LEGGE n.22/2012: Modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra USA e Unione Europea. G.U. n. 64 del 16 marzo 2012.



LEGGE 28 febbraio 2012, n. 22

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010.
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2012.
Entrata in vigore del provvedimento: 17 marzo 2012.
Art. 1 
Autorizzazione alla ratifica 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il
Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra gli Stati
Uniti d'America e l'Unione Europea e i suoi Stati membri  firmato  il
25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il  24  giugno
2010. 
 Art. 2 
Ordine di esecuzione 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  10  dell'Accordo
stesso. 
 Art. 3 
Entrata in vigore
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 28 febbraio 2012 
 Allegato 
 
 
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI TRA GLI STATI
  UNITI D'AMERICA, E L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI  MEMBRI  FIRMATO
  IL 25 E 30 APRILE 2007 
    Gli Stati Uniti d'America (gli "Stati Uniti"), 
 da una parte; e 
    Il Regno del Belgio, 
    La Repubblica di Bulgaria, 
    La Repubblica Ceca, 
    Il Regno di Danimarca, 
    La Repubblica Federale di Germania, 
    La Repubblica di Estonia, 
    L'Irlanda, 
    La Repubblica Ellenica, 
    Il Regno di Spagna, 
    La Repubblica Francese, 
    La Repubblica Italiana, 
    La Repubblica di Cipro, 
    La Repubblica di Lettonia, 
    La Repubblica di Lituania, 
    Il Gran Ducato di Lussemburgo, 
    La Repubblica di Ungheria, 
    Malta, 
    Il Regno dei Paesi Bassi, 
    La Repubblica di Austria, 
    La Repubblica di Polonia, 
    La Repubblica Portoghese, 
    La Romania, 
    La Repubblica di Slovenia, 
    La Repubblica Slovacca, 
    La Repubblica di Finlandia, 
    Il Regno di Svezia, 
    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
parti  del  trattato  sull'Unione  europea   e   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione  europea
(gli "Stati membri"), 
    e l'Unione Europea, 
 dall'altra; 
    Intenzionati  a  dare  ulteriore  sviluppo  al  quadro  normativo
stabilito dall'accordo sui trasporti aerei fra la Comunita' e i  suoi
Stati membri e gli Stati Uniti d'America, firmato il 25 aprile  e  il
30 aprile 2007 ("l'accordo"),  allo  scopo  di  aprire  l'accesso  ai
mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le  compagnie
aeree, i lavoratori e le comunita' sulle due sponde dell'Atlantico; 
    Eseguendo il mandato conferitogli dall'articolo  21  dell'accordo
di negoziare rapidamente la seconda fase dell'accordo  che  raggiunge
tale obiettivo; 
    Riconoscendo che l'Unione europea ha sostituito ed  e'  succeduta
alla Comunita' europea in conseguenza dell'entrata in  vigore  il  1°
dicembre 2009 del  trattato  di  Lisbona  che  modifica  il  trattato
sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunita' europea
e che, a partire da tale data, tutti i diritti e gli obblighi e tutti
i  riferimenti  alla  Comunita'  europea  presenti  nell'accordo   si
applicano all'Unione europea; 
    Hanno concordato di modificare l'accordo come segue: 
Art. 1. 
Definizioni 
    L'articolo 1 dell'accordo e' modificato come segue: 
      1. mediante l'aggiunta della seguente nuova definizione dopo il
paragrafo 2: 
        «2-bis "Determinazione della nazionalita'", la  constatazione
che una compagnia aerea che si propone di operare  servizi  ai  sensi
del presente accordo soddisfa  i  requisiti  di  cui  all'articolo  4
riguardanti la sua proprieta', il controllo effettivo e la  sua  sede
principale di attivita';» 
      2. mediante l'aggiunta della seguente nuova definizione dopo il
paragrafo 3: 
        «3-bis "Determinazione dell'idoneita'", la constatazione  che
un vettore aereo che si propone  di  operare  servizi  ai  sensi  del
presente accordo e' dotato di una capacita' finanziaria soddisfacente
e dell'esperienza nella gestione di attivita'  adeguata  per  operare
tali servizi ed e' disposto a conformarsi alle leggi, ai  regolamenti
e ai requisiti di tali servizi;» 
Art. 2. 
Riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari riguardanti
l'idoneita' della compagnia aerea e la nazionalita' 
    E' aggiunto un nuovo articolo 6-bis dopo l'articolo 6 come segue: 
 «Art. 6-bis 
Riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari riguardanti
l'idoneita' della compagnia aerea e la nazionalita' 
    1. Al ricevimento di una domanda di autorizzazione operativa,  ai
sensi dell'articolo 4, da un vettore aereo di una parte, le autorita'
aeronautiche dell'altra parte devono riconoscere qualsiasi  idoneita'
e/o determinazione  della  nazionalita'  effettuate  dalle  autorita'
aeronautiche rispetto a tale vettore aereo come se tale  accertamento
fosse stato effettuato dalle proprie  autorita'  aeronautiche  e  non
indagare ulteriormente in merito a tali questioni, tranne nei casi di
cui alla lettera a) sottostante: 
      a) Se,  dopo  avere  ricevuto  una  domanda  di  autorizzazione
operativa da parte di un vettore aereo o dopo la concessione di  tale
autorizzazione, le autorita' aeronautiche della parte ricevente hanno
un  motivo  di  preoccupazione  specifico  secondo  cui,   nonostante
l'accertamento  eseguito  dalle  autorita'  aeronautiche   dell'altra
parte, le condizioni di cui all'articolo 4 del presente  accordo  per
la concessione delle autorizzazioni o dei permessi adeguati non  sono
state soddisfatte, devono avvisare  tempestivamente  tali  autorita',
fornendo valide motivazioni riguardanti la  loro  preoccupazione.  In
tal caso, ciascuna delle  parti  puo'  richiedere  consultazioni,  le
quali  dovrebbero  includere   i   rappresentanti   delle   autorita'
aeronautiche pertinenti, e/o informazioni aggiuntive rilevanti a tale
proposito, e  tali  richieste  dovranno  essere  evase  quanto  prima
possibile. Se la questione rimane  irrisolta,  ciascuna  delle  parti
puo' sottoporre la questione al comitato misto; 
      b) il  presente  articolo  non  applica  agli  accertamenti  in
relazione ai certificati o alle licenze  in  materia  di'  sicurezza,
alle disposizioni di sicurezza o alla copertura assicurativa; 
    2.  Ciascuna  parte  deve  informare  l'altra  in  anticipo   ove
possibile, oppure il prima possibile, tramite il comitato  misto,  in
merito  a  qualsiasi  modifica  sostanziale  nei  criteri   applicati
nell'esecuzione degli accertamenti di cui al precedente paragrafo  1.
Se la parte ricevente richiede consultazioni  su  qualsiasi  di  tali
modifiche, queste devono svolgersi in sede di comitato misto entro 30
giorni da tale richiesta, tranne qualora diversamente concordato  tra
le parti. Se, in seguito a tali  consultazioni,  la  parte  ricevente
considera  che  i  criteri  rivisti   dell'altra   parte   non   sono
soddisfacenti per  il  riconoscimento  reciproco  degli  accertamenti
regolamentari, la parte ricevente puo'  informare  l'altra  parte  in
merito alla sospensione del paragrafo 1. Tale sospensione puo' essere
revocata dalla parte ricevente  in  qualsiasi  momento.  Il  comitato
misto dovra' essere informato di conseguenza.» 
Art. 3. 
Ambiente 
    L'articolo 15 dell'accordo e' eliminato interamente e  sostituito
come segue: 
«Art. 15. 
Ambiente 
    1.   Le   parti   riconoscono   l'importanza   della   protezione
dell'ambiente in sede di  definizione  e  attuazione  della  politica
dell'aviazione internazionale. Le parti riconoscono che,  nel  quadro
dello sviluppo della politica dell'aviazione internazionale, i  costi
e i benefici delle misure  dirette  a  proteggere  l'ambiente  devono
essere  attentamente   valutati,   e,   ove   opportuno,   propongono
congiuntamente  soluzioni  globali  efficaci.  Pertanto,   le   parti
intendono  lavorare  insieme  per  limitare  o   ridurre,   in   modo
economicamente ragionevole, l'impatto  dell'aviazione  internazionale
sull'ambiente. 
    2. Quando valuta la possibilita' di  adottare  misure  ambientali
proposte a livello regionale,  nazionale  o  locale,  ciascuna  delle
parti deve prendere  in  considerazione  il  loro  possibile  impatto
negativo sull'esercizio dei diritti contemplati dal presente  accordo
e, qualora le suddette misure  vengano  adottate,  deve  prendere  le
opportune iniziative per  attenuare  il  loro  impatto  negativo.  Su
richiesta  di  una  delle  parti,  l'altra  parte  deve  fornire  una
descrizione  di  tale  valutazione  e  delle  fasi  di   attenuazione
dell'impatto negativo. 
    3. Quando sono stabilite misure  ambientali,  sono  osservate  le
norme     ambientali     applicabili      all'aviazione      adottate
dall'Organizzazione  dell'aviazione   civile   internazionale   negli
allegati della convenzione,  salvo  qualora  siano  state  notificate
differenze.  Le  parti  applicano  tutte  le  misure  ambientali  che
incidono sui servizi aerei contemplate dal presente accordo  a  norma
dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 4 dell'accordo stesso. 
    4. Le parti ribadiscono l'impegno  degli  Stati  membri  e  degli
Stati Uniti ad applicare il principio di "approccio equilibrato". 
    5. Le disposizioni seguenti si applicano all'imposizione di nuove
restrizioni operative  obbligatorie  ai  fini  del  contenimento  del
rumore negli aeroporti che gestiscono oltre 50.000 movimenti di aerei
subsonici civili a reazione all'anno: 
      a) le autorita' competenti di ciascuna  parte  possono  fornire
l'opportunita' di tenere in considerazione le  opinioni  delle  parti
interessate nell'ambito del processo decisionale; 
      b) la notifica dell'introduzione di qualsiasi nuova restrizione
operativa deve essere resa disponibile  all'altra  parte  almeno  150
giorni prima dell'entrata in vigore di tale restrizione operativa. Su
richiesta dell'altra parte, e' fornita una  relazione  scritta  senza
ritardo all'altra parte  che  spieghi  le  ragioni  dell'introduzione
della restrizione operativa,  l'obiettivo  ambientale  stabilito  per
l'aeroporto e le misure che sono state prese  in  considerazione  per
raggiungere  tale  obiettivo.  La   relazione   deve   includere   la
valutazione pertinente degli eventuali costi e benefici delle diverse
misure considerate; 
      c)   le   restrizioni   operative   devono   essere   i)    non
discriminatorie, ii) non piu' restrittive del necessario al  fine  di
raggiungere  l'obiettivo  ambientale  stabilito  per   un   aeroporto
specifico e iii) non arbitrarie. 
    6. Le parti accettano e incoraggiano lo scambio di informazioni e
il dialogo regolare tra esperti, in particolare tramite i  canali  di
comunicazione   esistenti,   per    migliorare    la    cooperazione,
conformemente   alle   disposizioni   legislative   e   regolamentari
applicabili,   ponendo   attenzione   alle    incidenze    ambientali
dell'aviazione  internazionale  e  alle   soluzioni   per   la   loro
attenuazione, tra cui: 
      a) ricerca e sviluppo di tecnologia  aeronautica  che  rispetti
l'ambiente; 
      b) miglioramento  della  comprensione  scientifica  riguardante
l'impatto delle emissioni dell'aviazione al  fine  di  migliorare  le
decisioni politiche informate; 
      c) innovazione nella gestione del  traffico  aereo,  rivolgendo
un'attenzione particolare alla riduzione delle  incidenze  ambientali
dell'aviazione; 
      d) ricerca e sviluppo di combustibili  sostenibili  alternativi
per l'aviazione; e 
      e) scambio di opinioni su questioni e opzioni in  occasione  di
fora internazionali dedicati agli effetti ambientali  dell'aviazione,
tra cui, ove opportuno, il coordinamento delle posizioni. 
    7. Se richiesto dalle parti, il comitato misto,  assistito  dagli
esperti, deve lavorare per sviluppare raccomandazioni concernenti  le
questioni di una possibile sovrapposizione e  dell'uniformita'  delle
misure basate sul mercato  riguardanti  le  emissioni  dell'aviazione
attuate dalle parti con l'intenzione di evitare  la  duplicazione  di
misure e di costi e di  ridurre,  per  quanto  possibile,  il  carico
amministrativo gravante sulle compagnie aeree. L'attuazione  di  tali
raccomandazioni e' soggetta all'approvazione interna o alla  ratifica
che puo' essere eventualmente richiesta da ciascuna delle parti. 
    8.  Se  ritiene  che  una  questione  relativa  alla   protezione
dell'ambiente nel settore dell'aviazione  sollevi  preoccupazioni  in
rapporto all'applicazione  o  all'attuazione  del  presente  accordo,
ciascuna parte contraente puo' chiedere  una  riunione  del  comitato
misto di cui all'articolo 18 allo scopo di esaminare la  questione  e
individuare  risposte  adeguate  alle  preoccupazioni  che  risultino
fondate.» 
Art. 4. 
Dimensione sociale 
    E' aggiunto un nuovo articolo  17-bis  dopo  l'articolo  17  come
segue: 
«Art. 17-bis. 
Dimensione sociale 
    1. Le parti riconoscono  l'importanza  della  dimensione  sociale
dell'accordo e i benefici che sorgono quando i  mercati  aperti  sono
accompagnati da elevate norme in materia di lavoro.  Le  opportunita'
create dall'accordo non vanno  intese  come  lesive  delle  norme  in
materia di lavoro o dei diritti ad essi correlati  ne'  dei  principi
contenuti nelle rispettive leggi delle parti. 
    2. I principi di cui al paragrafo 1 fungono da guida per le parti
durante l'attuazione dell'accordo, incluso per  l'esame  regolare  da
parte del comitato misto, conformemente all'articolo 18, dell'impatto
sociale dell'accordo e dello sviluppo delle  risposte  adeguate  alle
preoccupazioni che risultino fondate.» 
Art. 5. 
Il comitato misto 
    I paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 dell'accordo sono eliminati
interamente e sostituiti come segue: 
      «3. Il comitato  misto  esamina,  ogni  volta  che  lo  ritenga
opportuno, l'attuazione generale del presente accordo,  compresi  gli
eventuali  effetti   esercitati   dai   vincoli   dell'infrastruttura
aeronautica sull'esercizio dei diritti di cui all'articolo 3, nonche'
gli effetti delle misure di sicurezza prese a norma dell'articolo  9,
gli effetti sulle condizioni di concorrenza, anche con riferimento ai
sistemi telematici di prenotazione,  e  l'eventuale  impatto  sociale
dell'attuazione dell'accordo. Inoltre, il comitato  misto  prende  in
considerazione, su base continuativa, le singole questioni o proposte
che ciascuna delle parti individua  come  suscettibili  di  avere  un
impatto  effettivo   o   potenziale   sulle   operazioni   ai   sensi
dell'accordo, quali i requisiti regolamentari in conflitto. 
    4. Il comitato misto  deve  inoltre  sviluppare  la  cooperazione
mediante: 
      a) la presa in considerazione di settori potenzialmente propizi
ad un ulteriore sviluppo dell'accordo, compresa la raccomandazione di
emendamenti dell'accordo stesso; 
      b)  la  presa   in   considerazione   degli   effetti   sociali
dell'accordo, cosi'  come  attuato,  e  la  definizione  di  risposte
adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate; 
      c) il mantenimento di un inventario delle questioni riguardanti
le sovvenzioni e gli aiuti pubblici sollevate da  ciascuna  parte  in
sede di comitato misto; 
      d) decisioni, per consenso, su qualsiasi questione  riguardante
l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6; 
      e) la definizione, se richiesto dalle parti,  di  approcci  per
quanto  riguarda  il  riconoscimento  reciproco  degli   accertamenti
regolamentari; 
      f) l'incentivo alla cooperazione tra  le  rispettive  autorita'
delle parti negli sforzi volti ad elaborare i rispettivi  sistemi  di
gestione   del   traffico   aereo   nell'intento    di    ottimizzare
l'interoperabilita' e la compatibilita' di tali sistemi, riducendo  i
costi e migliorando la loro sicurezza nonche' le loro capacita' e  le
loro prestazioni ambientali; 
      g) la promozione dello sviluppo di proposte  per  iniziative  e
progetti congiunti nel campo della sicurezza dell'aviazione,  incluso
con i paesi terzi; 
      h) l'incoraggiamento di una stretta  cooperazione  continuativa
tra le autorita' nazionali  preposte  alla  sicurezza  dell'aviazione
delle parti, che includa le iniziative per  sviluppare  procedure  di
sicurezza in grado di migliorare le agevolazioni per i  passeggeri  e
le merci senza compromettere la sicurezza; 
      i)  la  presa  in  considerazione  della  possibilita'  che   i
rispettivi regolamenti, leggi e prassi delle parti in settori coperti
dall'allegato 9 della  convenzione  (Agevolazione)  possano  incidere
sull'esercizio dei diritti ai sensi del presente accordo; 
      j) la promozione di  scambi  a  livello  di  esperti  su  nuove
iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel  settore
della  sicurezza  e  della  protezione,   nel   settore   ambientale,
dell'infrastruttura aeronautica (comprese le fasce  orarie)  e  della
tutela dei consumatori; 
      k) la promozione della consultazione,  ove  appropriato,  sulle
questioni  inerenti  al  trasporto  aereo  trattate  nell'ambito   di
organizzazioni internazionali e  nei  rapporti  con  i  paesi  terzi,
compreso il vaglio dell'ipotesi  di  adottare  un  approccio  comune;
nonche' 
      l) l'adozione per consenso delle decisioni di cui  all'allegato
4, articolo 1, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafo 3. 
    5. Le parti condividono l'obiettivo di  massimizzare  i  vantaggi
per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori  e  le  comunita'
sulle due sponde dell'Atlantico estendendo  il  presente  accordo  ai
paesi terzi. A tal fine il comitato misto opera, ove appropriato,  al
fine dell'elaborazione di una proposta riguardante le condizioni e le
procedure, comprese le  eventuali  modifiche  del  presente  accordo,
necessarie per permettere l'adesione  dei  paesi  terzi  al  presente
accordo.» 
Art. 6. 
Ulteriore ampliamento delle opportunita' 
L'articolo 21 e' eliminato interamente e sostituito come segue: 
 «Art. 21. 
Ulteriore ampliamento delle opportunita' 
    1. Le parti si impegnano a condividere l'obiettivo di  continuare
a rimuovere le barriere che impediscono l'accesso ai mercati al  fine
di ottimizzare i vantaggi per i consumatori, le  compagnie  aeree,  i
lavoratori e le comunita'  sulle  due  sponde  dell'Atlantico,  anche
agevolando l'accesso delle proprie compagnie aeree ai mercati globali
di  capitale,  allo  scopo  di  rispecchiare  meglio  la  realta'  di
un'industria  del  trasporto  aereo   a   dimensione   mondiale,   il
rafforzamento del sistema transatlantico del  trasporto  aereo  e  la
definizione di un quadro che sproni anche altri  paesi  ad  aprire  i
propri mercati dei servizi aerei. 
    2. Conformemente all'obiettivo condiviso di cui al paragrafo 1  e
adempiendo alle proprie responsabilita'  ai  sensi  dell'articolo  18
nella sorveglianza dell'attuazione del presente accordo, il  comitato
misto esamina annualmente gli sviluppi, incluso per  quanto  riguarda
le modifiche  legislative  a  cui  si  fa  riferimento  nel  presente
articolo. A tale proposito, il comitato misto definisce  un  processo
di cooperazione comprendente le adeguate raccomandazioni alle  parti.
L'Unione europea e i suoi  Stati  membri  consentono  la  maggioranza
della proprieta' e il controllo  effettivo  delle  proprie  compagnie
aeree da parte degli Stati Uniti o dei  suoi  cittadini,  sulla  base
della reciprocita', su conferma, da parte del comitato misto, che  le
leggi e i regolamenti degli Stati  Uniti  consentono  la  maggioranza
della proprieta' e il controllo efficace delle sue compagnie aeree da
parte degli Stati membri o dei loro cittadini. 
    3. Su conferma scritta del comitato misto, a norma  dell'articolo
18, paragrafo 6, che le leggi  e  i  regolamenti  di  ciascuna  parte
consentono la maggioranza della proprieta' e  il  controllo  efficace
delle sue compagnie aeree all'altra parte o ai suoi cittadini: 
      a) la sezione 3 dell'allegato 1  dell'accordo  cessa  di  avere
effetto; 
      b) le compagnie aeree degli Stati Uniti  hanno  il  diritto  di
fornire servizi passeggeri-misti pianificati tra  qualsiasi  punto  o
punti situati nell'Unione europea e nei suoi Stati  membri  e  cinque
paesi, senza servire un punto nel territorio degli Stati Uniti.  Tali
paesi saranno stabiliti dal comitato misto entro un anno dalla  firma
del  presente  protocollo. Il  comitato  misto  ha  la  facolta'   di
modificare l'elenco o di aumentare il numero di tali paesi; e 
      c)  il  testo  dell'articolo  2  dell'allegato  4  dell'accordo
("Proprieta' e controllo di compagnie aeree di paesi terzi") cessa di
avere effetto e al suo posto entra in vigore il testo dell'allegato 6
dell'accordo, riguardante le compagnie aeree di paesi terzi possedute
e controllate dagli Stati Uniti o dai suoi cittadini. 
    4. Su conferma scritta del comitato misto, a norma  dell'articolo
18, paragrafo 6, che le leggi e i regolamenti dell'Unione  europea  e
dei  suoi  Stati  membri  riguardanti  l'imposizione  di  restrizioni
operative ai fini del contenimento del  rumore  negli  aeroporti  che
gestiscono  oltre  50.000  movimenti  di  aerei  subsonici  civili  a
reazione  all'anno,  stabiliscono  che  la  Commissione  europea   ha
l'autorita' di verificare il processo prima dell'imposizione di  tali
misure e, qualora non sia soddisfatta del  rispetto  delle  procedure
adeguate in conformita' con gli obblighi applicabili, ha  l'autorita'
di promuovere in tal caso, prima della loro  imposizione,  le  azioni
giudiziarie adeguate riguardanti le misure in questione: 
      a) le compagnie aeree dell'Unione europea hanno il  diritto  di
fornire servizi passeggeri-misti pianificati tra  qualsiasi  punto  o
punti situati negli Stati Uniti e  cinque  paesi,  senza  servire  un
punto nel territorio dell'Unione europea e  dei  suoi  Stati  membri.
Tali paesi saranno stabiliti dal comitato misto entro un  anno  dalla
firma del presente protocollo. Il comitato misto ha  la  facolta'  di
modificare l'elenco o di aumentare il numero di tali paesi; e 
      b)  il  testo  dell'articolo  2  dell'allegato  4  dell'accordo
("Proprieta' e controllo di compagnie aeree di paesi terzi") cessa di
avere effetto e al suo posto entra in vigore il testo dell'allegato 6
dell'accordo, riguardante le compagnie aeree di paesi terzi possedute
e controllate dagli Stati membri o dai loro cittadini. 
    5. Su conferma scritta  del  comitato  misto  che  una  parte  ha
soddisfatto le condizioni di cui ai paragrafi 3  e  4  applicabili  a
tale parte, la parte puo' richiedere consultazioni  di  alto  livello
riguardanti l'attuazione del presente  articolo.  Tali  consultazioni
devono  iniziare  entro  60  giorni  dalla  data  di  consegna  della
richiesta, tranne qualora diversamente  concordato  dalle  parti.  Le
parti si impegnano a compiere ogni sforzo possibile per risolvere  le
questioni per le quali sono state richieste le consultazioni.  Se  la
parte che ha richiesto le consultazioni non e' soddisfatta  del  loro
risultato, tale parte deve notificare per  iscritto,  tramite  canali
diplomatici, la sua decisione che nessuna compagnia aerea  dell'altra
parte deve aumentare le frequenze o entrare in nuovi mercati ai sensi
del presente accordo. Qualsiasi decisione di  questo  tipo  entra  in
vigore entro 60 giorni dalla data di  notifica.  Entro  tale  periodo
l'altra parte puo' decidere che nessuna compagnia aerea  della  prima
parte puo' aumentare le frequenze o entrare in nuovi mercati ai sensi
dell'accordo. Tale decisione produrra' effetti lo stesso giorno della
decisione adottata dalla prima parte. Ogni decisione di  questo  tipo
adottata da una parte puo' essere revocata per comune  accordo  delle
parti, confermato per iscritto dal comitato misto.» 
Art. 7. 
Trasporto a carico del governo degli Stati Uniti 
    L'allegato 3 dell'accordo e' eliminato interamente  e  sostituito
come segue: 
 «Allegato 3 
Riguardante il trasporto a carico 
 del governo degli Stati Uniti 
    Le compagnie aeree comunitarie hanno il  diritto  di  trasportare
passeggeri e merci  su  voli  regolari  e  charter  per  i  quali  un
dipartimento, un'agenzia o un ente civile  del  governo  degli  Stati
Uniti: 
      1) ottiene il trasporto per proprio conto o in esecuzione di un
accordo in base al quale il pagamento e' effettuato dal governo o con
fondi messi a disposizione del governo; o 
      2) fornisce  il  trasporto  verso  o  per  conto  di  un  paese
straniero o un'organizzazione internazionale o di  altro  tipo  senza
rimborso, 
    purche' il trasporto sia effettuato: 
      a) tra qualsiasi punto degli Stati Uniti e qualsiasi  punto  al
di fuori degli Stati Uniti, nei limiti di quanto autorizzato per tale
trasporto ai sensi del sottoparagrafo 1, lettera c), dell'articolo 3,
eccetto, soltanto per quanto riguarda i passeggeri, tra punti  per  i
quali sia valida una tariffa contrattuale per coppia di citta', o 
      b) tra due punti qualsiasi al di fuori degli Stati Uniti. 
    Il presente allegato non  si  applica  al  trasporto  ottenuto  o
finanziato  dal  segretario  alla  Difesa  o  dal  segretario  di  un
dipartimento militare.» 
Art. 8. 
Allegati 
    Il  testo  dell'allegato  del  presente  protocollo  e'   apposto
all'accordo come allegato 6. 
Art. 9. 
Applicazione provvisoria 
    1. Fino alla sua  entrata  in  vigore,  le  parti  concordano  di
applicare il presente protocollo in via  temporanea,  nei  limiti  di
quanto sancito dalle norme nazionali, dalla data della firma. 
    2. Ciascuna parte puo',  in  qualsiasi  momento,  dare  preavviso
scritto, attraverso i canali diplomatici,  all'altra  parte  di  aver
deciso  di  non  applicare  piu'  il  presente  protocollo.  In  tale
evenienza, il protocollo cessa di essere  applicato  alla  mezzanotte
GMT  al  termine  della  stagione   di   traffico   dell'Associazione
internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno  dopo  la
data del preavviso scritto, a meno che questo  non  sia  ritirato  di
comune  accordo  prima  dello  scadere  del  periodo  in   questione.
Nell'evenienza  che  l'applicazione  temporanea  dell'accordo   cessi
conformemente  all'articolo  25,  paragrafo  2,  dell'accordo,  cessa
contemporaneamente l'applicazione temporanea del presente protocollo. 
Art. 10. 
Entrata in vigore 
    Il presente protocollo entra in vigore entro: 
      1. la data di entrata in vigore dell'accordo e 
      2. il mese successivo alla data dell'ultima nota di uno scambio
di  note  diplomatiche  tra  le  parti   a   conferma   dell'avvenuto
espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore
del presente protocollo. 
    Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note
diplomatiche dirette all'Unione europea e  ai  suoi  Stati  membri  o
provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute  da
essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche  dell'Unione
europea e dei suoi Stati membri devono contenere la comunicazione  di
ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento  di  tutte
le  procedure  necessarie  per  l'entrata  in  vigore  del   presente
protocollo. 
    In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato il presente accordo. 
Allegato del protocollo 
Allegato 6 
Proprieta' e controllo di compagnie aeree 
di paesi terzi 
    1. Nessuna delle parti esercita i diritti  derivanti  da  accordi
sui servizi  aerei  con  un  paese  terzo  per  rifiutare,  revocare,
sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi per le compagnie
aeree di quel paese terzo per il fatto che la parte sostanziale della
proprieta' di quella compagnia aerea appartiene  all'altra  parte,  a
suoi cittadini, o a entrambi. 
    2. Gli Stati Uniti non esercitano i diritti derivanti da  accordi
sui servizi aerei per rifiutare, revocare, sospendere o  limitare  le
autorizzazioni o i permessi per le compagnie aeree del Principato del
Liechtenstein, della Confederazione svizzera, di un membro  dell'ECAA
alla data della firma del presente accordo, o dei paesi africani  che
attuano un accordo per i servizi aerei "cieli aperti" con  gli  Stati
Uniti alla data della firma del presente accordo, per il fatto che il
controllo effettivo di quella compagnia aerea appartiene a uno o piu'
Stati membri, a cittadini di tali Stati, o ad entrambi. 
    3. Nessuna delle parti esercita i diritti  derivanti  da  accordi
sui servizi  aerei  con  un  paese  terzo  per  rifiutare,  revocare,
sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi per le compagnie
aeree di quel paese terzo per il fatto che il controllo effettivo  di
quella compagnia aerea appartiene all'altra parte a suoi cittadini, o
a entrambi, a condizione che il paese terzo in questione abbia  buoni
precedenti  in  materia  di  cooperazione  nell'ambito  dei  rapporti
riguardanti i servizi aerei con entrambe le parti. 
    4. Il comitato misto deve mantenere un inventario dei paesi terzi
che, in base alle considerazioni di entrambe  le  parti,  si  presume
abbiano  stabilito  buoni  precedenti  in  materia  di   cooperazione
nell'ambito dei rapporti riguardanti i servizi aerei. 
Dichiarazione congiunta 
    I  rappresentanti  degli  Stati  Uniti  d'America  e  dell'Unione
europea e dei suoi Stati  membri  confermano  che  il  protocollo  di
modifica  dell'accordo  sui  trasporti  aerei  tra  gli  Stati  Uniti
d'America e la Comunita' europea e i  suoi  Stati  membri  siglato  a
Bruxelles il 25 marzo 2010, deve essere autenticato in  altre  lingue
mediante scambio di lettere prima della firma del  protocollo  oppure
mediante decisione del comitato misto dopo la  firma  del  protocollo
stesso. 
    La presente dichiarazione congiunta costituisce parte  integrante
del protocollo. 
      25 marzo 2010 
Per gli Stati Uniti: 
John Byerly (firma) 
Per l'Unione europea e i suoi Stati membri: 
Daniel Calleja (firma)            
Memorandum di consultazioni 
    1. Le delegazioni rappresentanti l'Unione europea e i suoi  Stati
membri e gli Stati Uniti d'America si sono riunite a Bruxelles dal 23
al 25 marzo 2010 per concludere i negoziati di  seconda  fase  di  un
accordo sui trasporti aerei. Gli  elenchi  sulla  composizione  delle
delegazioni figurano nell'allegato A. 
    2. Le delegazioni hanno raggiunto  un  accordo  ad  referendum  e
hanno siglato il testo di un protocollo di modifica dell'accordo  sui
trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunita'  europea
e i suoi Stati membri, firmato in  data  25  e  30  aprile  2007  (il
"protocollo", accluso come allegato B  ).  Le  delegazioni  intendono
sottoporre il progetto di protocollo alle  rispettive  autorita'  per
approvazione affinche' possa entrare in vigore in un futuro prossimo. 
    3. I riferimenti all'accordo e agli articoli, ai paragrafi e agli
allegati contenuti nel presente memorandum sono riferiti all'accordo,
nella forma modificata dal protocollo. 
    4. La delegazione  dell'UE  ha  confermato  che,  in  conseguenza
dell'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del trattato di  Lisbona
che modifica il  trattato  sull'Unione  europea  e  il  trattato  che
istituisce la Comunita' europea, l'Unione europea ha sostituito ed e'
succeduta alla Comunita' europea e, pertanto,  a  partire  da  quella
data tutti i diritti e gli obblighi della Comunita' europea,  nonche'
tutti  i  riferimenti  alla   stessa   contenuti   nell'accordo,   si
riferiscono all'Unione europea. 
    5. Le  delegazioni  hanno  affermato  che  le  procedure  per  il
riconoscimento    reciproco    degli    accertamenti    regolamentari
dell'idoneita' e della nazionalita' delle compagnie  aeree  contenute
nel  nuovo  articolo  6-bis  non  sono  destinate  a  modificare   le
condizioni  prescritte  ai  sensi  delle  leggi  e  dei   regolamenti
normalmente applicati dalle  parti  al  funzionamento  del  trasporto
aereo internazionale indicato nell'articolo 4 dell'accordo. 
    6. Riguardo all'articolo 9,  le  delegazioni  hanno  espresso  il
desiderio di aumentare la cooperazione tra l'UE  e  gli  Stati  Uniti
sulla sicurezza dell'aviazione, allo scopo  di  raggiungere,  laddove
possibile,  la  massima  affidabilita'  sulle  misure  di   sicurezza
reciproche, conformemente alle leggi e  ai  regolamenti  applicabili,
per ridurre l'inutile duplicazione di tali misure. 
    7. Le delegazioni hanno osservato che la cooperazione in  materia
di  sicurezza  dovrebbe  prevedere  consultazioni  periodiche   sulle
modifiche delle disposizioni attuali,  se  cio'  e'  fattibile  prima
della loro attuazione, lo stretto coordinamento  delle  attivita'  di
valutazione degli  aeroporti  e,  laddove  possibile  e  appropriato,
controlli  dei  vettori  e  scambio  di  informazioni   sulle   nuove
tecnologie e procedure di sicurezza. 
    8. Allo  scopo  di  promuovere  l'uso  efficiente  delle  risorse
disponibili, migliorare la sicurezza e promuovere  la  facilitazione,
le delegazioni hanno riconosciuto il beneficio di risposte rapide  e,
laddove possibile, coordinate alle nuove minacce. 
    9. Entrambe le delegazioni  hanno  osservato  che  il  protocollo
lascia inalterate le disposizioni  delle  rispettive  convenzioni  in
vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti per evitare  la  doppia
imposizione sul reddito e sul capitale. 
    10. In merito al paragrafo 7  dell'articolo  15,  le  delegazioni
dell'UE hanno osservato che le questioni che qualunque intervento  in
questo ambito dovrebbe affrontare dovrebbero includere, tra  l'altro,
l'efficacia  ambientale  e  l'integrita'  tecnica  delle   rispettive
misure, la necessita' di evitare la distorsione della  concorrenza  e
le emissioni di carbonio e, qualora opportuno,  l'opportunita'  e  le
modalita' di collegamento o di integrazione reciproca di tali misure.
La delegazione degli Stati Uniti ha osservato che nel mettere a punto
le raccomandazioni porra' l'accento, tra l'altro, sulla coerenza  con
la  convenzione  di  Chicago  e  sulla  promozione  degli   obiettivi
dell'accordo. 
    11. Le due  delegazioni  hanno  sottolineato  che  nessuna  parte
dell'accordo influisce in alcun modo sulle loro rispettive  posizioni
politiche e giuridiche sulle  varie  questioni  ambientali  correlate
all'aviazione. 
    12.  Nel  rispetto  degli   obiettivi   ambientali   comuni,   le
delegazioni  hanno  elaborato  una  dichiarazione   congiunta   sulla
cooperazione  ambientale  acclusa  come  allegato  C   del   presente
memorandum di consultazioni. 
    13. La delegazione dell'UE ha ribadito  l'intenzione  dell'UE  di
continuare a lavorare  nell'ambito  della  convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici  per  stabilire  obiettivi
globali di riduzione delle emissioni per l'aviazione internazionale. 
    14. Le delegazioni degli Stati Uniti e dell'UE hanno ribadito  le
intenzioni  degli  USA  e  dell'UE  di   operare   per   il   tramite
dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale  (ICAO)  al
fine di affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra
causate dell'aviazione internazionale. Entrambe le delegazioni  hanno
preso atto dei contributi del settore a sostegno di tale processo. 
    15. Entrambe le delegazioni hanno  osservato  che  i  riferimenti
all'approccio equilibrato di cui all'articolo 15, paragrafo 4,  fanno
riferimento  alla  risoluzione  A35-5  adottata   all'unanimita'   in
occasione  della  35a  assemblea  dell'ICAO.  Le  delegazioni   hanno
sottolineato che  tutti  gli  aspetti  del  principio  dell'approccio
equilibrato  stabilito  in  tale  risoluzione   sono   pertinenti   e
importanti, compreso il  riconoscimento  che  "States  have  relevant
legal obligations, existing agreements, current laws and  established
policies  which  may  influence  their  implementation  of  the  ICAO
balanced approach" (gli Stati  devono  osservare  obblighi  di  legge
pertinenti,  accordi  esistenti,  leggi   in   vigore   e   politiche
consolidate che possono influire sulla loro attuazione dell'approccio
equilibrato stabilito dall'ICAO). 
    16. Entrambe le delegazioni hanno evidenziato  il  loro  sostegno
all'applicazione della "Guidance on the Balanced Approach to Aircraft
Noise" (orientamenti sull'approccio equilibrato alle emissioni sonore
degli aeromobili), pubblicato  attualmente  nel  documento  dell'ICAO
9829 (seconda edizione). 
    17. Per quanto riguarda l'articolo 15, paragrafo 5,  lettera  a),
la  delegazione  dell'UE  ha  osservato  che  la  nozione  di  "parti
interessate" e' definita nell'articolo 2, lettera f) della  direttiva
2002/30/CE come "le persone fisiche o giuridiche  interessate  o  che
possono essere interessate dall'introduzione di misure  di  riduzione
del rumore,  comprese  le  restrizioni  operative,  o  che  hanno  un
legittimo interesse all'introduzione di dette misure". La delegazione
dell'UE ha osservato inoltre che, ai sensi dell'articolo 10  di  tale
direttiva,  gli  Stati  membri  devono  assicurare   che,   ai   fini
dell'applicazione  degli  articoli  5  e  6  di  tale  direttiva,  le
procedure di consultazione delle parti interessate siano stabilite in
conformita' con la legislazione nazionale applicabile. 
    18.  Riconoscendo  i  problemi  causati  dalla  sempre   maggiore
mobilita' transfrontaliera dei lavoratori  e  dalla  struttura  delle
societa', la delegazione dell'UE  ha  osservato  che  la  Commissione
europea  attua  un  attento  monitoraggio  della  situazione  e   sta
considerando  ulteriori  iniziative  per   migliorare   l'attuazione,
l'applicazione e  l'osservanza  delle  norme  in  questo  ambito.  La
delegazione  dell'UE  ha  fatto  riferimento,  inoltre,   al   lavoro
intrapreso  dalla  Commissione  europea   sugli   accordi   societari
transnazionali e ha dichiarato la propria intenzione di informare  il
comitato misto riguardo a questa e ad altre iniziative  correlate,  a
seconda dei casi. 
    19. La delegazione degli Stati  Uniti  ha  osservato  che,  negli
Stati  Uniti,  il  principio  che  consente  di  scegliere  un  unico
rappresentante per una classe o categoria definita di  dipendenti  di
una compagnia  aerea  ha  contribuito  a  promuovere  i  diritti  del
personale sia di terra sia  a  bordo  permettendo  ai  lavoratori  di
organizzarsi, negoziare e far applicare i contratti collettivi. 
    20. Entrambe le delegazioni hanno osservato che, nel caso in  cui
una parte adotti misure contrarie  all'accordo,  compreso  l'articolo
21, l'altra parte potra' avvalersi di  tutte  le  misure  adeguate  e
proporzionali conformi al diritto internazionale, compreso l'accordo. 
    21. In relazione all'articolo 21,  paragrafo  4,  la  delegazione
dell'UE ha osservato che il riesame in esso indicato verra'  eseguito
dalla Commissione europea ex officio o ex parte. 
    22. Le delegazioni hanno osservato che i diritti di  traffico  di
cui  all'articolo  21,  paragrafo  4,  lettera  a),  sarebbero  stati
considerati in aggiunta a quelli concessi  all'Unione  europea  e  ai
suoi Stati membri nell'articolo 3 dell'accordo. 
    23. Le delegazioni hanno espresso la loro  soddisfazione  per  la
cooperazione tra il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti e la
Commissione europea,  come  disposto  dall'accordo,  con  l'obiettivo
comune di migliorare la comprensione  reciproca  delle  legislazioni,
delle procedure e delle prassi dei rispettivi regimi di concorrenza e
l'impatto che gli sviluppi nel campo del trasporto aereo hanno  avuto
o potrebbero avere sulla concorrenza nel settore. 
    24. Le delegazioni hanno  affermato  l'impegno  delle  rispettive
autorita' della concorrenza a dialogare e a collaborare,  nonche'  ad
applicare  il  principio  della  trasparenza,   in   linea   con   le
disposizioni di legge,  compresa  la  protezione  delle  informazioni
commerciali riservate. Le  delegazioni  hanno  affermato  inoltre  la
disponibilita'  delle  rispettive  autorita'  della   concorrenza   a
fornire, se del caso, consulenza sui requisiti procedurali. 
    25. Le delegazioni hanno osservato  che  qualsiasi  comunicazione
destinata al comitato misto o ad altri organismi  relativamente  alla
cooperazione ai sensi dell'allegato 2, deve rispettare le  norme  che
regolano la comunicazione di informazioni riservate o  rilevanti  per
il settore. 
    26. Ai fini del paragrafo 4 dell'allegato 6,  le  delegazioni  si
sono dette fiduciose che il comitato misto sviluppera', entro un anno
dalla firma del protocollo, criteri adeguati per stabile se  i  paesi
dimostrino una buona attitudine  in  materia  di  cooperazione  nelle
relazioni in materia di servizi aerei. 
    27. Le delegazioni hanno accolto favorevolmente la partecipazione
dei rappresentanti dell'Islanda e  della  Norvegia  come  osservatori
all'interno della delegazione dell'UE e hanno osservato che il lavoro
continuera' in seno al comitato misto  per  sviluppare  una  proposta
relativa ai termini e alle procedure per  l'adesione  dell'Islanda  e
della Norvegia all'accordo, quale modificato dal protocollo. 
    28. Entrambe le delegazioni hanno espresso la convinzione che  le
rispettive autorita' aeronautiche consentiranno  operazioni  conformi
alle condizioni dell'accordo, quale modificato dal protocollo,  sulla
base del rispetto e della reciprocita' o su  base  amministrativa,  a
decorrere dalla data di firma del protocollo. 
    Per la delegazione dell'Unione europea e dei suoi  Stati  membri:
Daniel CALLEJA 
    Per la delegazione degli Stati Uniti d'America: John BYERLY 
Allegato C 
Dichiarazione congiunta 
sulla cooperazione ambientale 
    Le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Unione europea e  i  suoi
Stati membri hanno ribadito l'importanza fondamentale  di  affrontare
la questione dell'impatto ambientale dell'aviazione internazionale  e
hanno espresso il loro impegno comune per  conseguire  gli  obiettivi
ambientali   stabiliti   in    occasione    della    35a    assemblea
dell'Organizzazione per  l'aviazione  civile  internazionale  (ICAO),
ovvero di impegnarsi a compiere ogni sforzo possibile per: 
      a) limitare o ridurre  il  numero  di  persone  colpite  da  un
significativo inquinamento acustico; 
      b) limitare o ridurre l'impatto delle emissioni  dell'aviazione
sulla qualita' dell'aria e 
      c) limitare o ridurre l'impatto delle emissioni  di  gas  serra
dell'aviazione sul clima a livello mondiale. 
    Le  delegazioni  hanno  accolto  con  favore  i  risultati  della
quindicesima conferenza delle parti della  convenzione  quadro  delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Copenaghen,
e hanno entrambe concordato con il  parere  scientifico  secondo  cui
l'aumento nella temperatura globale dovrebbe essere inferiore  a  due
gradi Celsius. 
    Le  delegazioni  hanno  confermato  il  forte  desiderio   e   la
disponibilita' delle parti a collaborare per proseguire il lavoro nel
solco tracciato dall'High Level Meeting on International Aviation and
Climate Change dell'ICAO, al fine collaborare collettivamente  con  i
partner internazionali in seno all'ICAO per definire un programma  di
azione piu' ambizioso, comprensivo di solidi obiettivi, un quadro  di
misure  basate  sul  mercato,  tenendo  conto   delle   le   esigenze
particolari dei paesi in via di sviluppo. 
    Entrambe le parti hanno indicato  il  loro  impegno  a  cooperare
all'interno del comitato dell'ICAO sulla protezione dell'ambiente nel
settore  aereo  (Committee  on  Aviation  Environmental   Protection)
(CAEP), per garantire la consegna tempestiva ed efficace del  proprio
programma di lavoro nonche' l'adozione di una norma  globale  per  le
emissioni di CO 2 degli aeromobili e  altre  misure  sul  cambiamento
climatico e sulla qualita' dell'aria. 
    Le  delegazioni  hanno  sottolineato  l'importanza   di   ridurre
l'impatto ambientale dell'aviazione tramite: 
      la cooperazione continuativa sui programmi  di  modernizzazione
del traffico  aereo  NextGen  e  SESAR,  compresa  l'iniziativa  AIRE
(Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions); 
      la promozione e l'accelerazione,  a  seconda  dei  casi,  dello
sviluppo e dell'attuazione di nuove tecnologie per gli  aeromobili  e
di  carburanti  sostenibili  alternativi,   ad   esempio   attraverso
l'iniziativa  tecnologica  comune  Clean  Sky  (cielo   pulito),   il
programma CLEEN.

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