CONSOB. Disciplina degli emittenti: modifiche al regolamento. G.U. n. 40 del 17 febbraio 2012.
Commissione Nazionale per le società e la Borsa. DELIBERAZIONE 8 febbraio 2012
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. (Deliberazione n. 18098).
Gazetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2012.
Art. 1
Nel regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dopo il
Capo I, Titolo V-bis, Parte III, e' inserito il seguente Capo:
«Capo I-bis
Equilibrio tra generi nella composizione
degli organi di amministrazione e controllo
Art. 144-undecies.1
Equilibrio tra generi
1. Le societa' con azioni quotate prevedono che la nomina degli
organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al
criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli
articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e
che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.
2. Gli statuti delle societa' quotate disciplinano:
a) le modalita' di formazione delle liste nonche' criteri
suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che
consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle
votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio
di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di
candidati inferiore a tre;
b) le modalita' di sostituzione dei componenti degli organi
venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di
riparto tra generi;
c) le modalita' affinche' l'esercizio dei diritti di nomina, ove
previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter,
comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.
3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non
risulti un numero intero di componenti degli organi di
amministrazione o controllo appartenenti al genere meno
rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unita'
superiore.
4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli
147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob
fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le
sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 195
del Testo unico e tenuto conto dell'art. 11 della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modifiche.»
Art. 2
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Milano, 8 febbraio 2012
Email: [email protected]