Legge 22 marzo 2012 n. 33. Circolazione stradale nelle aree aeroportuali. G.U. n. 79 del 03 aprile 2012.



Legge 22 marzo 2012, n. 33. Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

Gazzetta Ufficiale n. 79 del 03 aprile 2012.

Entrata in vigore del provvedimento: 18 aprile 2012
 Art. 1 
  1. Al fine di gestire i flussi veicolari in  entrata  e  in  uscita
negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione  aeroportuale
dell'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC)  competente  per
territorio, sentita la societa' o ente di  gestione  aeroportuale,  a
salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilita',
della fruibilita' e della sicurezza dell'utenza, puo', con  ordinanza
adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della  strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  successive
modificazioni, istituire  corsie  o  aree  nelle  quali  e'  limitato
l'accesso  o  la   permanenza,   tenendo   conto   delle   specifiche
caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto. 
  2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie
o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo
sono indicate mediante apposita segnaletica  stradale.  Il  controllo
dell'accesso e del tempo  di  permanenza  nelle  suddette  aree  puo'
essere  eseguito  anche  mediante   apparecchiature   o   dispositivi
elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento  in  modo
completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti. 
  3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze  di  cui
al presente articolo e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i  ciclomotori  e  i
motoveicoli a due ruote e da euro  80  a  euro  318  per  i  restanti
veicoli. 
  4. L'accertamento delle violazioni  dei  limiti  di  accesso  o  di
permanenza nelle corsie  o  aree  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi  di  cui
al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che
svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformita'  alle  norme
vigenti. In tale caso la contestazione immediata non e' necessaria  e
per il procedimento  sanzionatorio  relativo  alle  violazioni  delle
ordinanze di cui al presente  articolo  si  applicano  le  norme  del
titolo  VI  del  citato  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. 
  5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono  a
carico  delle  societa'  o  degli  enti  di   gestione   aeroportuale
interessati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 marzo 2012 

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