Legge 12 marzo 2012 n. 34. Intesa tra Governo della Repubblica Italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. G.U. n. 80 del 04 aprile 2012.
LEGGE 12 marzo 2012, n. 34. Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 04 aprile 2012.
Entrata in vigore del provvedimento: 04 aprile 2012
Art. 1
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra il
Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica
battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29
marzo 1993, approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, ai sensi
dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima.
Art. 2
Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i
soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente,
alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a
tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali,
umanitari e culturali in Italia e all'estero.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione
annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI e' indicata con la
denominazione «Unione cristiana evangelica battista d'Italia».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse
da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro
ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le
relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo Stato corrisponde annualmente all'UCEBI, entro il mese di
giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, del
presente articolo determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con
destinazione all'UCEBI stessa.
5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello
di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto
relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al
comma l e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi
effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali
tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione
delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria
relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3
Commissione paritetica
1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116,
e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della presente legge, ad
opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo
italiano e dall'UCEBI.
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116,
e' abrogato.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Le modifiche apportate alla legge 12 aprile 1995, n. 116,
decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 2012
Allegato
Intesa
tra la Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista
d'Italia, modificativa dell'Intesa firmata il 29 marzo 1993 ed
approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116
Premessa
La Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista
d'Italia (d'ora in avanti denominata UCEBI), considerata
l'opportunita' di procedere alla modificazione dell'Intesa stipulata
in data 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116,
convengono, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della citata
legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.
Articolo 1.
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo
Stato, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme
devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI verra'
indicata con la denominazione "Unione Cristiana Evangelica Battista
d'Italia".
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse
da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro
ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le
relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo Stato corrispondera' annualmente all'UCEBI, entro il mese di
giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3,
determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali
relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione
all'UCEBI stessa.
5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello
di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto
relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al
comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi
effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali
tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione
delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento
del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria
relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 2.
(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116
e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 1 della presente Intesa, ad
opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo
italiano e dall'UCEBI.
2. Il comma 4 dell'articolo 16 dell'Intesa firmata il 29 marzo
1993 e' abrogato.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all'Intesa stipulata il 29 marzo 1993
decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di approvazione della presente Intesa.
Articolo 4.
(Disegno di legge di approvazione dell'Intesa)
1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge
di approvazione della presente Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
3, della Costituzione.
Roma, 16 luglio 2010
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