CIPE. Ripartizione dei contributi 2008 e 2009 per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. G.U. n. 254 del 31 ottobre 2011.



Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. DELIBERAZIONE 3 agosto 2011. Ripartizione dei contributi previsti per gli anni 2008 e 2009 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n.368/2003 di conversione del D.L. n. 314/2003 - Art. 4, comma 1-bis e successive modifiche e integrazioni). (Deliberazione n. 61/2011). Gazetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011.

1. Criteri di ripartizione. 
  Le risorse destinate come misura  compensativa  ai  comuni  e  alle
province  che  ospitano  gli  impianti  di   cui   all'art.   4   del
decreto-legge n. 314/2003 convertito nella legge n. 368/2003  e  alle
successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa,  vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: 
    la radioattivita' presente nelle strutture stesse  dell'impianto,
in forma di  attivazione  e  di  contaminazione,  che  potra'  essere
eliminata al termine delle procedure di disattivazione  dell'impianto
stesso; 
    i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da  pregresso  esercizio
dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; 
    il  combustibile  nucleare  fresco  e,  soprattutto,   irraggiato
eventualmente presente. 
2. Ripartizione tra comuni e province. 
  In applicazione dei criteri di cui  al  precedente  punto  1  e  di
quanto previsto dal comma 1-bis  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.
314/2003,  convertito  nella  legge  n.  368/2003,  come   modificato
dall'art. 7-ter del decreto-legge n. 208/2008, convertito nella legge
n. 13/2009, le risorse disponibili come misure compensative  per  gli
anni 2008 e 2009 sono ripartite per ciascun sito e suddivise tra  gli
enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del  comune  nel
cui territorio e' ubicato il sito, in misura  del  25  per  cento  in
favore della relativa provincia e in  misura  del  25  per  cento  in
favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato
il sito,  secondo  le  percentuali  e  gli  importi  riportati  nelle
allegate tabelle 1 e 2,  relative  rispettivamente  all'anno  2008  e
all'anno 2009, che  costituiscono  parte  integrante  della  presente
delibera. 
  Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel  cui
territorio e' ubicato il sito viene  calcolato  in  proporzione  alla
superficie  ed  alla  popolazione  residente  nel  raggio  di   dieci
chilometri dall'impianto. 
3. Modalita' di erogazione delle somme. 
  Le somme di cui al precedente punto  2  sono  versate  dalla  Cassa
conguaglio  per  il  settore  elettrico  agli   enti   locali   sopra
individuati, secondo le modalita' previste dal sistema  di  tesoreria
unica di cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720  e  successive
modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale
interessato. 
  Le suddette risorse  finanziarie  dovranno  essere  destinate  alla
realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di
compensazione in campo ambientale. 
  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
relazionera' a questo comitato, entro  il  31  dicembre  2012,  sullo
stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera. 
    Roma, 3 agosto 2011 
Allegato 1
 
Allegato 2

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