CONSOB. Disciplina degli emittenti: modifiche al regolamento. G.U. n. 40 del 17 febbraio 2012.



Commissione Nazionale per le società e la Borsa. DELIBERAZIONE 8 febbraio 2012

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. (Deliberazione n. 18098).
Gazetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2012.
Art. 1 
  Nel regolamento di attuazione del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dopo  il
Capo I, Titolo V-bis, Parte III, e' inserito il seguente Capo: 
 
 «Capo I-bis 
Equilibrio tra generi nella composizione 
degli organi di amministrazione e controllo 
 
Art. 144-undecies.1 
Equilibrio tra generi 
  1. Le societa' con azioni quotate prevedono  che  la  nomina  degli
organi di amministrazione e  controllo  sia  effettuata  in  base  al
criterio  che  garantisce  l'equilibrio  tra  generi  previsto  dagli
articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo  unico,  e
che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi. 
  2. Gli statuti delle societa' quotate disciplinano: 
    a)  le  modalita'  di  formazione  delle  liste  nonche'  criteri
suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi  che
consentano il rispetto dell'equilibrio  tra  generi  ad  esito  delle
votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio
di riparto tra generi per  le  liste  che  presentino  un  numero  di
candidati inferiore a tre; 
    b) le modalita'  di  sostituzione  dei  componenti  degli  organi
venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del  criterio  di
riparto tra generi; 
    c) le modalita' affinche' l'esercizio dei diritti di nomina,  ove
previsti, non contrasti con quanto previsto dagli  articoli  147-ter,
comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico. 
  3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non
risulti  un   numero   intero   di   componenti   degli   organi   di
amministrazione   o   controllo   appartenenti   al    genere    meno
rappresentato, tale numero  e'  arrotondato  per  eccesso  all'unita'
superiore. 
  4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista  dagli  articoli
147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la  Consob
fissa un nuovo  termine  di  tre  mesi  ad  adempiere  e  applica  le
sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 195
del Testo unico e tenuto conto dell'art. 11 della legge  24  novembre
1981, n. 689 e successive modifiche.» 
 Art. 2 
  La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino  della  Consob  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Essa  entra  in
vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 
    Milano, 8 febbraio 2012 

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