Legge 12 marzo 2012 n. 34. Intesa tra Governo della Repubblica Italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. G.U. n. 80 del 04 aprile 2012.



 LEGGE 12 marzo 2012, n. 34. Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Gazzetta Ufficiale n. 80 del 04 aprile 2012.

Entrata in vigore del provvedimento: 04 aprile 2012
 
Art. 1 
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica  italiana  e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia 
  1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra  il
Governo della Repubblica italiana  e  l'Unione  cristiana  evangelica
battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29
marzo 1993, approvata con legge 12 aprile  1995,  n.  116,  ai  sensi
dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima. 
 
Art. 2 
Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con  i
soggetti e secondo le modalita'  previste  dalla  normativa  vigente,
alla ripartizione della quota pari all'otto  per  mille  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, destinando  le  somme  devolute  a
tale  titolo  dallo  Stato  ad  interventi  sociali,   assistenziali,
umanitari e culturali in Italia e all'estero. 
  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di  dichiarazione
annuale dei redditi, nel  cui  modulo  l'UCEBI  e'  indicata  con  la
denominazione «Unione cristiana evangelica battista d'Italia». 
  3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte  non  espresse
da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla  loro
ripartizione in  proporzione  alle  scelte  espresse,  destinando  le
relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1. 
  4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui  al  comma
1, lo Stato corrisponde  annualmente  all'UCEBI,  entro  il  mese  di
giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, del
presente articolo determinata ai sensi  dell'articolo  45,  comma  7,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle  dichiarazioni
annuali  relative  al  terzo  periodo   d'imposta   precedente,   con
destinazione all'UCEBI stessa. 
  5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo  a  quello
di esercizio,  trasmette  al  Ministero  dell'interno  un  rendiconto
relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al
comma l e ne diffonde adeguata informazione. 
  6.  Il  rendiconto  di  cui  al  comma  5  precisa  gli  interventi
effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti  attraverso  i  quali
tali interventi sono stati eventualmente operati, con  specificazione
delle somme attribuite a ciascun intervento. 
  7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni  dal  ricevimento
del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria
relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
Art. 3 
Commissione paritetica 
  1. Su  richiesta  di  una  delle  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si puo' procedere  alla  revisione  dell'importo
deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116,
e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della presente legge,  ad
opera di una apposita commissione  paritetica  nominata  dal  Governo
italiano e dall'UCEBI. 
  2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n.  116,
e' abrogato. 
 
Art. 4 
Entrata in vigore 
  1. Le modifiche apportate  alla  legge  12  aprile  1995,  n.  116,
decorrono dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 marzo 2012 
 
Allegato 
Intesa 
tra la Repubblica italiana e l'Unione Cristiana  Evangelica  Battista
d'Italia, modificativa  dell'Intesa  firmata  il  29  marzo  1993  ed
approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116 

Premessa 
    La Repubblica italiana e l'Unione Cristiana  Evangelica  Battista
d'Italia   (d'ora   in   avanti   denominata   UCEBI),    considerata
l'opportunita' di procedere alla modificazione dell'Intesa  stipulata
in data 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n.  116,
convengono, ai sensi dell'articolo 24, commi  1  e  2,  della  citata
legge, di modificarla con le seguenti disposizioni. 
 
Articolo 1. 
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF) 
    1. A decorrere dal periodo di  imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  l'UCEBI  concorre  con  lo
Stato, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente, alla  ripartizione  della  quota  pari  all'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando  le  somme
devolute  a  tale  titolo  dallo   Stato   ad   interventi   sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero. 
    2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene  effettuata
sulla  base  delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione annuale dei redditi,  nel  cui  modulo  l'UCEBI  verra'
indicata con la denominazione "Unione Cristiana  Evangelica  Battista
d'Italia". 
    3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse
da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla  loro
ripartizione in  proporzione  alle  scelte  espresse,  destinando  le
relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1. 
    4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo Stato corrispondera' annualmente all'UCEBI, entro  il  mese  di
giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi  1,  2  e  3,
determinata ai sensi  dell'articolo  45,  comma  7,  della  legge  23
dicembre  1998,  n.  448,  sulla  base  delle  dichiarazioni  annuali
relative al terzo  periodo  d'imposta  precedente,  con  destinazione
all'UCEBI stessa. 
    5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello
di esercizio,  trasmette  al  Ministero  dell'interno  un  rendiconto
relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al
comma 1 e ne diffonde adeguata informazione. 
    6. Il rendiconto  di  cui  al  comma  5  precisa  gli  interventi
effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti  attraverso  i  quali
tali interventi sono stati eventualmente operati, con  specificazione
delle somme attribuite a ciascun intervento. 
    7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria
relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
Articolo 2. 
(Commissione paritetica) 
    1. Su richiesta di  una  delle  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione  dell'importo
deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n.  116
e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 1 della presente Intesa, ad
opera di una apposita commissione  paritetica  nominata  dal  Governo
italiano e dall'UCEBI. 
    2. Il comma 4 dell'articolo 16 dell'Intesa firmata  il  29  marzo
1993 e' abrogato. 
 
Articolo 3. 
(Entrata in vigore) 
    1. Le modifiche apportate all'Intesa stipulata il 29  marzo  1993
decorrono dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di approvazione della presente Intesa. 
 
Articolo 4. 
(Disegno di legge di approvazione dell'Intesa) 
    1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge
di approvazione della presente Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
3, della Costituzione. 
      Roma, 16 luglio 2010 

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