Deliberazione sulla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2010. G.U. n. 147 del 27 giugno 2011.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. DELIBERAZIONE 16 giugno 2011. Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2010. (Deliberazione n. 11/2011). Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011.

Titolo I 
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE  RIDUZIONI  COMPENSATE  DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO. 
 
I pedaggi autostradali per i veicoli Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o
superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti  a  svolgere
servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle  imprese  di
cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione  compensata
a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre  2010,  commisurata
al volume del fatturato annuale in pedaggi. 
I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto  1,
sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal  1°
gennaio 2010 fino al 31 dicembre  2010,  commisurata  al  volume  del
fatturato annuale in  pedaggi  effettuati  nelle  ore  notturne,  con
ingresso in autostrada dopo le ore  22,00  ed  entro  le  ore  02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00. 
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative,  ai
consorzi ed alle societa' consortili, definite nel  successivo  punto
4, che hanno realizzato almeno il  10%  del  fatturato  aziendale  di
pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al
punto 6 della delibera. 
Qualora  il  raggruppamento  (cooperativa  a   proprieta'   divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima  condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che abbiano  comunque  realizzato
almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate  ore  notturne,
possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto
raggruppamento fornisca  i  dati  necessari  per  l'elaborazione  dei
pedaggi notturni delle suddette imprese. 
Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i
pedaggi a riscossione  differita  mediante  fatturazione,  e  vengono
applicate da ciascuna societa' che gestisce i  sistemi  di  pagamento
differito del pedaggio, sulle fatture intestate  ai  soggetti  aventi
titolo alla riduzione. 
Le riduzioni compensate dei  pedaggi  autostradali  possono  essere
richieste: 
    a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2009  ovvero  nel
corso dell'anno 2010, risultavano iscritte all'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6  giugno  1974,  n.
298; 
    b) alle  cooperative  aventi  i  requisiti  mutualistici  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed
alle societa' consortili costituiti a norma del Libro  V,  titolo  X,
capo I, sez. II e II-bis del  codice  civile,  aventi  nell'  oggetto
l'attivita' di autotrasporto, iscritti  al  predetto  Albo  nazionale
alla data del 31 dicembre 2009 ovvero durante il 2010. 
Le imprese, le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili
iscritte all'Albo nazionale dal 1° Gennaio 2010,  possono  richiedere
le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati  dopo  tale
iscrizione. 
    c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi  ed
ai raggruppamenti aventi sede in uno dei  Paesi  dell'Unione  europea
che, alla data del 31 dicembre 2009 ovvero nel corso  dell'anno  2010
risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai  sensi  del
regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992. 
    d) alle imprese  ed  ai  raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia
esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla  data
del 31 Dicembre 2009, risultavano titolari  di  apposita  licenza  in
conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6  giugno  1974,
nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro  Paese
dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di  autotrasporto  in
conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e  le  societa'
consortili titolari di licenza per il conto proprio  dal  1°  Gennaio
2010, possono richiedere le riduzioni di cui  sopra  soltanto  per  i
viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza. 
5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica  secondo  i
seguenti criteri: 
    a)  determinazione  del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando  il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo  veicolo  per  i  seguenti
indici di sconto: 
      1 per i veicoli Euro 2; 
      1,5 per i veicoli Euro 3; 
      1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori; 
    b) applicazione agli scaglioni di fatturato  globale  annuo  come
sopra determinati delle percentuali di riduzione  compensata  secondo
il seguente prospetto: 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-06-27&task=pdf&datainiziovalidita=0&subarticolo=1&redaz=11A08541&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=147&numeroarticolo=1&versionearticolo=1&tmstp=1309199430585&cdimg=2011062711A085410001002
L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari  al  10%
dei valori percentuali riportati nella tabella di cui  al  precedente
punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. 
Per i richiedenti che si  sono  avvalsi  di  sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo  il  1  Gennaio
2010, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data  a  partire
dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio. 
Nel caso l'ammontare  complessivo  delle  riduzioni  applicabili  (
risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie  al
Comitato Centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori)  risultasse
superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo
del  coefficiente  determinato  dal  rapporto  tra  lo   stanziamento
disponibile e la somma complessiva delle  riduzioni  richieste  dagli
aventi diritto. Analogamente il Comitato Centrale  per  l'Albo  degli
autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti  di  riparto
qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande
presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti
5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. 
Tale  coefficiente,  applicato  alle  percentuali   di   riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse. 
A pena di esclusione dal diritto, a  partire  dalle  ore  9,00  del
1° luglio 2011 e fino alle ore 14,00 del 1° agosto 2011 le imprese di
autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo,
interessate alle  riduzioni  compensate  di  cui  ai  punti  1  e  2,
provvedono a compilare ed a presentare la domanda  esclusivamente  in
via telematica. La  compilazione  deve  avvenire,  inserendo  i  dati
necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del
sito internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo  di  guidare  gli
utenti affinche' detta compilazione avvenga in maniera  corretta,  il
Comitato Centrale rende disponibile  sul  proprio  sito  internet  un
manuale utente. 
Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio,
devono figurare a pena di inammissibilita' i seguenti dati: 
    a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio; 
    b) generalita' del titolare,  del  rappresentante  legale  o  del
procuratore che la sottoscrive in formato elettronico; 
    c)   sottoscrizione   da   parte   del   titolare,   ovvero   dal
rappresentante legale dell'azienda o da un suo  procuratore,  con  la
procedura della firma elettronica descritta nel successivo  punto  13
della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione,  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, l'autore
autorizza il Comitato Centrale e la Societa' Autostrade per  l'Italia
e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali,  al  fine
di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del
beneficio richiesto; 
    d) per le imprese o raggruppamenti aventi  sede  in  altro  Paese
dell'U. E, il numero e la data di rilascio della licenza  comunitaria
ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 Marzo 1992. La
copia  cartacea  della  licenza  comunitaria  dovra'  essere  spedita
soltanto su richiesta  del  Comitato  Centrale  e  con  le  modalita'
specificate da detto organismo, 
In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e  quelle  in
conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai
titoli II e III della presente delibera. 
In merito alla compilazione in via  telematica  del  prospetto  dei
veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire  per  ciascun
mezzo  a  motore  la  targa,  la   classificazione   ecologica   Euro
(esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore, tenendo  presente
la normativa di  riferimento  riportata  in  allegato  alla  presente
delibera) ed il numero dell'apparato telepass  ovvero  della  tessera
viacard ad esso abbinato  nell'anno  2010  (Il  numero  dell'apparato
Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato da 20  caratteri
numerici, qualora  il  numero  di  tali  apparati  dovesse  risultare
inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad  arrivare
a 20 caratteri complessivi). 
In  alternativa  all'inserimento  manuale  dei  suddetti  dati,  le
informazioni obbligatorie relative: 
    al prospetto veicoli; 
    ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto
22, lett.a) della delibera; 
    ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o
comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in  conto  proprio,
di cui al successivo punto 22, lett. b) della delibera; 
    ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari
di licenza per il trasporto in  conto  proprio  e/o  comunitarie  che
eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26
della delibera; 
  potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando l'apposita
applicazione  presente  nel  sito  internet  dell'Albo,  nel  formato
previsto dai tracciati allegati alla presente delibera. 
L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che
per il conto  proprio,  presenta  un'unica  domanda  inserendo  nelle
apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici. 
Terminata la compilazione sul sito internet dell'Albo, la  domanda,
a  pena  di  inammissibilita',  deve  essere   firmata   in   formato
elettronico  dal   titolare,   ovvero   dal   rappresentante   legale
dell'azienda o da un suo procuratore;  a  tal  fine,  l'impresa  deve
dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card  o  token
usb) distribuito dai  certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco
pubblico previsto  dall'art.29,  comma  1  del decreto  legislativo 7
marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc....). L'apposizione di
questa  firma  con  le  modalita'  sopra   indicate,   determina   il
completamento della domanda  che,  da  quel  momento,  assume  valore
legale con  le  conseguenti  responsabilita'  previste  dall'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,  n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti. 
Il pagamento della marca da bollo va  eseguito  tramite  bollettino
postale sul c/c 4028  (specifico  per  l'autotrasporto).  Al  termine
della compilazione in formato elettronico,  l'impresa  deve  inserire
negli  appositi  campi  gli   estremi   del   versamento   (data   di
effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio  postale),
sui quali il Comitato Centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A
tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta  del  pagamento
(da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla a  richiesta  del
medesimo Comitato. 
Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i  percorsi  autostradali
per i quali risulta adottato, alla  data  del  1°  gennaio  2010,  il
sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e
sulla sagoma del veicolo stesso. 
Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno  commisurate   le   riduzioni
compensate  dei  pedaggi,  e'   calcolato   unicamente   sulla   base
dell'importo lordo dei  pedaggi  relativi  ai  transiti  autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2010, per i quali le societa' concessionarie abbiano  emesso  fattura
entro il 30 aprile 2011. 
Le societa' concessionarie danno seguito ai  rimborsi  ai  soggetti
aventi  titolo,  secondo  le  modalita'  previste  dalle  convenzioni
stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato Centrale. 
 
TITOLO II 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA  DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI. 
 
In  aggiunta  agli  elementi  indicati  al  precedente  punto   10,
l'impresa di autotrasporto per conto  di  terzi  che  intende  fruire
delle riduzioni compensate, deve fornire  le  ulteriori  informazioni
indicate nei successivi punti da 19 a  23.  La  mancanza  o  l'errata
indicazione di una  di  queste  informazioni,  comporta  l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso. 
Le imprese di autotrasporto per conto  di  terzi,  devono  inserire
negli appositi spazi del sito  internet  del  Comitato  Centrale,  le
informazioni di seguito elencate: 
    numero,  data   di   iscrizione   e   di   eventuale   cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  del  soggetto  che
richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di  rilascio
della licenza comunitaria; 
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa'  Autostrade
consiste in nove cifre; 
    per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria  (Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2010. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione. 
  20.  Le  imprese  iscritte  all'Albo  nel  corso  del  2010  devono
indicare, in un'apposita  maschera,  se  tale  iscrizione  sia  stata
ottenuta ai sensi  dell'  articolo  12  della  legge  n.  298/1974  o
dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede. 
  21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede  in  un  altro  Paese
dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel
corso dell'anno 2010, devono  indicare  in  un'apposita  maschera  se
trattasi di primo  rilascio  ovvero  di  rinnovo  di  una  precedente
licenza. 
  22. I raggruppamenti (cooperative, consorzi,  societa'  consortili)
italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di  cose
per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede  in  altro
Paese dell'U.E, titolari di licenza  comunitaria,  sono  chiamati  ad
osservare le seguenti disposizioni: 
    a) i  raggruppamenti  formati  esclusivamente  da  soci  iscritti
all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi,  ovvero
da imprese titolari di licenza comunitaria con sede  in  altro  Paese
dell'U.E,   devono    specificare    nell'apposita    maschera,    la
denominazione, il numero e  la  data  di  iscrizione  all'Albo  degli
autotrasportatori dei rispettivi soci  italiani  o,  per  le  imprese
U.E., il numero e  la  data  di  rilascio  delle  rispettive  licenze
comunitarie. 
    b) i raggruppamenti  tra  i  cui  soci  compaiano  anche  imprese
italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio  o
iscritte  al   registro   delle   imprese   per   attivita'   diverse
dall'autotrasporto di  cose  per  conto  di  terzi,  devono  indicare
nell'apposita maschera del sito  internet  dell'albo,  la  parte  del
fatturato autostradale  del  raggruppamento  ottenuta  con  i  viaggi
eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinche' venga  scorporato  in
sede di quantificazione del beneficio  richiesto.  Per  ciascuno  dei
soci italiani titolari di licenza in conto proprio o  comunitari  che
esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, il raggruppamento
procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi  maturato
nel corso del 2010, sulla base  del  quale  sara'  loro  riconosciuto
l'ammontare della riduzione; resta fermo che  per  le  imprese  socie
iscritte all'Albo degli  autotrasportatori  e  per  quelle  straniere
titolari di  licenza  comunitaria,  il  raggruppamento  e'  tenuto  a
fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente
lettera a) della delibera. 
   23. Le imprese che hanno aderito o  cessato  di  aderire  a  forme
associate nel corso dell'anno 2010, debbono presentare  una  distinta
domanda  a  loro  nome,  per  i  transiti  effettuati   nei   periodi
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla  cooperativa,
al consorzio od alla  societa'  consortile,  ovvero  successivi  alla
cessazione del rapporto associativo. 
 
TITOLO III 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA  DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO. 

In  aggiunta  agli  elementi  indicati  al  precedente  punto   10,
l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a  richiedere
le riduzioni  compensate,  deve  fornire  le  ulteriori  informazioni
indicate nei successivi  punti  25  e  26.  La  mancanza  o  l'errata
indicazione di una  di  queste  informazioni,  comporta  l'esclusione
totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso. 
Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli
appositi  spazi  del  sito  internet  del   Comitato   Centrale,   le
informazioni di seguito elencate: 
    numero e data di rilascio della licenza in conto proprio  di  cui
e' titolare il richiedente; 
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il
relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che
richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa'  Autostrade
consiste in nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che  l'impresa
richiedente alleghi copia  di  una  fattura  per  ognuno  dei  codici
indicati nella domanda; 
    per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della
categoria  (Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o  superiore),  del   numero
dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato
nell'anno 2010. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'
indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a
motore per i quali e' chiesta la riduzione. 
  26. I raggruppamenti che associano  imprese  italiane  titolari  di
licenza per  il  trasporto  in  conto  proprio  e/o  comunitarie  che
effettuano  il  trasporto  in   conto   proprio,   devono   compilare
un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con il
fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2010, sulla
base del quale sara' calcolato la riduzione  spettante  alla  singola
impresa. 
  La societa' da' seguito ai  rimborsi  ai  soggetti  aventi  titolo,
secondo le modalita' previste  dalla  convenzione  stipulata  tra  la
stessa societa' ed il Comitato Centrale. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 giugno 2011 
 
Allegato 
PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI  (per
i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3) 
 
    EURO 1 
    91/441 CEE 
    91/542 CEE punto 6.2.1.A 
    93/59 CEE 
    EURO 2 
    91/542 CEE punto 6.2.1.B 
    94/12 CEE 
    96/1 CEE 
    96/44 CEE 
    96/69 CE 
    98/77 CE 
    EURO 3 
    98/69 CE 
    98/77 CE rif. 98/69 CE 
    1999/96 CE 
    1999/102 CE rif. 98/69 CE 
    2001/1 CE rif. 98/69 CE 
    2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A 
    2001/100 CE A 
    2002/80 CE A 
    2003/76 CE A 
    EURO 4 
    98/69 CE B 
    98/77 CE rif. 98/69 CE B 
    1999/96 CE B 
    1999/102 CE rif. 98/69 CE B 
    2001/1 CE rif. 98/69 CE B 
    2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1 
    2001/100 CE B 
    2002/80 CE B 
    2003/76 CE B 
    2005/55/CE B1 
    2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1 
    EURO 5 
    2005/55/CE B2 
    2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 
    N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t. 
    N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t. 
    N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t. 
 
Allegato

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