Imprese ed editoria. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 283/11/CONS. G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.
Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. DELIBERAZIONE 22 luglio 2011. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 283/11/CONS. (Deliberazione n. 421/11/CONS). Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2011.
Art. 1
1. L'art. 2 della delibera n. 283/11/CONS recante «Integrazioni
all'allegato B della delibera n. 666/08/CONS», e' cosi' riformulato:
«1. In calce all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS e
successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente
paragrafo:
Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i
contributi per l'editoria.
1. Fatta salva ogni altra comunicazione dovuta al Registro degli
operatori di comunicazione, le imprese iscritte richiedenti i
contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e
dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui
all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
effettuano la comunicazione annuale relativa all'anno per il quale
sono stati richiesti i contributi trasmettendo, altresi', le
comunicazioni di cui al presente articolo aggiornate al 31 dicembre
dello stesso anno.
2. Le imprese di cui al punto 1 costituite in forma di societa'
producono una dichiarazione degli assetti, redatta secondo i modelli
5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC, contenente le seguenti
informazioni:
a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri
soci e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto;
b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e
della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
superiore al 2% delle societa' a cui sono intestate le azioni o le
quote delle imprese richiedenti i contributi;
c) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e
della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
pari o superiore al 5% dei soci delle societa' di cui al punto b),
nonche' dei loro soci ad ogni livello della catena partecipativa, la
cui partecipazione con diritto di voto sia pari o superiore al 5%,
fino all'individuazione delle persone fisiche che partecipano
indirettamente al capitale sociale delle imprese di cui al punto 1;
d) nell'ambito degli sviluppi delle catene partecipative di cui
alle lettere b) e c) sono, comunque, indicate le persone fisiche che
direttamente o indirettamente detengono la partecipazione di
controllo dei soci delle societa' di cui al punto b).
3. Gli editori di cui al punto 1, per i quali le testate edite
siano di proprieta' di terzi, trasmettono, nell'ambito della
comunicazione annuale, sulla base dei dati di loro diretta
conoscenza, lo sviluppo degli assetti societari dei proprietari delle
testate, mediante i modelli 5/1/ROC, 5/2/ROC, 5/3/ROC, 5/4/ROC,
indicando il capitale sociale, l'elenco dei soci e la titolarita'
delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o superiore
al 5%, fino all'individuazione delle persone fisiche che partecipano
direttamente o indirettamente al capitale sociale dei proprietari
delle testate.
4. Le imprese di cui al punto 1 sviluppano, relativamente alle
societa' quotate in borsa per le quali vi sia l'obbligo di comunicare
le informazioni di cui ai punti 2 e 3, anche le partecipazioni con
diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale. Qualora la
societa' quotata in borsa sia essa stessa l'impresa richiedente i
contributi, indichera', inoltre, per ciascuna partecipazione con
diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale - attraverso il
modello 5/5/ROC - la rispettiva partecipazione di controllo.
5. Le imprese di cui al punto 1 comunicano, per ciascuna persona
giuridica indicata nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2,
3 e 4, la composizione degli organi amministrativi trasmettendo il
relativo modello 4/ROC.
6. In presenza di intestazioni fiduciarie di azioni o quote delle
persone giuridiche indicate nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei
punti 2, 3 e 4, le imprese di cui al punto 1 comunicano, sulla base
dei dati di loro diretta conoscenza, anche lo sviluppo degli assetti
societari delle societa' fiduciarie secondo le medesime modalita'
previste per lo sviluppo degli assetti societari del rispettivo
fiduciante.
7. Le imprese di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica,
dichiarazioni, redatte secondo i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e
12/3/ROC, con le quali comunicano le eventuali situazioni di
controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. in essere nel corso dell'anno
di riferimento ovvero l'assenza delle stesse.
8. Gli editori di cui al punto 1 trasmettono, in via telematica,
una dichiarazione redatta secondo il modello 12/4/ROC, con la quale
comunicano le eventuali situazioni di collegamento ai sensi dell'art.
2359 c.c., con altri soggetti iscritti al Registro degli operatori di
comunicazione in qualita' di editori di giornali quotidiani,
periodici o riviste o di soggetti esercenti l'editoria elettronica in
essere nel corso dell'anno di riferimento ovvero l'assenza delle
stesse.
2. La nota (2) del modello 12/4/ROC di cui all'allegato D alla
delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni e'
riformulata come segue: «Indicare la circostanza da cui deriva il
collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c..»
Art. 2
1. L'art. 4 della delibera n. 283/11/CONS recante «Disposizioni
transitorie» e' sostituito dal seguente:
«Disposizioni transitorie:
1. Nell'ambito della comunicazione annuale 2011 o comunque non
oltre il 30 settembre 2011, le imprese che abbiano richiesto i
contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e
dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui
all'art. 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
comunicano le informazioni di cui all'art. 2, ad esclusione di quelle
indicate al successivo punto 2, lettere a, b e c del presente
articolo, aggiornate al 31 dicembre 2010 tramite il portale
www.roc.agcom.it.
2. Entro il 30 settembre 2011, le imprese che abbiano richiesto i
contributi per l'anno 2010 di cui al punto 1 del presente articolo,
inviano all'Autorita' tramite posta, fax o PEC agli indirizzi
indicati sul sito web www.agcom.it:
a) le informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2010, relative
alla composizione degli organi amministrativi delle persone
giuridiche eventualmente presenti nella propria catena partecipativa
(modelli 4/ROC);
b) limitatamente agli editori, le informazioni, aggiornate al
31 dicembre 2010, relative alla composizione degli organi
amministrativi del proprietario della testata e delle persone
giuridiche presenti nella catena partecipativa di quest'ultimo
(modelli 4/ROC);
c) le dichiarazioni relative alle situazioni di controllo ai
sensi dell'art. 2359 c.c. in essere nel corso dell'anno 2010, ovvero
l'assenza delle stesse (modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC).
3. Per l'anno 2011, la comunicazione annuale delle imprese che
abbiano richiesto i contributi di cui al punto 1 del presente
articolo, si intende effettuata il giorno in cui viene completato e
trasmesso l'ultimo adempimento prescritto.».
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le imprese iscritte richiedenti i contributi, che alla data di
entrata in vigore della presente delibera hanno gia' provveduto a
trasmettere le informazioni richieste ai sensi della delibera n.
283/11/CONS, non sono tenute a rinnovare tale adempimento.
2. Le dichiarazioni relative alle situazioni di collegamento ai
sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c. sono comunicate da parte degli
editori di cui all'art. 2, comma 1, della delibera n. 283/11/CONS
cosi' come modificato dalla presente delibera, mediante il modello
12/4/ROC, a partire dalla comunicazione annuale 2012 con riferimento
all'anno 2011.
3. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed e' resa disponibile sul sito web
dell'Autorita': www.agcom.it.
4. Le delibere numeri 283/11/CONS e 666/08/CONS ed i relativi
allegati, come modificate da ultimo dalla presente delibera, sono
rese disponibili sul sito web dell'Autorita': www.agcom.it.
5. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2011