Legge 04 aprile 2012 n. 35. Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo. G.U. n. 82 del 06 aprile 2012.



LEGGE 4 aprile 2012, n. 35. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2012  - Suppl. Ordinario n.69.
Entrata in vigore del provvedimento: 07 aprile 2012

Art. 1
1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  recante  disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 2012

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.
 All'articolo 1:
 al comma 1:
al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice  del processo amministrativo» sono aggiunte le  seguenti:  «,  di  cui  al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104»;
al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;
al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti»  e'sostituita dalla seguente: «previsto»;
al  capoverso  9-quinquies,  le   parole:   «e'   espressamente indicato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «sono   espressamente indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.
 All'articolo 3:
 al comma 1:
al capoverso 2, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «nel  corso dell'anno precedente» sono inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compresi quelli introdotti con atti di recepimento  di  direttive  dell'Unione europea che determinano livelli di  regolazione  superiori  a  quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;
al capoverso 2-ter:
alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina  del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale,  di cui al»;
alla lettera e), le parole: «degli  stessi»  sono  sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;
 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e'  adottato,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa  intesa  in sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,  il  programma  2012-2015  per  la riduzione degli oneri amministrativi gravanti  sulle  amministrazioni pubbliche nelle materie  di  competenza  statale.  Per  la  riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede  ai  sensi dell'articolo  20-ter  della  legge  15  marzo  1997,  n.59,  e   dei successivi accordi attuativi.
3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree,  i tempi e le metodologie di intervento garantendo la  partecipazione  e la  consultazione,  anche  attraverso  strumenti  telematici,   delle amministrazioni  ai  fini   dell'individuazione   degli   adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle  conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n.133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita'  definite  nel programma di cui al  comma  3-bis  il  Governo  emana,  entro  il  31 dicembre  di  ciascun  anno,  uno  o  piu'   regolamenti   ai   sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.400,  e successive modificazioni, per la riduzione di  oneri  amministrativi, previsti  da  leggi  dello  Stato,  gravanti  sulle   amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30 marzo 2001, n.165, e successive  modificazioni.  I  regolamenti  sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.281,   e   successive modificazioni,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica amministrazione e la  semplificazione,  di  concerto  con  gli  altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) eliminazione o riduzione degli  adempimenti  ridondanti  e non necessari  rispetto  alle  esigenze  di  tutela  degli  interessi pubblici;
 b) eliminazione o riduzione  degli  adempimenti  eccessivi  e sproporzionati rispetto  alle  esigenze  di  tutela  degli  interessi pubblici;
 c)  eliminazione  delle  duplicazioni   e   riduzione   della frequenza degli adempimenti;
 d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.
3-quinquies.  Per  la  riduzione  degli  oneri   amministrativi derivanti da regolamenti o atti  amministrativi  statali  si  procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su  proposta  del Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di concerto con gli altri Ministri competenti per  materia,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.281,  e  successive  modificazioni,  nei  quali  sono indicate  le  misure  normative,  organizzative  e  tecnologiche   da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti  titolari  dei centri di responsabilita' amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  25  del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,  e  successive  modificazioni,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo  9  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e'  adottato,  nel  quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni  dei  competenti  organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione  e  la riduzione dei tempi dei procedimenti  amministrativi  e  degli  oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli  oneri amministrativi.  Il  programma  e'  ispirato   al   principio   della proporzionalita' degli oneri alla tutela  degli  interessi  pubblici, tiene conto  dei  risultati  delle  attivita'  di  misurazione  e  di riduzione gia' realizzate e individua, in
raccordo con  il  programma di cui al  comma  3-bis,  le  aree  di  regolazione,  i  tempi  e  le metodologie di intervento  nonche'  gli  strumenti  di  verifica  dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle  imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede  ai  sensi  dell'articolo  20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione  del  programma  di  cui  al  comma 3-sexies si applicano le disposizioni di  cui  ai  commi  da  2  a  7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133,  e  successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro  per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende  comunicazioni alle Camere  sullo  sviluppo  e  sui  risultati  delle  politiche  di semplificazione  nell'anno  precedente,  con   particolare   riguardo all'attuazione del  presente  decreto  e  dei  programmi  di  cui  al presente articolo».
 All'articolo 4:
 al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro della  salute,  previo  parere della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive  modificazioni,  sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento  della  validita'  su tutto il territorio nazionale del contrassegno  invalidi  di  cui  al comma 2 dell'articolo 381 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.495,  e  successive modificazioni»;
 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti  amministrativi  per le persone affette dalle  malattie  croniche  e  invalidanti  di  cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  29 aprile 1998, n.124, ed eliminare oneri  di  accertamento  impropri  a carico della pubblica amministrazione, entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della  salute,  previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla  partecipazione al costo  delle  prestazioni  sanitarie  in  relazione  alle  diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;
 al    comma    5,    secondo    periodo,    dopo    le    parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le  seguenti:  «di  spesa»  e  le parole: «come rifinanziata» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «come integrata, da ultimo,»;
 alla rubrica, dopo le  parole:  «persone  con  disabilita'»  sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».
 All'articolo 5:
 al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del  Presidente del Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 76 del» sono inserite le  seguenti:  «testo unico di cui al»;
 al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico  di  cui  al»  e  sono soppresse  le  parole:  «,  previa   comunicazione   al   comune   di provenienza,»;  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «iscrizioni anagrafiche» sono  inserite  le  seguenti:  «e  delle  corrispondenti cancellazioni»;
 al comma 4 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e  al comune di provenienza»;
 dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.   In   occasione   di   consultazioni   elettorali    o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda  al  ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5  in  tempi non utili ai fini degli adempimenti di  cui  all'articolo  32,  primo comma, numero 4), del testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste elettorali, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n.223, le conseguenti variazioni  alle  liste  elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente  la  data della votazione».
 All'articolo 6:
 al comma 1: all'alinea, dopo le parole: «alle disposizioni»  sono  inserite le seguenti: «del codice»; alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 1937  del»  sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;  dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:  «3-bis. All'articolo 99 del  codice  delle  leggi  antimafia  e delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n.159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  "2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma  1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia"».
 Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis. (Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica). - 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere  per  via  telematica  a  tutti  gli  obblighi  connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a  qualsiasi ente o autorita' competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica amministrazione e la semplificazione, da  emanare  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche  attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate,  per  tutti  i casi in cui questa e' dovuta.
 Art. 6-ter. (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.82,  in  materia  di  pagamenti  alle pubbliche  amministrazioni  con   modalita'   informatiche).
1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b)  a   specificare   i   dati   e   i   codici   da   indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".
2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni  pubbliche  con le disposizioni di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia  decorsi novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto».
 All'articolo 7:
 al comma 1, dopo le parole: «lettere c),  d)  ed  e),  del»  sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».
 All'articolo 8:
 al comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «Le  domande»  sono inserite le seguenti: «e i  relativi  allegati»  e  dopo  le  parole: «all'articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
 al comma 3, capoverso: al primo periodo, le  parole:  «di  livello  comunitario»  sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell'Unione europea»;  al  secondo  periodo,  le  parole:  «Con  eguale  procedura  si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le  disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita».
 All'articolo 9:
 al  comma  1,  le  parole:  «e  la  dichiarazione  di  cui»  sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti  termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1  del  predetto decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  n.37  del  2008,  la dichiarazione di cui»;
 nella rubrica, la parola: «termici» e' soppressa.
 All'articolo 10:
 al comma 1, al capoverso sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: «,  ad  eccezione  di  espressa  previsione  contenuta  nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».
 All'articolo 11:
 il comma 2 e' soppresso;
 al comma 4, le parole:  «dalla  lettera  a)  del  comma  1»  sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;
 al comma 5, lettera b),  la  parola:  «soppressa»  e'  sostituita dalla seguente: «abrogata»;
 al comma 6: al primo periodo, la parola: «comunitarie» e' sostituita  dalle seguenti: «di altro Stato dell'Unione europea»;  al secondo periodo,  le  parole:  «Restano  fermi  i  corsi  di formazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Restano  ferme   le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;
 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis.  Sono   incluse   nell'ambito   di   applicazione   del regolamento  (CE)  n.1071/2009  le  imprese  che  esercitano  o   che intendono esercitare la professione  di  trasportatore  di  merci  su strada con veicoli di massa complessiva a pieno  carico  superiore  a 1,5 tonnellate,  o  con  complessi  formati  da  questi  veicoli.  Le condizioni da  rispettare  per  i  requisiti  per  l'esercizio  della professione di trasportatore su strada  di  cui  all'articolo  3  del regolamento (CE) n.1071/2009 sono  quelle  previste  dal  regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per  i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  25  novembre  2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre  2011.  Per le imprese di trasporto di merci su strada per  conto  di  terzi  che esercitano la professione solo con veicoli  di  massa  complessiva  a pieno carico  fino  a  3,5  tonnellate,  il  
requisito  di  idoneita' professionale e' soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada gia' in attivita' alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso  alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo  12  del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del  Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e statistici, dal Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che esercitano la professione di autotrasportatore su strada  e,  per  le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese  di  trasporto di merci su strada per conto di terzi che
esercitano  la  professione solo con veicoli di massa complessiva  a  pieno  carico  fino  a  3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per  l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni  di  gestore  dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.  1071/2009,  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di idoneita' professionale, possono essere  designati  a  svolgere  tali funzioni presso una sola impresa e  non  possono  essere  chiamati  a svolgere le medesime funzioni ai sensi del  paragrafo  2  del  citato articolo.  I  soggetti  che  svolgono  le  funzioni  di  gestore  dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2  dell'articolo  4 del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli  e  non possono avere legami  con  nessuna  altra  impresa  di  trasporto  su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di  merci  su  strada  che intendono  esercitare  la  professione  solo  con  veicoli  di  massa complessiva a pieno carico fino a 3,5  tonnellate,  per  accedere  al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono  essere  in possesso dei requisiti per  l'accesso  alla  professione  e  iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che  esercitano l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  e  sono  tenute  a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra  impresa di autotrasporto, o l'intero parco  veicolare,  purche'  composto  di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5,  da  altra  impresa  che cessa l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e  immatricolato  almeno  due  veicoli  adibiti  al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della  legge  24  dicembre 2007, n.244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono  sostituite dalle seguenti: "Euro 5"»;
 al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 73 del»  sono  inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell'articolo  30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del codice  di cui al»;
 al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;
 al comma 9, le  parole:  «decreto  legislativo  30  aprile  1992, n.285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».
 Nel capo II del  titolo  I,  dopo  l'articolo  11  e'  aggiunto  il seguente:
«Art. 11-bis. (Disciplina sanzionatoria per le  esercitazioni  di guida in autostrada o su strade extraurbane  principali).
1.  Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del  regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti 11 novembre 2011, n.213, puo' esercitarsi alla guida in autostrada  o su strade extraurbane principali, ovvero  in  condizione  di  visione notturna,  prevedendo  in  particolare  che,  nelle  autostrade   con carreggiate a tre o piu' corsie, sia vietato al  predetto  minore  di impegnare altre corsie all'infuori delle due  piu'  vicine  al  bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice  della  strada,  e  successive modificazioni.
2. Fermo restando  quanto  prescritto  dall'articolo  122,  comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di  autorizzazione  ad esercitarsi alla guida,  di  cui  al  citato  articolo  122,  che  si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero  in condizioni di visione notturna.  In  tal  caso,  al  di  fuori  delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non  sia  l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9,  del Codice della strada, e successive modificazioni».
 All'articolo 12:
 al  comma  1,  dopo  le  parole:   «associazioni   di   categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n. 228,»;  
 al comma 2: all'alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono  soppresse  e dopo le parole: «concernenti l'attivita' di impresa» sono inserite le seguenti: «,compresa quella agricola,»;
 alla lettera b), dopo le parole:  «Unioncamere,  Regioni»  sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;
 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis)   definizione   delle   modalita'    operative    per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;
 dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al  comma 2  dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.   7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.40,  e successive modificazioni, si applicano anche  in  caso  di  esercizio congiunto   dell'attivita'   di   estetista   con   altra   attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;
 al comma 5, primo periodo, dopo  le  parole:  «Le  Regioni»  sono inserite le  seguenti:  «e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano»;
 al comma 6, dopo le parole: «e in  materia  di  giochi  pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;
 la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita' economiche e segnalazione certificata di  inizio  attivita'  in  caso  di  esercizio  congiunto dell'attivita'  di  estetista,  anche  non  prevalente,   con   altre attivita' commerciali».
 Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: «Art. 12-bis. (Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei  comuni).
1.  Al  fine  di   semplificare   l'attivita'   dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre  la  duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto,   con   decreto   del   Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la semplificazione, sono adottate nuove modalita' per  le  comunicazioni obbligatorie di dati a carico  dei  comuni  nei  confronti  di  altre amministrazioni  pubbliche,  finalizzate  all'utilizzo  di  un  unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti  diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.
2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
 All'articolo 13:
 al comma 1: alla lettera b), le parole: «La licenza ha  validita'  annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui  durata  non  sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale»;  alla lettera c), le parole: «hanno validita' di due anni  dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti:  «hanno  validita' di tre anni dalla data del rilascio»;
 la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Modifiche  al  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773».
 All'articolo 14:
 al  comma  1,  la  parola:  «comunitaria»  e'  sostituita   dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
 al comma 4:
 all'alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base nazionale,»;  alla lettera d), la parola: «amichevole» e' soppressa;  alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione»  fino a:   «(UNI   EN   ISO-9001),»   sono   sostituite   dalle   seguenti: «razionalizzazione,  anche  mediante  riduzione  o  eliminazione   di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO»;
 al comma 5, primo periodo, dopo  le  parole:  «Le  regioni»  sono inserite le  seguenti:  «,  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano»;
 al comma 6, le parole: «in materia fiscale  e  finanziaria»  sono sostituite dalle seguenti: «in  materia  fiscale,  finanziaria  e  di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;
 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:  «6-bis.   Nell'ambito   dei   lavori   pubblici    e    privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva con le modalita'  di  cui all'articolo 43 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.445,  e successive modificazioni».
 All'articolo 16:
 al comma 1, primo periodo, le parole: «unitariamente all'INPS  le informazioni sui  beneficiari  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;
 al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e dopo il terzo  periodo  e' inserito il seguente: «Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politicheì sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di  forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui  all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989,  n.88,  una  relazione  sullo  stato  di completamento   del   Casellario   dell'assistenza   nonche'    sulla fruibilita' dei dati da parte di tutte le  istituzioni  pubbliche  ai sensi del presente comma.»;
 al comma  3,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS rende note le informazioni cosi' raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel  quale  devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una  migliore  programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,  entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali  e assistenziali, riferita all'anno precedente»;
 il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e con il Ministro della salute, previa intesa  in  sede  di  Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di attuazione del  comma 3 del presente articolo»;
 al comma 5, lettera c), le parole:  «dell'ISEE»  sono  sostituite dalle   seguenti:   «dell'indicatore   della   situazione   economica equivalente (ISEE)»;
 dopo il comma 6 e' inserito il seguente:  «6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25  giugno 2008, n.112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n.133, dopo la parola: "relative" sono  inserite  le  seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe  della  popolazione  residente  per irreperibilita',"».  
 All'articolo 17:
 al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo  38  e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli  38 e 38-bis del regolamento di cui al»;  dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. All'articolo 3, comma 2, del  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.445,  le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  la condizione dello straniero" sono soppresse. 4-ter. All'articolo 2, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1999,  n.394,  e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve  le  disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.  4-quater. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio 2013.  4-quinquies. Con decreto del Ministro  
dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per  la pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono  individuate  le modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati  anagrafici  e  di  stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste  di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di  soggiorno  per  motivi  di studio  nonche'  le  misure   idonee   a   garantire   la   celerita' nell'acquisizione della documentazione»;
 alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  di documentazione amministrativa per gli immigrati».
 All'articolo 18:
 al comma 1, dopo le  parole:  «terzo  periodo,»  e'  inserita  la seguente: «del»;
 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1º  ottobre  1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis  e'  inserito il seguente:  "2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'  operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di  lavoro, l'obbligo  di  cui  al  comma  2   e'   assolto   mediante   un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di  lavoro  e  dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della  prestazione,  le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale"»;
 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  All'articolo  10,  comma  3,  del  decreto  legislativo  6 settembre 2001, n.368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere  effettuata  al  centro per  l'impiego  entro  il  giorno  antecedente  l'instaurazione   del rapporto di lavoro"»;
 al comma 3,  le  lettere  a),  b)  e  c)  sono  sostituite  dalle seguenti:  
«a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle  seguenti:  "al  servizio  provinciale  per  il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova  la  sede legale dell'impresa";
b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "In caso di unita' produttive ubicate in  piu'  province,  l'ufficio  del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova  la  sede legale dell'impresa  provvede  ad  istruire  la  pratica  e  provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai  servizi  provinciali  per  il collocamento competenti sui territori dove  sono  ubicate  le  unita' produttive dell'impresa procedente";
c)  al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  "al   servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al  servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"».  
 All'articolo 19:
 al comma 1, le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e' inserito il seguente».
 All'articolo 20:
 al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis,  al  comma  1, dopo le parole: «dall'articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;
 al comma 3:  alla  lettera  a),  le  parole:  «del  dopo  le  parole»   sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;  alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo  periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle  seguenti: «; da essa risultano»;
 alla rubrica, le parole: «e  al  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82» sono soppresse.
 All'articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in  fine,  i seguenti  periodi:  «Ove  convenuto  in  giudizio  per  il  pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o  datore  di lavoro  puo'  eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio   della preventiva escussione del patrimonio  dell'appaltatore  medesimo.  In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale  di  entrambi gli obbligati,  ma  l'azione  esecutiva  puo'  essere  intentata  nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro  solo  dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e'  stato  convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o  datore  di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il  lavoratore   puo'   agevolmente   soddisfarsi.   Il   committente imprenditore o datore di lavoro che ha  eseguito  il  pagamento  puo' esercitare l'azione di regresso nei
confronti del coobbligato secondo le regole generali».
 All'articolo 23:
 al  comma  1,  alinea,  dopo  le  parole:  «Ferme   restando   le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri  per  le  PMI»  sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non  soggetti  alle  citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata  ambientale»,  le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite  dalle  seguenti: «e della tutela  del  territorio»  e  dopo  le  parole:  «sentita  la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a  disciplinare  l'autorizzazione  unica  ambientale  e  a semplificare gli adempimenti amministrativi  delle  piccole  e  medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli  impianti  non  soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di  ricarica  dei veicoli
elettrici e' sottoposta alla  disciplina  della  segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge  7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni».
 All'articolo 24:
 al comma 1: dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il seguente  periodo:  "Le   imprese   che   effettuano   il   trasporto transfrontaliero di rifiuti,  fra  i  quali  quelli  da  imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione  dell'autorita' del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella  legislazione nazionale non vi siano  norme  ambientali  meno  rigorose  di  quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un  sistema  di controllo sulle  emissioni  di  gas  serra,  e  che  l'operazione  di recupero nel Paese  di  destinazione  sia  effettuata  con  modalita'
equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle  previste  dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza"»;  alla lettera e), la parola: «comunitaria» e'  sostituita  dalle seguenti: «dell'Unione europea»;  dopo la lettera f) e' inserita la seguente:  «f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  "Nell'ambito  dell'articolazione   temporale potra'  essere  valutata  l'adozione  di  tecnologie  innovative,  di dimostrata efficienza ed  efficacia,  a  costi  sopportabili,  resesi disponibili  a  seguito  dello   sviluppo   tecnico-scientifico   del settore"»;  alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: "per le piattaforme  off-shore,  l'autorita'  competente  e'   il   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e» sono soppresse;  alla  lettera  h),  l'alinea  e'   sostituito   dal   seguente: «all'articolo 281, il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:»  e  il capoverso «5-bis» e' numerato come
capoverso «5».
 All'articolo 25:
 al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «senza  oneri»  sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica»;
 al comma 2, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «con  esse»  sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne  curano  la tenuta e l'aggiornamento».
 All'articolo 26:
 al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come  pascoli,  prati  o pascoli arborati»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  come  tartufaie coltivate».
 All'articolo 28:
 al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: «effettuati»  e' sostituita dalla seguente: «effettuata».
 All'articolo 30:
 al comma 1, lettera d), capoverso  4-quater,  primo  periodo,  le parole:   «l'ammissibilita'»   sono   sostituite   dalle    seguenti: «l'ammissione» e le parole: «utilizzatrici  finale»  sono  sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».
 All'articolo 31:
 al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri  aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri». Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:  «Art. 31-bis. (Scuola sperimentale  di  dottorato  internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI). - 1. Al fine di  rilanciare  lo sviluppo  dei  territori   terremotati   dell'Abruzzo   mediante   la ricostituzione  e  il  rafforzamento  delle  capacita'  del   sistema didattico, scientifico e  produttivo  e  di  realizzare  un  polo  di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze  e strutture altamente specialistiche  gia'  esistenti  nel  territorio, nonche'  di  favorire  l'attrazione  di  risorse  di   alto   livello prevalentemente nel campo delle scienze  di  base,  e'  istituita  la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).  2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale  di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un
triennio  a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN,  sulla  base  delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore  di  cui  al  comma  4, coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.  3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di   alto   livello   nel   campo   delle   scienze   di    base    e dell'intermediazione tra ricerca  e  impresa  (fisica,  matematica  e informatica,   gestione    dell'innovazione    e    dello    sviluppo territoriale),  attraverso  attivita'  didattica  post-laurea,  e  di formare ricercatori altamente qualificati.  A  tal  fine,  la  scuola attiva, ai sensi  e  per  gli  effetti  della  vigente  normativa  in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3  luglio  1998,  n.210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con  particolare  riguardo  alla  dimensione internazionale e  al  rapporto  con  le  imprese  ad  alto  contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresi'
 attivita'  di  formazione post-dottorato. 4.  Il   piano   strategico,   che   individua   le   istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un  comitato  ordinatore  e approvati dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze. Il  comitato  ordinatore,  nominato   con   decreto   del   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  e'  composto  da cinque esperti di  elevata  professionalita'.  Il  comitato  opera  a titolo  gratuito,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica.  5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione  di  cui al comma 2, per il finanziamento  delle  attivita'  della  scuola  e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte,  quanto  a  6  milioni  di  euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione  dell'Abruzzo  di  
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.77,  e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere  sulle  risorse  destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la coesione di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  31  maggio 2011, n. 88.  6. Allo  scadere  del  triennio,  previo  reperimento  di  idonea copertura finanziaria, con  apposito  provvedimento  legislativo,  la scuola  puo'  assumere  carattere  di  stabilita'  a  seguito   della valutazione  dei  risultati  da  parte  dell'Agenzia   nazionale   di valutazione del  sistema  universitario  e  della  ricerca,  mediante decreto   di   riconoscimento    e    approvazione    del    Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
 All'articolo 32:
 al comma 2: alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi  svolti  nel quadro   di   programmi   dell'Unione   europea    o    di    accordi internazionali."»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o  di  accordi internazionali.». Il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro  sessanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, provvede a  fissare  i  criteri  di  selezione  dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;  alla  lettera  b),  capoverso,  le  parole:  «di   natura   non regolamentare» sono sostituite dalle  seguenti:  «adottato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal  funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di
valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore  di esperti di alta qualificazione  tecnico-scientifica,  sono  a  carico delle  risorse  del  Fondo  per  gli   investimenti   nella   ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1,  comma  870,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».  All'articolo 33:
 al comma 1: al primo periodo, le parole: «in  seguito  all'attribuzione  di grant comunitari o internazionali» sono  sostituite  dalle  seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse  di  studio,  assegni  o  altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali» e le parole:  «per  il  periodo  massimo  di  durata  del  grant»  sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo massimo  di  durata  della
borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»; al secondo periodo, le parole: «Lo  svolgimento  dell'attivita' di ricerca inerente il grant» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente alla borsa di  studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;  al terzo  periodo,  le  parole:  «rimane  a  carico  del  grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o  altra  forma  similare  di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale»;
 al comma 2, le parole:  «in  seguito  all'attribuzione  di  grant comunitari o internazionali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni  o  altre  forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali»; la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Aspettativa   per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari  di sovvenzione dell'Unione europea o  internazionali  e  semplificazioni per la ricerca». All'articolo 35: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il terzo comma dell'articolo  2397  del  codice  civile  e'abrogato»;
 al comma 2, lettera a), le parole:  «e  poteri»  sono  sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;
 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La disposizione di cui all'articolo  6,  comma  2,  del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel  senso  che  il carattere onorifico della partecipazione  agli  organi  collegiali  e della  titolarita'  di  organi  degli  enti  che  comunque   ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».  All'articolo 37: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dopo il comma  6  dell'articolo  16  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n.2, e' inserito il seguente:  "6-bis. L'ufficio del  registro  delle  imprese  che  riceve  una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa  costituita  in  forma societaria  che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta elettronica certificata, in  luogo  dell'
irogazione  della  sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda per tre mesi, in attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di posta elettronica certificata"».  
 All'articolo 38:
 al comma 2, capoverso 2-ter, le parole:  «del  presente  decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».
 All'articolo 39:
 al comma 1, la parola: «soppressa» e' sostituita dalla  seguente: «abrogata».
 All'articolo 41:
 al comma 1, le parole: «dall'articolo 71» sono  sostituite  dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 71».
 All'articolo 42:
 al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 31 del»  sono  inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».
 All'articolo 43:
 al comma 1,  dopo  le  parole:  «e  314  del»  sono  inserite  le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le  parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla  data di entrata in vigore».
 All'articolo 44:
 al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio  2004, n.42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui  al  decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.42»  e  le  parole:  «al  fine  di rideterminare e ampliare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di precisare»; il comma 2 e' soppresso.
 All'articolo 45:
 al comma 1: all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle  seguenti:  «Al  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali, di cui al decreto legislativo»; alla lettera a), capoverso  1-bis,  dopo  le  parole:  «decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.300,»  sono  inserite  le  seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».
 All'articolo 46:
 al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del»  sono  inserite  le seguenti: «codice del consumo, di cui al».
 All'articolo 47:
 al comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico della finanza pubblica,» sono soppresse ed e' aggiunto, in  fine,  il seguente periodo: «All'istituzione della cabina di regia  di  cui  al presente comma si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. La cabina di regia di  cui  al  comma  2,  nell'attuare l'agenda digitale  italiana  nel  quadro  delle  indicazioni  sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi: a)  realizzazione   delle   infrastrutture   tecnologiche   e immateriali  al  servizio  delle  "comunita'   intelligenti"   (smart communities),  finalizzate  a  soddisfare  la  crescente  domanda  di servizi  digitali  in  settori  quali  la  mobilita',  il   risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura; b) promozione del
paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del  patrimonio  informativo  pubblico,  al fine di creare strumenti e servizi innovativi; c) potenziamento  delle  applicazioni   di   amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione  attiva  degli  stessi alla vita pubblica  e  per  realizzare  un'amministrazione  aperta  e trasparente; d)  promozione  della   diffusione   e   del   controllo   di architetture di cloud computing per le attivita' e  i  servizi  delle pubbliche amministrazioni; e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi  e  degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la  domanda  di  beni  e servizi innovativi basati su tecnologie digitali; f)  infrastrutturazione  per  favorire  l'accesso  alla  rete internet  in  grandi  spazi   pubblici   collettivi   quali   scuole, universita', spazi urbani e locali pubblici in genere; g) investimento nelle  tecnologie  digitali  per  
il  sistemascolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa  e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella societa'; h)   consentire   l'utilizzo   dell'infrastruttura   di   cui all'articolo  81,  comma  2-bis,  del   codice   dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche  al fine di consentire  la  messa  a  disposizione  dei  cittadini  delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte  delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2, comma 2, del citato codice di cui al  decreto  legislativo  n.82  del 2005, e successive modificazioni;  i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalita' per effettuare  i  pagamenti  con  modalita'  informatiche   nonche'   le modalita' per  il  riversamento,  la  rendicontazione  da  parte  del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando  il  modello  di convenzione che il  
prestatore  diservizi  deve  sottoscrivere  per effettuare il pagamento. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano,  ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente  aumenti  di  costi  a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attivita' amministrative.  2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e  al fine di garantire la  massima  concorrenzialita'  nel  mercato  delle telecomunicazioni, in linea con  quanto  previsto  dall'articolo  34, comma 3, lettera g), del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  secondo  le  procedure  previste  dalla  direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo  2002, come modificata dalla
direttiva 2009 140/CE del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a: a) assicurare  l'offerta  disaggregata  dei  prezzi  relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi  accessori,  in modo che il prezzo del servizio di  accesso  all'ingrosso  alla  rete fissa indichi separatamente il costo della  prestazione  dell'affitto della linea e il costo delle attivita' accessorie, quali il  servizio di attivazione della linea  stessa  e  il  servizio  di  manutenzione correttiva; b)  rendere  possibile,  per   gli   operatori   richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in  regime  di concorrenza sotto  la  vigilanza  e  secondo  le  modalita'  indicate dall'Autorita' medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete». Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l'articolo  47  sono aggiunti i seguenti: «Art. 47-bis. (Semplificazione in materia di sanita' digitale). -1.  Nei  limiti  delle  risorse  
umane,  strumenta i  e   finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanita' nazionali  e regionali  si  privilegia  la  gestione  elettronica  delle  pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella  clinica  elettronica, cosi' come i sistemi di prenotazione elettronica per  l'accesso  alle strutture da  parte  dei  cittadini  con  la  finalita'  di  ottenere vantaggi in termini di accessibilita' e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Art. 47-ter. (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. Dopo  il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.82,  sono  aggiunti  i seguenti:  "3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione  e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono  obbligatoriamente  ed  esclusivamente   esercitate   in   forma associata, secondo le forme  previste  dal  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da parte  dei  comuni  con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune  di Campione d'Italia. 3-ter. Le funzioni ICT di cui al  comma  3-bis  comprendono  la realizzazione e la  gestione  di  infrastrutture  tecnologiche,  rete dati, fonia, apparati,  di  banche  dati,  di  applicativi  software,l'approvvigionamento  di  licenze  per  il  software,  la  formazione informatica e la consulenza
nel settore dell'informatica.3-quater. La medesima funzione ICT non puo'  essere  svolta  da piu' di una forma associativa. 3-quinquies. Il limite demografico  minimo  che  l'insieme  dei comuni, che sono tenuti  ad  esercitare  le  funzioni  ICT  in  forma associata, deve raggiungere e'  fissato  in  30.000  abitanti,  salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.  3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore  della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo  117,  commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con  propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito  del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e  omogenea  per  area  geografica  per  lo  svolgimento,  in   forma obbligatoriamente  associata  da  parte  dei  comuni  con  dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni  di  cui  al comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza  e  di riduzione delle spese, fermo
restando  quanto  stabilito  dal  comma 3-bis del presente articolo. 3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di  cui  al comma  3-octies,  i  comuni  non   possono   singolarmente   assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai  servizi  di  cui  ai  commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione  associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante. 3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi  tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la  pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, da emanare entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
 Art.   47-quater. (Indice   degli   indirizzi   delle   pubbliche amministrazioni). - 1. Il comma 3  dell'articolo  57-bis  del  codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n.82, e' sostituito dal seguente:  "3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e  i  contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno  semestrale secondo le indicazioni di DigitPA.  La  mancata  comunicazione  degli elementi  necessari  al  completamento   dell'indice   e   del   loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'  dirigenziale e dell'attribuzione della  retribuzione  di  risultato  ai  dirigenti responsabili".
 Art. 47-quinquies. (Organizzazione e  finalita'  dei  servizi  in rete).  -  1.  Dopo  il  comma  3   dell'articolo   63   del   codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:  "3-bis.  A  partire  dal  1º  gennaio  2014,  allo   scopo   di incentivare  e  favorire  il  processo  di  informatizzazione  e   di potenziare ed estendere i  servizi  telematici,  i  soggetti  di  cui all'articolo 2, comma 2,  utilizzano  esclusivamente  i  canali  e  i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo  dei  propri  servizi,  anche  a  mezzo  di   intermediari abilitati,  per  la  presentazione  da  parte  degli  interessati  di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione  di versamenti  fiscali,  contributivi,  previdenziali,  assistenziali  e assicurativi,  nonche'   per   la   richiesta   di   attestazioni   e certificazioni. 3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014  i  soggetti  indicati  al
coma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o  la  posta elettronica certificata anche per gli  atti,  le  comunicazioni  o  i servizi dagli stessi resi. 3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis,  almeno  sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano  nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati  ai  sensi
dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo  dei servizi  e  dei  canali  telematici   e   della   posta   elettronica certificata.  3-quinquies. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.281,   e   successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, sono stabilite le  deroghe  e  le
eventuali limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica".
 Art.  47-sexies. (Istanze   e   dichiarazioni   presentate   alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82,  e'  sostituita  dalla seguente:  "a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la  firma elettronica qualificata, il  cui  certificato  e'  rilasciato  da  un certificatore accreditato;"».
 All'articolo 48:
 al comma 1: al capoverso Art.  5-bis,  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il seguente: «1-bis. Al fine di  dare  attuazione  alle  disposizioni  del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183, in materia di  certificati  e  dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere  all'anagrafe  nazionale degli studenti di cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  15 aprile 2005, n. 76, e successive  modificazioni,  per  verificare  la veridicita' dei titoli autocertificati»; al capoverso Art. 5-bis, comma 2,  primo  periodo,  la  parola: «avviene» e' sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.76,  e  successive modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli  articoli 1 e  2 dello stesso decreto legislativo n.76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  nonche'  come supporto  del  sistema   nazionale   di   valutazione   del   sistema scolastico».
 All'articolo 49:
 al comma 1: alla  lettera  a),  numero  2),  le  parole:  «dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono soppresse; dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata»;  alla lettera  c),  numero  2),  dopo  la  parola:  «laurea»  e inserita la seguente: «o»; dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la  parola:  ", anche" e' soppressa»; alla lettera l), numero 1), le parole:  «di  importo,  coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui  al  comma  2»  sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma
19, della legge 30 dicembre 2010,  n.240,  e  limitatamente  all'anno 2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di  euro  per le finalita' di cui  all'articolo  5,  comma  3,  lettera  g),  della medesima legge».
  L'articolo 50 e' sostituito dal seguente: «Art.  50 (Attuazione  dell'autonomia).  -  1.  Allo   scopo   di consolidare e sviluppare l'autonomia delle  istituzioni  scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la professionalita' del personale della   scuola,   con   decreto   del    Ministro    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, sono  adottate,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di  cui  all'articolo  64 del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita':  a) pote
ziamento dell'autonomia delle istituzioni  scolastiche, anche  attraverso  l'eventuale  ridefinizione,  nel  rispetto   della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai  trasferimenti delle risorse  alle  medesime,  previo  avvio  di  apposito  progetto sperimentale; b) definizione, per  ciascuna  istituzione  scolastica,  di  un organico   dell'autonomia,   funzionale    all'ordinaria    attivita' didattica, educativa,  amministrativa,  tecnica  e  ausiliaria,  alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno  agli  alunni  con   bisogni   educativi   speciali   e   di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai  fini di una estensione del tempo scuola;  c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.281, e successive modificazioni,  di  reti  territoriali  tra  istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali
e finanziarie; d) definizione di un organico di rete per le finalita'  di  cui alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni  con  bisogni educativi  speciali,  la  formazione   permanente,   la   prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e  formativo e dei fenomeni di bullismo,  specialmente  per  le  aree  di  massima corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica; e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge  25  giugno 2008, n.112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008,  n.133,  e  successive  modificazioni,  sulla  base  dei  posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole  e  sugli  ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve  le  esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.  2.  Gli  organici  di  cui   al   comma   1   sono   determinati, complessivamen
e, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge  25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011, n.98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011, n.111,  e  fatto  salvo  anche  per  gli  anni  2012   e   successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi  per  i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con cadenza triennale, nei  limiti  dei  risparmi  di  spesa accertati con la procedura di cui al comma  9  dell'articolo  64  del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e' definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di  rete  sulla  base  del
a previsione  dell'andamento  demografico  della  popolazione  in  eta' scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016.  A  decorrere  dall'anno scolastico 2012-2013,  continua  ad  applicarsi  il  citato  comma  9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  per  le finalita' di cui all'articolo  8,  comma  14,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n.78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  con  le  modalita' previste, per le necessita' dell'organico  dell'autonomia  e  per  le finalita' dell'organico di rete.  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di  entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  verifica la possibilita' di emanare, in analogia  con  la  previsione  di  cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici  utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere  dall'anno  2013, le  eventuali  maggiori  entrate  derivanti   dall'attuazione   delle disposizioni di cui al  presente  comma,  accertate  annualmente  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo   stato   di   previsione   del    Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle  finalita' di cui al presente articolo. 5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente  articolo  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica».
 All'articolo 52:
 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo  economico  e con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida  per  conseguire  i seguenti  obiettivi,  a  sostegno  dello   sviluppo   delle   filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani: a) realizzare un'offerta coordinata, a livello  territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione  e  formazione  professionale  di  competenza delle regioni; b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  31  gennaio   2007,   n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; c) promuovere la
realizzazione di percorsi in  apprendistato, ai  sensi  dell'articolo  3  del  testo  unico  di  cui  al   decreto legislativo 14 settembre 2011,  n.  167,  anche  per  il  rientro  in formazione dei giovani.  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico, con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il Ministro dell'economia e delle  finanze,  adottato  d'intesa  con  la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per: a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli  istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo  da  valorizzare la collaborazione multiregionale e  facilitare  l'integrazione  delle risorse disponibili con la costituzione di non piu'  di  un  istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica  e relativi ambiti; b)  semplificare  gli   organi di indirizzo,
gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS; c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta', che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano  essere adottate con voti di diverso peso  ponderale  e  con  diversi  quorum funzionali e strutturali».
 All'articolo 53:
 al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite  dalle  regioni,  dalle province e dai  comuni,  tenendo  conto  di  quanto  stabilito  dagli articoli 3 e 4 della  legge  11  gennaio  1996,  n.23,  e  successive modificazioni»;
 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica  dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate»;
 al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) la promozione di  contratti  di  partenariato  pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del  codice  di cui al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive modificazioni».  
 All'articolo 54:
 al comma 1, capoverso  Art.  24-bis,  comma  1,  le  parole:  «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».
 All'articolo 55:
 al comma 1, le parole: «personale  strutturato»  sono  sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».
 All'articolo 56:
 al comma 1: all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti:  «Al  codice  della  normativa  statale  in  tema  di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»; alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri»;  alla lettera b), la parola:  «soppressa»  e'  sostituita  dalla seguente: «abrogata»;
 al comma 2, al primo periodo, le parole:  «a  titolo  oneroso,  a cooperative di  giovani  di  eta'  non  superiore  a  35  anni»  sono sostituite   dalle   seguenti:   «secondo   le   modalita'   previste dall'articolo 48,  comma  3,  lettera  c),  del  codice  delle  leggi antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita', agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al  medesimo  articolo  48, comma 3, lettera c), del citato  codice,  attribuendo  un  titolo  di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative  sociali  di giovani di eta' inferiore a 35 anni», il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono  sostituite  dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».
 All'articolo 57:
 al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
 al comma 4, le parole: «sono rilasciate»  sono  sostituite  dalle seguenti: «sono rilasciati»;
 al comma 7,  le  parole:  «per  il  bilancio  dello  Stato»  sono sostituite dalle seguenti: «per  la  finanza  pubblica»,  le  parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse  e  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;
 al comma 8, le parole:  «gia'  in  essere  in  capo  ai  suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «gia'  rilasciate  ai gestori dei suddetti stabilimenti»;
 dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8  si  applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;
 al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di  esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;
 al comma 15, le parole da: «non  derivano»  fino  alla  fine  del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
 Dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente: «Art. 57-bis. (Individuazione  delle  infrastrutture  energetiche strategiche nei settori dell'elettricita' e del gas naturale).  -  1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la  sicurezza  degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitivita'  nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione  dell'articolo  3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono individuati,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche  ricadenti  nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero  identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in  materia di
orientamenti per le reti transeuropee nel settore  dell'energia  e al  regolamento  (CE)  n.663/2009  del  Parlamento  europeo   e   del Consiglio, del 13 luglio 2009. 2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di  cui al  comma  1  e'  aggiornata  con   periodicita'   almeno   biennale, nell'ambito  delle  procedure  di  cui  all'articolo  3  del  decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93».
 All'articolo 60:
 al comma 2: alla lettera a), le parole:  «cittadini  comunitari  ovvero  ai cittadini  stranieri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini  di Stati esteri»;  alla lettera c), dopo le parole: «adottano la  carta  acquisti» sono inserite le  seguenti:  «,  anche  attraverso  l'integrazione  o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni  sulle  tariffe energetiche (SGATE),»;
 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I comuni, anche attraverso  l'utilizzo  della  base  di dati SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del bonus gas e  del bonus elettrico, possono,  al  fine  di  incrementare  il  numero  di soggetti beneficiari della  carta  acquisti,  adottare  strumenti  di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».
 Dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente: «Art. 62-bis. (Clausola di salvaguardia). -  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative  norme  di  attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n. 3».

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