Imprese ed editoria. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 283/11/CONS. G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.



Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni. DELIBERAZIONE 22 luglio 2011. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 283/11/CONS. (Deliberazione n. 421/11/CONS). Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2011.

Art. 1  
  1. L'art. 2 della delibera  n.  283/11/CONS  recante  «Integrazioni
all'allegato B della delibera n. 666/08/CONS», e' cosi' riformulato: 
    «1. In calce  all'allegato  B  alla  delibera  n.  666/08/CONS  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  e'  aggiunto   il   seguente
paragrafo: 
  Dichiarazioni supplementari  dovute  dalle  imprese  richiedenti  i
contributi per l'editoria. 
    1. Fatta salva ogni altra comunicazione dovuta al Registro  degli
operatori  di  comunicazione,  le  imprese  iscritte  richiedenti   i
contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-bis,  2-ter,  2-quater  e
dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di  cui
all'art. 153, commi 2 e 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
effettuano la comunicazione annuale relativa all'anno  per  il  quale
sono  stati  richiesti  i  contributi  trasmettendo,   altresi',   le
comunicazioni di cui al presente articolo aggiornate al  31  dicembre
dello stesso anno. 
    2. Le imprese di cui al punto 1 costituite in forma  di  societa'
producono una dichiarazione degli assetti, redatta secondo i  modelli
5/1/ROC,  5/2/ROC,   5/3/ROC,   5/4/ROC,   contenente   le   seguenti
informazioni: 
      a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco  dei  propri
soci e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con  diritto
di voto; 
      b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei  soci  e
della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
superiore al 2% delle societa' a cui sono intestate le  azioni  o  le
quote delle imprese richiedenti i contributi; 
      c) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei  soci  e
della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
pari o superiore al 5% dei soci delle societa' di cui  al  punto  b),
nonche' dei loro soci ad ogni livello della catena partecipativa,  la
cui partecipazione con diritto di voto sia pari o  superiore  al  5%,
fino  all'individuazione  delle  persone  fisiche   che   partecipano
indirettamente al capitale sociale delle imprese di cui al punto 1; 
      d) nell'ambito degli sviluppi delle catene partecipative di cui
alle lettere b) e c) sono, comunque, indicate le persone fisiche  che
direttamente  o  indirettamente  detengono   la   partecipazione   di
controllo dei soci delle societa' di cui al punto b). 
    3. Gli editori di cui al punto 1, per i quali  le  testate  edite
siano  di  proprieta'  di  terzi,  trasmettono,   nell'ambito   della
comunicazione  annuale,  sulla  base  dei  dati   di   loro   diretta
conoscenza, lo sviluppo degli assetti societari dei proprietari delle
testate, mediante  i  modelli  5/1/ROC,  5/2/ROC,  5/3/ROC,  5/4/ROC,
indicando il capitale sociale, l'elenco dei  soci  e  la  titolarita'
delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o  superiore
al 5%, fino all'individuazione delle persone fisiche che  partecipano
direttamente o indirettamente al  capitale  sociale  dei  proprietari
delle testate. 
    4. Le imprese di cui al punto 1  sviluppano,  relativamente  alle
societa' quotate in borsa per le quali vi sia l'obbligo di comunicare
le informazioni di cui ai punti 2 e 3, anche  le  partecipazioni  con
diritto di voto superiore al 2%  del  capitale  sociale.  Qualora  la
societa' quotata in borsa sia essa  stessa  l'impresa  richiedente  i
contributi, indichera',  inoltre,  per  ciascuna  partecipazione  con
diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale - attraverso  il
modello 5/5/ROC - la rispettiva partecipazione di controllo. 
    5. Le imprese di cui al punto 1 comunicano, per ciascuna  persona
giuridica indicata nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2,
3 e 4, la composizione degli organi  amministrativi  trasmettendo  il
relativo modello 4/ROC. 
    6. In presenza di intestazioni fiduciarie di azioni o quote delle
persone giuridiche indicate nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei
punti 2, 3 e 4, le imprese di cui al punto 1 comunicano,  sulla  base
dei dati di loro diretta conoscenza, anche lo sviluppo degli  assetti
societari delle societa' fiduciarie  secondo  le  medesime  modalita'
previste per lo  sviluppo  degli  assetti  societari  del  rispettivo
fiduciante. 
    7. Le imprese di cui al punto 1 trasmettono, in  via  telematica,
dichiarazioni,  redatte  secondo  i  modelli  12/1/ROC,  12/2/ROC   e
12/3/ROC,  con  le  quali  comunicano  le  eventuali  situazioni   di
controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. in essere nel corso  dell'anno
di riferimento ovvero l'assenza delle stesse. 
    8. Gli editori di cui al punto 1 trasmettono, in via  telematica,
una dichiarazione redatta secondo il modello 12/4/ROC, con  la  quale
comunicano le eventuali situazioni di collegamento ai sensi dell'art.
2359 c.c., con altri soggetti iscritti al Registro degli operatori di
comunicazione  in  qualita'  di  editori  di   giornali   quotidiani,
periodici o riviste o di soggetti esercenti l'editoria elettronica in
essere nel corso dell'anno  di  riferimento  ovvero  l'assenza  delle
stesse. 
  2. La nota (2) del modello 12/4/ROC  di  cui  all'allegato  D  alla
delibera n. 666/08/CONS e successive  modifiche  ed  integrazioni  e'
riformulata come segue: «Indicare la circostanza  da  cui  deriva  il
collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c..» 
 
Art. 2  
  1. L'art. 4 della delibera  n.  283/11/CONS  recante  «Disposizioni
transitorie» e' sostituito dal seguente: 
  «Disposizioni transitorie: 
    1. Nell'ambito della comunicazione annuale 2011  o  comunque  non
oltre il 30 settembre  2011,  le  imprese  che  abbiano  richiesto  i
contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-bis,  2-ter,  2-quater  e
dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di  cui
all'art. 153, commi 2 e 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
comunicano le informazioni di cui all'art. 2, ad esclusione di quelle
indicate al successivo punto  2,  lettere  a,  b  e  c  del  presente
articolo,  aggiornate  al  31  dicembre  2010  tramite   il   portale
www.roc.agcom.it. 
    2. Entro il 30 settembre 2011, le imprese che abbiano richiesto i
contributi per l'anno 2010 di cui al punto 1 del  presente  articolo,
inviano  all'Autorita'  tramite  posta,  fax  o  PEC  agli  indirizzi
indicati sul sito web www.agcom.it: 
      a) le informazioni, aggiornate al 31  dicembre  2010,  relative
alla  composizione  degli   organi   amministrativi   delle   persone
giuridiche eventualmente presenti nella propria catena  partecipativa
(modelli 4/ROC); 
      b) limitatamente agli editori, le informazioni,  aggiornate  al
31  dicembre  2010,   relative   alla   composizione   degli   organi
amministrativi  del  proprietario  della  testata  e  delle   persone
giuridiche  presenti  nella  catena  partecipativa  di   quest'ultimo
(modelli 4/ROC); 
      c) le dichiarazioni relative alle situazioni  di  controllo  ai
sensi dell'art. 2359 c.c. in essere nel corso dell'anno 2010,  ovvero
l'assenza delle stesse (modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC e 12/3/ROC). 
    3. Per l'anno 2011, la comunicazione annuale  delle  imprese  che
abbiano richiesto i  contributi  di  cui  al  punto  1  del  presente
articolo, si intende effettuata il giorno in cui viene  completato  e
trasmesso l'ultimo adempimento prescritto.».
 
Art. 3 
Disposizioni finali 
  1. Le imprese iscritte richiedenti i contributi, che alla  data  di
entrata in vigore della presente delibera  hanno  gia'  provveduto  a
trasmettere le informazioni richieste  ai  sensi  della  delibera  n.
283/11/CONS, non sono tenute a rinnovare tale adempimento. 
  2. Le dichiarazioni relative alle  situazioni  di  collegamento  ai
sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c. sono comunicate  da  parte  degli
editori di cui all'art. 2, comma 1,  della  delibera  n.  283/11/CONS
cosi' come modificato dalla presente delibera,  mediante  il  modello
12/4/ROC, a partire dalla comunicazione annuale 2012 con  riferimento
all'anno 2011. 
  3. La presente delibera  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  ed  e'  resa  disponibile  sul  sito  web
dell'Autorita': www.agcom.it. 
  4. Le delibere numeri  283/11/CONS  e  666/08/CONS  ed  i  relativi
allegati, come modificate da ultimo  dalla  presente  delibera,  sono
rese disponibili sul sito web dell'Autorita': www.agcom.it. 
  5. La presente delibera entra in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 luglio 2011 

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