Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Personale non dirigente delle Poste Italiane: procedure di raffreddamento e conciliazione.



Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. DELIBERAZIONE 10 ottobre 2011. Valutazione di idoneita' dell'articolo 17 CCNL del 14 aprile 2011 del personale non dirigente di Poste Italiane, contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Poste Italiane S.p.A. e SLC Cgil, SLP Cisl, UilPoste, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni. (Deliberazione n. 11/549). Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2011.

Premesso che: 
  1. Che il servizio postale rientra nel campo di applicazione  della
legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in
relazione alla liberta' di comunicazione costituzionalmente garantita
(art. 1, comma 2, lett. e). 
  2. Che la disciplina vigente  delle  prestazioni  indispensabili  e
delle altre misure da garantire in  caso  di  sciopero  nel  servizio
postale e' contenuta  nella  Regolamentazione  provvisoria  formulata
dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002  (pubblicata
in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002), come modificata dalla delibera  n.
07/772 del 20 dicembre 2007, pubblicata in G.U. n. 28 del 2  febbraio
2008. 
  3. Che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione
dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e'  stata  definita
dalle parti sociali (Poste Italiane S.p.A. e Organizzazioni sindacali
SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST,  FAILP-CISAL,  SAILP-CONFSAL,  UGL-COM)
nell'art. 21 del CCNL dell'11 gennaio  2001,  valutato  idoneo  dalla
Commissione con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001, ed e'  stata
integralmente riprodotta nell'art. 18 del CCNL dell'11 luglio 2003. 
  4. Che, con nota del 5 settembre 2007,  Poste  Italiane  S.p.A.  ha
trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneita' di
cui all'art.  13,  lett.  a)  della  legge  n.  146  del  1990,  come
modificata dalla legge n. 83 del 2000, una nuova disciplina negoziale
delle procedure di raffreddamento e di conciliazione  definita  dalle
parti (art. 18), in  occasione  della  stipulazione  del  nuovo  CCNL
dell'11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste  Italiane
S.p.A. 
  5. Che, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n.  146  del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle
procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del
CCNL dell'11 luglio 2007 riguardante il personale  non  dirigente  di
Poste Italiane S.p.A., e' stata valutata idonea dalla Commissione con
deliberazione n. 07/550 nella seduta dell'11 ottobre 2007. 
 
Considerato 
 
  1. Che, in data 14 aprile 2011, e' stato siglato un nuovo CCNL  del
personale non dirigente di Poste Italiane, contenente  la  disciplina
delle procedure di raffreddamento e  di  conciliazione,  siglato  tra
Poste Italiane S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL,  UIL-POSTE,  FAILP-CISAL,
CONFSAL-COMUNICAZIONI E UGL COMUNICAZIONI. 
  2. Che, in  data  27  settembre  2011,  Poste  Italiane  S.p.A.  ha
trasmesso alla Commissione il  testo  dell'art.  17  del  nuovo  CCNL
contenente la disciplina  delle  procedure  di  raffreddamento  e  di
conciliazione, evidenziando  che  «l'articolato  contrattuale,  fatta
eccezione per la diversa numerazione, e' invariato rispetto  all'art.
18 del CCNL dell'11 luglio 2007». 
  3. Che, effettivamente, il testo  dell'art.  17  del  CCNL  del  14
aprile 2001 e' identico a quello dell'art.  18  del  precedente  CCNL
dell'11 luglio 2007. 
 
Valuta idonea 
 
ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990,  come
modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle  procedure
di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 17 del CCNL  del
14 aprile 2011  riguardante  il  personale  non  dirigente  di  Poste
Italiane S.p.A. 
 
Dispone 
 
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed
al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13  lett.
n) della legge n. 146 del 1990 e successive  modificazioni,  nonche',
al Ministro delle comunicazioni, a Poste  Italiane  S.p.A.,  ed  alle
Segreterie  nazionali  SLC-CGIL,  SLP-CISL,  UIL-POSTE,  FAILP-CISAL,
CONFSAL-COMUNICAZIONI E UGL COMUNICAZIONI. 
 
Dispone inoltre 
 
la pubblicazione della presente delibera  e  dell'accordo  dichiarato
idoneo nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  nonche'
l'inserimento sul sito internet della Commissione. 
    Roma, 10 ottobre 2011 
 
Allegato 
 
Art. 17 del CCNL del 14 aprile 2011 per il personale non dirigente di
  Poste Italiane S.p.A., riguardante le procedure di raffreddamento e
  di conciliazione. 
 
         Art. 17 Procedure di raffreddamento e conciliazione 
 
    Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 2 della l. 146 del
1990, cosi' come integrata dalla legge n. 83 del 2000  -  secondo  il
quale nei contratti collettivi devono essere in  ogni  caso  previste
procedure di  raffreddamento  e  di  conciliazione  obbligatorie  per
entrambe le Parti - ed al fine  di  favorire  il  regolare  andamento
delle relazioni  industriali,  prevenendo  e  riducendo  quanto  piu'
possibile  le  situazioni  conflittuali  ed  i  conseguenti   effetti
negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS. osserveranno
le  procedure  di  raffreddamento  e  di  conciliazione  in  appresso
specificate. 
A) Controversie collettive. 
    Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del  rapporto  di
lavoro  e  l'esercizio  dei  diritti  sindacali  che  riguardano  una
pluralita' di dipendenti dovranno essere sottoposte al  tentativo  di
composizione da effettuarsi tra la Societa' e le  OO.SS.  stipulanti,
escludendosi durante la fase di  confronto  il  ricorso  a  qualsiasi
forma di azione sindacale e legale. 
    E' esclusa  dalla  predetta  procedura  la  materia  attinente  i
licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del
1991. 
    Al realizzarsi della fattispecie di  cui  al  primo  comma  della
presente lettera A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali  stipulanti
mediante atto scritto contenente le motivazioni  della  controversia,
si dara' corso alla procedura di  confronto  secondo  i  tempi  e  le
modalita' disciplinate dall'art. 2, lett. A), del presente CCNL 
B) Conflitti di lavoro. 
    1) Livello di Unita' Produttiva. 
    Qualora insorga un conflitto  collettivo  di  lavoro  presso  una
Unita' Produttiva, la R.S.U. interessata  unitamente  ad  almeno  una
delle competenti strutture territoriali del Sindacato,  apriranno  la
procedura  di  seguito  indicata  dando   in   tal   senso   motivata
comunicazione   scritta   alla   struttura   aziendale    dell'Unita'
Produttiva. 
    Entro i tre  giorni  successivi  alla  ricezione  della  predetta
comunicazione, l'Azienda avviera' con la Delegazione Sindacale di cui
all'art. 7 lett. a) del  presente  CCNL,  incontri  finalizzati  alla
ricerca delle possibili soluzioni conciliative. 
    Dopo tre giorni successivi  alla  data  del  primo  incontro,  la
procedura si intendera'  comunque  esaurita  tra  le  Parti  ad  ogni
conseguente effetto. 
    Ove la predetta procedura non si concluda con  una  conciliazione
tra  le  Parti,  si  dara'  luogo  ad  un  ulteriore   tentativo   di
composizione  tra  le  Parti  a  livello  regionale.  In  tal   senso
l'Azienda, entro i 3 giorni successivi alla chiusura della  procedura
di cui al comma che precede,  avviera'  con  la  Delegazione  di  cui
all'art. 7, lett. b) del presente  CCNL,  incontri  finalizzati  alla
ricerca di possibili soluzioni conciliative. 
    La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi,
si intende comunque esaurita e  conclusa  tra  le  Parti  decorsi  12
giorni lavorativi,  comprensivi  del  sabato,  a  partire  dal  primo
incontro a livello di Unita' Produttiva. 
    Ove il conflitto  a  livello  di  Unita'  Produttiva  insorga  su
materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2,  lett.  A)  e
B), entro i 3 giorni successivi alla ricezione della comunicazione  d
cui al comma 1 del presente punto 1,  l'Azienda  fissera'  l'incontro
con la Delegazione sindacale di cui all'art. 7, lett. a) del presente
CCNL al fine di ricercare possibili soluzioni conciliative.  In  caso
di esito negativo si dara' luogo, entro i successivi 3 giorni, ad  un
ulteriore tentativo di  conciliazione  a  livello  regionale  con  la
Delegazione di cui all'art 7, lett. b) del presente CCNL. 
    La procedura di cui al comma  che  precede  si  intende  comunque
esaurita e  conclusa  tra  le  Parti  decorsi  7  giorni  lavorativi,
comprensivi del sabato, a  partire  dal  primo  incontro  tenutosi  a
livello di Unita' Produttiva. 
    Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le  Parti  si
asterranno da ogni azione diretta. 
    2) Livello regionale. 
    Qualora insorga un conflitto collettivo  di  lavoro  presso  piu'
Unita' Produttive di una  stessa  regione,  la  Segreteria  Regionale
dell'O.S.  stipulante  interessata  dara'  in  tal   senso   motivata
comunicazione scritta alla struttura R.U.  di  Regione  dell'Azienda,
chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata. 
    Entro i tre  giorni  successivi  alla  ricezione  della  predetta
comunicazione, l'Azienda avviera' con la Delegazione Sindacale di cui
all'art. 7, lett. b) del presente  CCNL,  incontri  finalizzati  alla
ricerca delle possibili soluzioni conciliative. 
    Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a  partire  dal
primo  incontro  la  procedura  si  intendera'  comunque  esaurita  e
conclusa tra le Parti ad ogni conseguente effetto. 
    Ove il conflitto di lavoro insorga su materie gia' oggetto  delle
procedure di cui all'art. 2, lett. A) e  B)  del  presente  CCNL,  la
procedura di cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa  dopo
6 gg.  lavorativi,  comprensivi  del  sabato,  a  partire  dal  primo
incontro. 
    Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra le  Parti  si
asterranno da ogni azione diretta. 
    3) Livello nazionale. 
    Qualora  insorga  un  conflitto  collettivo  che  interessi  piu'
regioni la Segreteria Nazionale  della  O.S.  stipulante  interessata
dara' in tal senso motivata comunicazione scritta,  con  effetto  nei
confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla struttura  centrale  di
Risorse Umane chiedendo  l'attivazione  della  procedura  di  seguito
indicata. 
    Entro i tre  giorni  successivi  alla  ricezione  della  predetta
comunicazione,  l'Azienda  dara'  corso   ai   conseguenti   incontri
finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. 
    Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra  le
Parti, la procedura si intendera' comunque  esaurita  e  conclusa  ad
ogni conseguente effetto. 
    Ove il conflitto di lavoro insorga su materie gia' oggetto  delle
procedure di cui all'art. 2, lett. A) e  B)  del  presente  CCNL,  la
procedura di cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa  dopo
5 gg. successivi alla data del primo incontro. 
    Le Parti si danno atto che con le procedure di cui  alla  lettera
B) del presente articolo hanno inteso dare  anche  applicazione  alle
previsioni vigenti in materia di «procedure di  raffreddamento  e  di
conciliazione» di cui alla legge n. 83 del 2000. 
    Le Parti convengono di sottoporre alla competente Commissione  di
Garanzia le  norme  di  cui  al  presente  articolo,  ai  fini  della
valutazione di cui all'art. 13, lett. a) della  legge  146/90,  cosi'
come modificata ed integrata dalla legge 83/2000. 

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