Afflusso di cittadini dei paesi Nord Africa: ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale. G.U. n. 279 del 30 novembre 2011.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2011. Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3982).

Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2011.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai  paesi  del  Nord  Africa  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.  17  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23  febbraio  2011,
nonche' le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del  21  aprile  2011,  n.
3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011, articoli 4 e  7,
n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011,  art.  5,  n.
3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958  del  10
agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del  21  settembre
2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969  del  13  ottobre  2011,
art.  3,  n.  3970  del  21  ottobre  2011  e  gli  articoli  8  e  9
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3975  del
7 novembre 2011; 
  Ravvisata la necessita' di consentire al  Prefetto  di  Palermo  di
provvedere all'adozione degli indispensabili atti  di  riconoscimento
di debito tenuto conto che, in relazione  alla  somma  urgenza  delle
forniture necessarie all'accoglienza dei  migranti  e  profughi,  non
sono stati  adottati,  da  parte  del  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3924  del
18  febbraio  2011  o   dei   Soggetti   attuatori,   le   necessarie
formalizzazioni degli atti di spesa; 
  Viste le note n. 57738 del 30 agosto 2011, del  5  e  19  settembre
2011, n. 53198 e n. 62727, del Prefetto di Palermo e  del  22  luglio
2011, n. 5228, del Commissario  delegato  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011; 
  Vista la riunione tenutasi  in  data  13  ottobre  2011  presso  il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, a cui hanno partecipato i  rappresentati  del  medesimo
Dipartimento, del Ministero dell'interno e i Prefetti interessati; 
  Vista la nota n. 71117 del 18 ottobre 2011, con cui  la  Prefettura
di Palermo ha trasmesso  la  quantificazione  degli  oneri  derivanti
dalle attivita'  poste  in  essere  dalla  gestione  del  Commissario
delegato di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla corretta  identificazione
ed iscrizione dei migranti ospitati nelle strutture  di  accoglienza,
al fine di realizzare, con la  collaborazione  delle  regioni  e  dei
comuni interessati, un sistema integrato di accoglienza diffuso; 
  Vista  la  richiesta  del   25   settembre   2011   del   Ministero
dell'interno; 
  Viste le richieste del 27 settembre e del  28  ottobre  2011  della
Croce Rossa Italiana; 
  Su Proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sentito il Ministero dell'interno; 
  Di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
  1. Il  comma  3  dell'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  del  26  luglio  2011,  n.  3955,  modificato
dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
del 10 agosto 2011, n. 3958, e' sostituito dal seguente: «3.  Per  il
compimento delle attivita' di cui al presente articolo il Prefetto di
Palermo provvede al pagamento  delle  somme  dovute  sulla  base  dei
riscontri  di  natura  amministrativo  -  contabile  effettuati   dai
Soggetti   attuatori   e   della    trasmissione    della    seguente
documentazione: atto  di  affidamento  originario,  ovvero  relazione
illustrativa delle prestazioni richieste in  assenza  di  un  formale
atto di affidamento e delle motivazioni per le  quali  non  e'  stato
possibile adottare tale atto, dichiarazione  di  regolare  esecuzione
delle prestazioni rese, ovvero  nei  casi  previsti  dall'ordinamento
giuridico  vigente,  dei   necessari   collaudi,   dichiarazione   di
congruita' delle prestazioni rese e dell'importo da liquidare.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza di cui al comma 1, e'
aggiunto il seguente: «4. Qualora, in relazione  alla  somma  urgenza
delle forniture necessarie all'accoglienza dei migranti  e  profughi,
non risultassero adottate a tempo debito, da  parte  del  Commissario
delegato di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 o dei  Soggetti  attuatori,  le
necessarie formalizzazioni  degli  atti  di  spesa,  il  Prefetto  di
Palermo  provvede   all'adozione   degli   indispensabili   atti   di
riconoscimento di debito, avvalendosi degli Uffici  della  Prefettura
di Palermo.  I  predetti  provvedimenti  -  muniti  di  attestato  di
copertura finanziaria  emesso  dall'addetto  al  riscontro  contabile
della  contabilita'  speciale  n.  5470  -  sono  adottati  ai  sensi
dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.». 
  3.  L'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 13 aprile 2001, n. 3933, e' soppresso. 
  4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui  ai  commi  1  e  2,
quantificate in euro 20.395.200,62, si provvede nel  limite  di  euro
18.605.960,04 a valere sulle risorse di  cui  all'art.  6,  comma  2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933  del
13 aprile 2011. 
  5. Al  comma  1  dell'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 26 luglio  2011,  n.  3955,  e  successive
modificazioni, le parole: «30 settembre 2011» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2011». 
   
                                         Art. 2 
  1. Nel quadro delle iniziative di protezione civile da adottarsi  a
tutela degli  interessi  fondamentali  delle  famiglie  di  pescatori
dell'isola  di  Lampedusa,  rispetto   a   situazioni   di   pericolo
determinatesi in conseguenza dello sbarco di migrati, e'  autorizzata
l'erogazione di un contributo nel limite massimo di euro 70.000,00 ai
soggetti a cui e' stata sottratta l'imbarcazione  di  proprieta'  che
costituiva strumento di lavoro e unica fonte di reddito. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 trova copertura a  valere  sulle
risorse rese disponibili al Dipartimento della protezione  civile  ai
sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3965 del 21 settembre 2011. 
 
                                          Art. 3 
  1. Al fine della prosecuzione delle gestione del centri di Mineo  e
Lampedusa e delle attivita' connesse, il  termine  del  30  settembre
2011, previsto all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011, e' differito al 31
dicembre 2011, con oneri quantificati in euro 744.148,81 
  2. Il limite di  50  unita'  di  prestatori  di  lavoro  temporaneo
previsto dall'art. 2, comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011 e' ridotto a n.  15
unita', con oneri quantificati in € 159.810,00, fino al  31  dicembre
2011. 
  3. Gli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  quantificati  in
€ 903.958,81, sono posti a carico  del  bilancio  della  Croce  Rossa
Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011. 
 
                               Art. 4 
  1. Nell'ambito delle attivita' connesse  allo  stato  di  emergenza
umanitaria   relativa   all'eccezionale   afflusso    di    cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa,  dichiarata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011,  ai  soggetti
di cui al comma 2 si applica ai fini anagrafici l'art. 32 del decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  recante
l'iscrizione nello «Schedario della popolazione temporanea». 
  2. Possono chiedere l'iscrizione temporanea: 
    a) i cittadini stranieri titolari di  un  permesso  di  soggiorno
rilasciato ai sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011; 
    b)  i  cittadini  stranieri  che  hanno  chiesto  la   protezione
internazionale e sono in attesa della  relativa  decisione  da  parte
delle competenti commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale. 
  3. L'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nello «Schedario  della
popolazione temporanea» deve essere presentata  all'ufficio  anagrafe
del Comune presso il quale il cittadino straniero ha la  sua  dimora.
Unitamente all'istanza dovranno essere esibiti i seguenti documenti: 
    a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 2 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011  e  titolo  di  viaggio  per
stranieri; 
    b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma  2,  attestato
nominativo certificante  la  qualita'  di  richiedente  asilo  o  del
permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati  all'interessato
dal  questore  ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  26  del   decreto
legislativo 8 gennaio 2008, n. 25. 
  4. Nel caso in cui il cittadino straniero risulti  ospitato  presso
un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio
nazionale, l'istanza di cui al comma 3 deve  essere  corredata  della
dichiarazione  del  responsabile  del  centro  presso  il  quale   lo
straniero dimora. 
   
                                         Art. 5 
  1.  La  previsione  dell'assenso  dei  Presidenti   delle   Regioni
competenti, di cui dal comma 12-bis dell'art.  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile  2011,  e
successive modificazioni, non trova applicazione laddove il  Soggetto
attuatore non e' appartenente alla Regione. 
  2. Per le Regioni in cui la responsabilita' dell'allestimento delle
strutture di accoglienza e per la  gestione  e'  ripartita  tra  piu'
Soggetti  attuatori,  il  riparto   delle   risorse   necessarie   al
funzionamento delle strutture ai sensi del comma 12-bis  dell'art.  1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933  del
13  aprile  2011,  e  successive  modificazioni,  e'  effettuato  dal
Commissario delegato sulla base della congiunta proposta dei medesimi
Soggetti attuatori. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 novembre 2011 
 
                                  

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