Revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi: termini e modalità  per l'iscrizione. G.U. n. 31 del 07 febbraio 2012.



 COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2012
Modifiche alla delibera del 27 luglio 2010, n. 17439, recante la definizione dei termini e delle modalita' per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.(Deliberazione n. 18081).
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2012.
Art. 1 
Modifiche alla delibera del 27 luglio 2010, n. 17439 
  1. Nella parte I sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) all'art. 2, comma 1, lettera h), le parole: «alla  decisione
della Commissione europea del 29 luglio 2008" sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione  europea  del
19 gennaio 2011»; 
      b) all'art. 3,  comma  2,  le  parole:  «alla  decisione  della
Commissione  europea  del  29  luglio  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione  europea  del
19 gennaio 2011»; 
        c) all'art. 3, comma  3,  le  parole  «alla  decisione  della
Commissione  europea  del  29  luglio  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione  europea  del
19 gennaio 2011». 
  2. Nella parte II sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) nella rubrica della parte II,  le  parole:  «alla  decisione
della Commissione europea del 29 luglio 2008» sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione  europea  del
19 gennaio 2011»; 
      b) il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano
ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi individuati negli
allegati 1 e 2 alla presente delibera  che  rilasciano  relazioni  di
revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entita'  di
cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.»; 
      c) all'art. 9,  comma  1,  le  parole  «nell'allegato  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli allegati 1 e 2». 
  3.  L'allegato  1  e'  sostituito  dall'allegato  1  alla  presente
delibera. 
  4. Nel modulo A di cui  all'art.  6,  comma  1,  le  parole:  «alla
decisione  della  Commissione  europea  del  29  luglio  2008»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'art.  2  della   decisione   della
Commissione europea del 19 gennaio 2011». 
  5. E' aggiunto l'allegato 2 alla presente delibera. 
 
Art. 2 
Disposizioni finali 
  1. Le disposizioni adottate con la presente delibera  sono  vigenti
fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  previsti
dall'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
39. 
  2. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della CONSOB e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  Essa  entra  in
vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Milano, 25 gennaio 2012 
 
Allegato

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