Salute. Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale. G.U. n. 162 del 14 luglio 2011.



 Ministero della Salute. DECRETO 26 maggio 2011. Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti. Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011.

Art. 1 
Istituzione dell'elenco  nazionale  dei  valutatori  per  il  sistema trasfusionale 
1. E' istituito l'elenco nazionale dei valutatori  per  il  sistema
trasfusionale  finalizzato  allo  svolgimento  dei  compiti  previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261. 
2. L'elenco di cui al comma  1  e'  gestito  dal  Centro  nazionale
sangue che ne cura la formazione e  il  continuo  aggiornamento,  con
cadenza almeno annuale. 
3. Il Centro nazionale sangue provvede alla  formazione  del  primo
elenco nazionale entro 30  giorni  dalla  conclusione  dei  corsi  di
formazione previsti dall'Allegato B dell'Accordo sancito in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010. 
 
Art. 2 
Criteri di inserimento e permanenza nell'elenco 
1. Il Centro nazionale sangue cura l'inserimento  e  la  permanenza
dei  valutatori  nell'elenco  nel  rispetto  dei   criteri   di   cui
all'Appendice 3  dell'Allegato  B  all'Accordo  sancito  in  sede  di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010. 
2. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 dell'Appendice  3
dell'Allegato B all'Accordo di cui al comma precedente, ai fini della
permanenza nell'elenco, fatti salvi i casi di sospensione  temporanea
dall'elenco per gravidanza e puerperio o per motivi di salute o gravi
motivi familiari documentati, i valutatori devono: 
      frequentare  un  evento  di  aggiornamento   e   verifica   del
mantenimento delle  competenze,  come  previsto  dal  paragrafo  1  l
dell'Allegato B all'Accordo sancito in sede di Conferenza  Permanente
per i rapporti tra lo Stato le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010, di norma su base  annuale.
La frequenza all'aggiornamento e l'esito positivo della verifica  del
mantenimento delle necessarie competenze sono verificate ed attestate
a cura del Centro nazionale sangue; 
      effettuare e documentare al Centro nazionale sangue  un  numero
di visite di verifica nel sistema trasfusionale pari  ad  almeno  tre
nel primo anno di attivita' e almeno due ogni dodici mesi negli  anni
successivi. 
 
Art. 3 
Cancellazione e sospensione temporanea dall'elenco 
1. Il mancato rispetto dei criteri di permanenza nell'elenco di cui
all'articolo  2,  comma  2,  del   presente   decreto   comporta   la
cancellazione dei valutatori dal predetto elenco. 
2. Nei casi di sospensione temporanea  dall'elenco  per  i  periodi
documentati di impedimento di cui al  comma  2  dell'articolo  2  del
presente decreto che non abbiano consentito il rispetto  dei  criteri
di permanenza ivi previsti, la permanenza dei valutatori  nell'elenco
e' subordinata alla frequenza,  con  esito  positivo,  di  uno  degli
eventi di aggiornamento e verifica del mantenimento delle  specifiche
competenze, attestati dal Centro nazionale sangue.
 
Art. 4 
Disposizioni finali 
1. Le attivita'  previste  dal  presente  decreto  sono  effettuate
utilizzando le risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
      Roma, 26 maggio 2011  

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