattamento tra  i  soggetti  politici  anche
attraverso  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  I  calendari  delle
predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette  giorni  prima,
anche a mezzo  telefax,  al  competente  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni che  ne  informa  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni. Le eventuali variazioni dei  predetti  calendari  sono
tempestivamente  comunicate  al  predetto  organo,  che  ne   informa
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile,  tali
trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano   la
fruizione anche ai non udenti. 
  5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 
  6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei
giorni  in  cui  si  svolgono  le  votazioni  di  primo  turno  o  di
ballottaggio e nel giorno immediatamente precedente. 
 
Art. 3  
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi. 
  2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma  1  le
emittenti radiofoniche e  televisive  locali  osservano  le  seguenti
modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo  4,
commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto al precedente articolo 2, comma 2,  numero  II;  i  messaggi
sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche
con riferimento alle fasce orarie; 
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente,
fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche; 
    c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne'
essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono
collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00  -  19:59;
seconda fascia 12:00 - 14:59; terza  fascia  21:00  -  23:59;  quarta
fascia 7:00 - 8:59; 
    d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
    e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
    f) ogni messaggio per  tutta  la  sua  durata  reca  la  dicitura
"messaggio  elettorale  gratuito"  con  l'indicazione  del   soggetto
politico committente. Per le  emittenti  radiofoniche,  il  messaggio
deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del  medesimo
tenore. 
 
 Art. 4 
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del presente  provvedimento,  le  emittenti
radiofoniche e televisive locali che  trasmettono  messaggi  politici
autogestiti a titolo gratuito: 
    a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che  presso
la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero  telefonico
e la persona da contattare, e'  depositato  un  documento,  che  puo'
essere  reso  disponibile  anche   sul   sito   web   dell'emittente,
concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del
materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche
utilizzare  i  modelli  MAG/1/EC  resi  disponibili  nel   sito   web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it; 
    b)  inviano,  anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato
regionale per le comunicazioni che  ne  informa  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui  alla  lettera  a),
nonche', possibilmente con almeno cinque  giorni  di  anticipo,  ogni
variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo
al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.  A
quest'ultimo fine, le emittenti possono anche  utilizzare  i  modelli
MAG/2/EC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita'. 
  2. Fino al giorno di presentazione delle  candidature,  i  soggetti
politici interessati a trasmettere i  suddetti  messaggi  autogestiti
comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e
ai  competenti  Comitati  regionali  per  le  comunicazioni,  che  ne
informano   l'Autorita',   le   proprie   richieste,   indicando   il
responsabile  elettorale  e  i  relativi  recapiti,  la  durata   dei
messaggi, nonche' dichiarando di presentare candidature in collegi  o
circoscrizioni che interessino almeno un  quarto  degli  elettori  su
base regionale. A  tale  fine,  possono  anche  essere  utilizzati  i
modelli   MAG/3/EC   resi   disponibili   nel   predetto   sito   web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
 
Art. 5 
Numero  complessivo  dei  messaggi  politici  autogestiti  a   titolo
gratuito 

  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito e' riconosciuto un
rimborso da parte della Stato  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
previste dal comma 5 dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Il competente Comitato regionale  per  le  comunicazioni  provvede  a
porre in essere tutte le attivita', anche istruttorie, finalizzate al
rimborso informandone l'Autorita' nel rispetto  dei  criteri  fissati
dal citato comma 5. 
  
Art. 6 
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici  autogestiti  a  titolo
gratuito 
 
  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede
del Comitato  regionale  per  le  comunicazioni  nella  cui  area  di
competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'  i
messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.  Il  Comitato
procede  sollecitamente  al  sorteggio  nei   giorni   immediatamente
successivi alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
candidature. 
  2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di
cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
 
Art. 7 
Messaggi politici autogestiti a pagamento 

  1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali, come individuata ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  7
giugno 1991, n. 182, e quella di chiusura della campagna  elettorale,
le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  possono  trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo
2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004. 
  2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono
assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti   i   soggetti
politici. 
  3.  Per  tutto  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  le   emittenti
radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i  messaggi
politici  autogestiti  a  pagamento  sono  tenute  a   dare   notizia
dell'offerta dei relativi spazi mediante un  avviso  da  trasmettere,
almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore  ascolto,
per tre giorni consecutivi. 
  4. Nell'avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico  e
di fax, e' depositato un  documento,  consultabile  su  richiesta  da
chiunque ne abbia interesse, concernente: 
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi
possono essere prenotati; 
    b) le modalita' di prenotazione degli spazi; 
    c) le tariffe per l'accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente
determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva
locale; 
    d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi. 
  5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici
in base alla loro progressione temporale. 
  6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. 
  7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e'  tenuta  a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non
superiore al 70% del listino di  pubblicita'  tabellare.  I  soggetti
politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in   modo
documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli  spazi  per  i
messaggi di cui al comma 1. 
  8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale. 
  9. La prima messa in onda  dell'avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4
costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale. 
  10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del
seguente  contenuto:  "Messaggio   elettorale   a   pagamento",   con
l'indicazione del soggetto politico committente. 
  11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con  l'indicazione  del
soggetto politico committente. 
  12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono
stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di
singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun
candidato. 
 
Art. 8 
Trasmissioni in contemporanea 
 
  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano
trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva
coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un'emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal  Capo
I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le  ore
di trasmissione non in contemporanea.
 
Art. 9 
Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali 

  1. Nei programmi di informazione,  come  definiti  all'articolo  2,
comma 1, lettera b), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le  emittenti
radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la  completezza,  la  lealta',  l'imparzialita',   l'equita'   e   la
pluralita' dei punti di vista. A tal fine,  quando  vengono  trattate
questioni  relative  alle  consultazioni  elettorali,   deve   essere
assicurato  l'equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto
previsto dall'art. 11 quater della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  e
dal codice di autoregolamentazione. 
  2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di  commento  e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge  6
agosto 1990 n. 223 e all'articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorita',  come  definite
all'articolo 2, comma 1, lettera aa), n. 3 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n.  177,  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme. 
  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto. 
 
Capo II 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
  
Art. 10 
Circuiti di emittenti radiotelevisive locali 

  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  le   trasmissioni   in
contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in
ambito  nazionale.   Analogamente   si   considerano   le   emittenti
autorizzate  alla  ripetizione  dei   programmi   esteri   ai   sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 
  2. Ai fini del presente provvedimento,  il  circuito  nazionale  si
determina con riferimento all'articolo 2, comma 1,  lettera  u),  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti
locali dal presente provvedimento . 
  4.  Ogni   emittente   risponde   direttamente   delle   violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea. 
  
Art. 11 
Conservazione delle registrazioni 

  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni della totalita' dei  programmi  trasmessi  nel  periodo
della  campagna  elettorale  e  per  i  tre  mesi   successivi   alla
conclusione  della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla
conclusione  dell'eventuale  procedimento,   le   registrazioni   dei
programmi in ordine ai quali sia stata  notificata  contestazione  di
violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  del
codice di autoregolamentazione di cui al decreto del  Ministro  delle
comunicazioni  8  aprile  2004,  nonche'  di  quelle  emanate   dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento. 
 
Titolo III 

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 

Art. 12 
Comunicato  preventivo  per  la  diffusione  di   messaggi   politici
elettorali su quotidiani e periodici 

  1. Entro il quinto giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione
sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  presente
provvedimento, gli editori di quotidiani  e  periodici  a  diffusione
locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a  tutto  il
penultimo  giorno  prima   delle   elezioni   nelle   forme   ammesse
dall'articolo 7, comma 2,  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,
messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia  dell'offerta
dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla
stessa testata  interessata  alla  diffusione  di  messaggi  politici
elettorali. Per la stampa periodica si  tiene  conto  della  data  di
effettiva  distribuzione  al   pubblico.   Ove   in   ragione   della
periodicita' della testata non sia stato possibile  pubblicare  sulla
stessa nel termine predetto il comunicato preventivo,  la  diffusione
dei messaggi non potra' avere inizio  che  dal  numero  successivo  a
quello recante la pubblicazione del comunicato sulla  testata,  salvo
che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e  nei
modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica,  di
analoga diffusione. 
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e'
depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta,
concernente: 
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono
essere prenotati; 
    b) le tariffe per l'accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita'; 
    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base
alla loro progressione temporale. 
  3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti  gli
spazi per messaggi politici  elettorali  le  condizioni  di  migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. 
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. 
  5. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto
nello Art. 14 
Organi ufficiali di stampa dei partiti 
stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo. 
 
Art. 13 
Pubblicazione  di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani   e
periodici 
 
  1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche  mediante
specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura
"messaggio  elettorale"  con  l'indicazione  del  soggetto   politico
committente. 2. Sono vietate forme di messaggio  politico  elettorale
diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge  22
febbraio 2000, n. 28.
 
 
  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parita' ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle
stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di  candidati  e
candidati. 
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero  che
rechi indicazione in tale senso nella  testata,  ovvero  che  risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico. 
  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le  liste  sono
tenuti a fornire con  tempestivita'  all'Autorita'  ogni  indicazione
necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e
dei movimenti politici, nonche' le stampe elettorali  di  coalizioni,
liste, gruppi di candidati e candidati. 
 
Titolo IV 

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI 

Art. 15 
Sondaggi politici ed elettorali 

  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano  gli  articoli
da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 
 
Titolo V 

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16 
Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni 

  1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva  competenza,  oltre  alle  attivita'  gia'
precisate nelle norme che precedono, i seguenti compiti: 
    a) di vigilanza sulla  corretta  e  uniforme  applicazione  della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,   nonche'   delle
disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale   radiotelevisivo   dalla   Commissione   parlamentare   per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; 
    b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni,  ivi  comprese
quelle relative all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in  materia
di  comunicazione   istituzionale   e   obblighi   di   informazione,
trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le
conseguenti proposte all'Autorita' per l'adozione  dei  provvedimenti
di sua competenza. 
 
Art. 17 
Procedimenti sanzionatori 

  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000,
n. 28 e del codice di autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e  di  quelle  dettate  con  il
presente provvedimento sono perseguite  d'ufficio  dall'Autorita'  al
fine   dell'adozione   dei   provvedimenti   previsti   dall'articolo
11-quinquies  della  medesima  legge.   Ciascun   soggetto   politico
interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto. 
  2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l'Autorita'  puo'
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del  codice
di  autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro   delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni attuative recate dal
presente provvedimento. 
  3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo
telefax, all'Autorita', all'emittente privata o  all'editore  cui  la
violazione e' imputata,  al  competente  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni,  al  gruppo  della  Guardia  di  Finanza   nella   cui
competenza  territoriale  rientra  il  domicilio   dell'emittente   o
dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al
ritiro   delle   registrazioni   interessate   dalla    comunicazione
dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 
  4. La denuncia indirizzata all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se
sottoscritta  in  maniera   leggibile   e   se   accompagnata   dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3. 
  5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita',  l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni
segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della
trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata
argomentazione. 
  6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri
d'ufficio, puo' avviare l'istruttoria ove ad un esame sommario  della
documentazione ricevuta sembri ricorrere  una  possibile  violazione,
dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente
procedibili. 
  7. L'Autorita' adotta i propri provvedimenti entro  le  quarantotto
ore successive all'accertamento della  violazione  o  alla  denuncia,
fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento  spontaneo  agli  obblighi  di
legge da parte  delle  emittenti  televisive  e  degli  editori,  con
contestuale informativa all'Autorita'. 
  8.  I  procedimenti  riguardanti  le   emittenti   radiofoniche   e
televisive locali e gli editori di giornali  e  periodici  diffusi  a
livello locale sono istruiti sommariamente  dai  competenti  Comitati
regionali per le comunicazioni che  formulano  le  relative  proposte
all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10. 
  9. Il Gruppo della Guardia di Finanza  competente  per  territorio,
ricevuta  la  denuncia  della  violazione  da  parte   di   emittenti
radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1  provvede
entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e
alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di
cui al comma 8, dandone immediato  avviso,  anche  a  mezzo  telefax,
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
  10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal
fine contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente  gli  interessati
ed acquisisce le eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro  ore
successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso
termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via
compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti
e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno   specifico   verbale   di
accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il
competente  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  all'Autorita'   che
provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita'  procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto
ore successive  all'accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal
deposito degli stessi atti e supporti  presso  la  Direzione  servizi
media - Ufficio  comunicazione  politica  e  conflitti  di  interessi
dell'Autorita' medesima. 
  11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente
normativa. 
  12. Gli  Ispettorati  Territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo
economico collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali  per  le
comunicazioni. 
  13. Le emittenti radiotelevisive private e gli  editori  di  stampa
sono tenuti al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente
provvedimento, adeguando la propria  attivita'  di  programmazione  e
pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti. 
  14. L'Autorita' verifica il rispetto dei  propri  provvedimenti  ai
fini previsti dall'articolo 11-quinquies, comma  3,  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.
313. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi anche per le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera c), n. 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  15. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in  applicazione
delle  disposizioni   di   attuazione   dettate   con   il   presente
provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n.  689.  Esse
si applicano anche a carico dei soggetti  a  favore  dei  quali  sono
state  commesse  le  violazioni,  qualora  ne  venga   accertata   la
responsabilita'. 
  16. L'Autorita',  nell'ipotesi  di  accertamento  delle  violazioni
delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla
legge 31  luglio  1997,  n.  249,  relative  allo  svolgimento  delle
campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte
di imprese che agiscono  nei  settori  del  sistema  integrato  delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s) del  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo  al  titolare  di
cariche di governo e ai soggetti di  cui  all'articolo  7,  comma  1,
della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero  sottoposte  al  controllo
dei medesimi, procede  all'esercizio  della  competenza  attribuitale
dalla legge 20 luglio 2004, n. 215  in  materia  di  risoluzione  dei
conflitti di interesse. 
 
Titolo VI 

DISPOSIZIONI FINALI
  
Art. 18 
Turno elettorale di ballottaggio 

  1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati  ammessi  al
ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la  prima  e  la  seconda
votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli  relativi  ai
messaggi politici autogestiti a titolo  gratuito  sono  ripartiti  in
modo paritario tra gli stessi candidati. 
  Il presente provvedimento ha efficacia dalla data  di  convocazione
dei comizi elettorali e trova applicazione per tutte le  competizioni
elettorali comunali e circoscrizionali il cui svolgimento e' previsto
nel corso dell'anno 2012. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' resa disponibile nel sito web della  stessa
Autorita': www.agcom.it 
    Roma, 15 marzo 2012 
 
 
 
 
 
 

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