Revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi: termini e modalità per l'iscrizione. G.U. n. 31 del 07 febbraio 2012.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 25 gennaio 2012
Modifiche alla delibera del 27 luglio 2010, n. 17439, recante la definizione dei termini e delle modalita' per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.(Deliberazione n. 18081).
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2012.
Art. 1
Modifiche alla delibera del 27 luglio 2010, n. 17439
1. Nella parte I sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 1, lettera h), le parole: «alla decisione
della Commissione europea del 29 luglio 2008" sono sostituite dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione europea del
19 gennaio 2011»;
b) all'art. 3, comma 2, le parole: «alla decisione della
Commissione europea del 29 luglio 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione europea del
19 gennaio 2011»;
c) all'art. 3, comma 3, le parole «alla decisione della
Commissione europea del 29 luglio 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione europea del
19 gennaio 2011».
2. Nella parte II sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica della parte II, le parole: «alla decisione
della Commissione europea del 29 luglio 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione europea del
19 gennaio 2011»;
b) il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano
ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi individuati negli
allegati 1 e 2 alla presente delibera che rilasciano relazioni di
revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entita' di
cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.»;
c) all'art. 9, comma 1, le parole «nell'allegato 1» sono
sostituite dalle seguenti: «negli allegati 1 e 2».
3. L'allegato 1 e' sostituito dall'allegato 1 alla presente
delibera.
4. Nel modulo A di cui all'art. 6, comma 1, le parole: «alla
decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «all'art. 2 della decisione della
Commissione europea del 19 gennaio 2011».
5. E' aggiunto l'allegato 2 alla presente delibera.
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni adottate con la presente delibera sono vigenti
fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti
dall'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.
2. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della CONSOB e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Milano, 25 gennaio 2012
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