CIPE. Ripartizione dei contributi 2008 e 2009 per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. G.U. n. 254 del 31 ottobre 2011.
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. DELIBERAZIONE 3 agosto 2011. Ripartizione dei contributi previsti per gli anni 2008 e 2009 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n.368/2003 di conversione del D.L. n. 314/2003 - Art. 4, comma 1-bis e successive modifiche e integrazioni). (Deliberazione n. 61/2011). Gazetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011.
1. Criteri di ripartizione.
Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle
province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del
decreto-legge n. 314/2003 convertito nella legge n. 368/2003 e alle
successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa, vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto,
in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere
eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto
stesso;
i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da pregresso esercizio
dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato
eventualmente presente.
2. Ripartizione tra comuni e province.
In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di
quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n.
314/2003, convertito nella legge n. 368/2003, come modificato
dall'art. 7-ter del decreto-legge n. 208/2008, convertito nella legge
n. 13/2009, le risorse disponibili come misure compensative per gli
anni 2008 e 2009 sono ripartite per ciascun sito e suddivise tra gli
enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel
cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in
favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in
favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato
il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nelle
allegate tabelle 1 e 2, relative rispettivamente all'anno 2008 e
all'anno 2009, che costituiscono parte integrante della presente
delibera.
Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui
territorio e' ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla
superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci
chilometri dall'impianto.
3. Modalita' di erogazione delle somme.
Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa
conguaglio per il settore elettrico agli enti locali sopra
individuati, secondo le modalita' previste dal sistema di tesoreria
unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive
modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale
interessato.
Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla
realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di
compensazione in campo ambientale.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
relazionera' a questo comitato, entro il 31 dicembre 2012, sullo
stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera.
Roma, 3 agosto 2011
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