Salute. Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale. G.U. n. 162 del 14 luglio 2011.
Ministero della Salute. DECRETO 26 maggio 2011. Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti. Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011.
Art. 1
Istituzione dell'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale
1. E' istituito l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema
trasfusionale finalizzato allo svolgimento dei compiti previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' gestito dal Centro nazionale
sangue che ne cura la formazione e il continuo aggiornamento, con
cadenza almeno annuale.
3. Il Centro nazionale sangue provvede alla formazione del primo
elenco nazionale entro 30 giorni dalla conclusione dei corsi di
formazione previsti dall'Allegato B dell'Accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010.
Art. 2
Criteri di inserimento e permanenza nell'elenco
1. Il Centro nazionale sangue cura l'inserimento e la permanenza
dei valutatori nell'elenco nel rispetto dei criteri di cui
all'Appendice 3 dell'Allegato B all'Accordo sancito in sede di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010.
2. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 dell'Appendice 3
dell'Allegato B all'Accordo di cui al comma precedente, ai fini della
permanenza nell'elenco, fatti salvi i casi di sospensione temporanea
dall'elenco per gravidanza e puerperio o per motivi di salute o gravi
motivi familiari documentati, i valutatori devono:
frequentare un evento di aggiornamento e verifica del
mantenimento delle competenze, come previsto dal paragrafo 1 l
dell'Allegato B all'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010, di norma su base annuale.
La frequenza all'aggiornamento e l'esito positivo della verifica del
mantenimento delle necessarie competenze sono verificate ed attestate
a cura del Centro nazionale sangue;
effettuare e documentare al Centro nazionale sangue un numero
di visite di verifica nel sistema trasfusionale pari ad almeno tre
nel primo anno di attivita' e almeno due ogni dodici mesi negli anni
successivi.
Art. 3
Cancellazione e sospensione temporanea dall'elenco
1. Il mancato rispetto dei criteri di permanenza nell'elenco di cui
all'articolo 2, comma 2, del presente decreto comporta la
cancellazione dei valutatori dal predetto elenco.
2. Nei casi di sospensione temporanea dall'elenco per i periodi
documentati di impedimento di cui al comma 2 dell'articolo 2 del
presente decreto che non abbiano consentito il rispetto dei criteri
di permanenza ivi previsti, la permanenza dei valutatori nell'elenco
e' subordinata alla frequenza, con esito positivo, di uno degli
eventi di aggiornamento e verifica del mantenimento delle specifiche
competenze, attestati dal Centro nazionale sangue.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Le attivita' previste dal presente decreto sono effettuate
utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 26 maggio 2011
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