Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Personale non dirigente delle Poste Italiane: procedure di raffreddamento e conciliazione.
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. DELIBERAZIONE 10 ottobre 2011. Valutazione di idoneita' dell'articolo 17 CCNL del 14 aprile 2011 del personale non dirigente di Poste Italiane, contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra Poste Italiane S.p.A. e SLC Cgil, SLP Cisl, UilPoste, Failp Cisal, Confsal Comunicazioni e Ugl Comunicazioni. (Deliberazione n. 11/549). Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2011.
Premesso che:
1. Che il servizio postale rientra nel campo di applicazione della
legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, in
relazione alla liberta' di comunicazione costituzionalmente garantita
(art. 1, comma 2, lett. e).
2. Che la disciplina vigente delle prestazioni indispensabili e
delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel servizio
postale e' contenuta nella Regolamentazione provvisoria formulata
dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata
in G.U. n. 88 del 15 aprile 2002), come modificata dalla delibera n.
07/772 del 20 dicembre 2007, pubblicata in G.U. n. 28 del 2 febbraio
2008.
3. Che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione
dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e' stata definita
dalle parti sociali (Poste Italiane S.p.A. e Organizzazioni sindacali
SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM)
nell'art. 21 del CCNL dell'11 gennaio 2001, valutato idoneo dalla
Commissione con delibera n. 01/115 dell'11 ottobre 2001, ed e' stata
integralmente riprodotta nell'art. 18 del CCNL dell'11 luglio 2003.
4. Che, con nota del 5 settembre 2007, Poste Italiane S.p.A. ha
trasmesso alla Commissione, ai fini della valutazione di idoneita' di
cui all'art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990, come
modificata dalla legge n. 83 del 2000, una nuova disciplina negoziale
delle procedure di raffreddamento e di conciliazione definita dalle
parti (art. 18), in occasione della stipulazione del nuovo CCNL
dell'11 luglio 2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane
S.p.A.
5. Che, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle
procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 18 del
CCNL dell'11 luglio 2007 riguardante il personale non dirigente di
Poste Italiane S.p.A., e' stata valutata idonea dalla Commissione con
deliberazione n. 07/550 nella seduta dell'11 ottobre 2007.
Considerato
1. Che, in data 14 aprile 2011, e' stato siglato un nuovo CCNL del
personale non dirigente di Poste Italiane, contenente la disciplina
delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, siglato tra
Poste Italiane S.p.A. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL,
CONFSAL-COMUNICAZIONI E UGL COMUNICAZIONI.
2. Che, in data 27 settembre 2011, Poste Italiane S.p.A. ha
trasmesso alla Commissione il testo dell'art. 17 del nuovo CCNL
contenente la disciplina delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione, evidenziando che «l'articolato contrattuale, fatta
eccezione per la diversa numerazione, e' invariato rispetto all'art.
18 del CCNL dell'11 luglio 2007».
3. Che, effettivamente, il testo dell'art. 17 del CCNL del 14
aprile 2001 e' identico a quello dell'art. 18 del precedente CCNL
dell'11 luglio 2007.
Valuta idonea
ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come
modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure
di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 17 del CCNL del
14 aprile 2011 riguardante il personale non dirigente di Poste
Italiane S.p.A.
Dispone
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere ed
al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 13 lett.
n) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche',
al Ministro delle comunicazioni, a Poste Italiane S.p.A., ed alle
Segreterie nazionali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL,
CONFSAL-COMUNICAZIONI E UGL COMUNICAZIONI.
Dispone inoltre
la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato
idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche'
l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 10 ottobre 2011
Allegato
Art. 17 del CCNL del 14 aprile 2011 per il personale non dirigente di
Poste Italiane S.p.A., riguardante le procedure di raffreddamento e
di conciliazione.
Art. 17 Procedure di raffreddamento e conciliazione
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 2 della l. 146 del
1990, cosi' come integrata dalla legge n. 83 del 2000 - secondo il
quale nei contratti collettivi devono essere in ogni caso previste
procedure di raffreddamento e di conciliazione obbligatorie per
entrambe le Parti - ed al fine di favorire il regolare andamento
delle relazioni industriali, prevenendo e riducendo quanto piu'
possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti
negativi nei confronti della clientela, Azienda e OO.SS. osserveranno
le procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso
specificate.
A) Controversie collettive.
Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di
lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una
pluralita' di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di
composizione da effettuarsi tra la Societa' e le OO.SS. stipulanti,
escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi
forma di azione sindacale e legale.
E' esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i
licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del
1991.
Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della
presente lettera A), ad iniziativa delle OO.SS. nazionali stipulanti
mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia,
si dara' corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le
modalita' disciplinate dall'art. 2, lett. A), del presente CCNL
B) Conflitti di lavoro.
1) Livello di Unita' Produttiva.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una
Unita' Produttiva, la R.S.U. interessata unitamente ad almeno una
delle competenti strutture territoriali del Sindacato, apriranno la
procedura di seguito indicata dando in tal senso motivata
comunicazione scritta alla struttura aziendale dell'Unita'
Produttiva.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta
comunicazione, l'Azienda avviera' con la Delegazione Sindacale di cui
all'art. 7 lett. a) del presente CCNL, incontri finalizzati alla
ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro, la
procedura si intendera' comunque esaurita tra le Parti ad ogni
conseguente effetto.
Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione
tra le Parti, si dara' luogo ad un ulteriore tentativo di
composizione tra le Parti a livello regionale. In tal senso
l'Azienda, entro i 3 giorni successivi alla chiusura della procedura
di cui al comma che precede, avviera' con la Delegazione di cui
all'art. 7, lett. b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla
ricerca di possibili soluzioni conciliative.
La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi,
si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 12
giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo
incontro a livello di Unita' Produttiva.
Ove il conflitto a livello di Unita' Produttiva insorga su
materie gia' oggetto delle procedure di cui all'art. 2, lett. A) e
B), entro i 3 giorni successivi alla ricezione della comunicazione d
cui al comma 1 del presente punto 1, l'Azienda fissera' l'incontro
con la Delegazione sindacale di cui all'art. 7, lett. a) del presente
CCNL al fine di ricercare possibili soluzioni conciliative. In caso
di esito negativo si dara' luogo, entro i successivi 3 giorni, ad un
ulteriore tentativo di conciliazione a livello regionale con la
Delegazione di cui all'art 7, lett. b) del presente CCNL.
La procedura di cui al comma che precede si intende comunque
esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 7 giorni lavorativi,
comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro tenutosi a
livello di Unita' Produttiva.
Durante l'espletamento della procedura di cui sopra le Parti si
asterranno da ogni azione diretta.
2) Livello regionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso piu'
Unita' Produttive di una stessa regione, la Segreteria Regionale
dell'O.S. stipulante interessata dara' in tal senso motivata
comunicazione scritta alla struttura R.U. di Regione dell'Azienda,
chiedendo l'attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta
comunicazione, l'Azienda avviera' con la Delegazione Sindacale di cui
all'art. 7, lett. b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla
ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal
primo incontro la procedura si intendera' comunque esaurita e
conclusa tra le Parti ad ogni conseguente effetto.
Ove il conflitto di lavoro insorga su materie gia' oggetto delle
procedure di cui all'art. 2, lett. A) e B) del presente CCNL, la
procedura di cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa dopo
6 gg. lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo
incontro.
Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra le Parti si
asterranno da ogni azione diretta.
3) Livello nazionale.
Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi piu'
regioni la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata
dara' in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei
confronti di tutte le OO.SS. stipulanti, alla struttura centrale di
Risorse Umane chiedendo l'attivazione della procedura di seguito
indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta
comunicazione, l'Azienda dara' corso ai conseguenti incontri
finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le
Parti, la procedura si intendera' comunque esaurita e conclusa ad
ogni conseguente effetto.
Ove il conflitto di lavoro insorga su materie gia' oggetto delle
procedure di cui all'art. 2, lett. A) e B) del presente CCNL, la
procedura di cui al comma che precede dovra' ritenersi conclusa dopo
5 gg. successivi alla data del primo incontro.
Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera
B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle
previsioni vigenti in materia di «procedure di raffreddamento e di
conciliazione» di cui alla legge n. 83 del 2000.
Le Parti convengono di sottoporre alla competente Commissione di
Garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della
valutazione di cui all'art. 13, lett. a) della legge 146/90, cosi'
come modificata ed integrata dalla legge 83/2000.
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