COSTA-CONCORDIA. Disposizioni urgenti di protezione civile nell'Isola del Giglio. G.U. n. 21 del 26 gennaio 2012.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2012. Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 3998).
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012.
Art. 1
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' nominato Commissario
delegato e provvede:
a) al coordinamento degli interventi strettamente connessi al
superamento del contesto emergenziale;
b) al controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica posti in essere dai privati connessi con il
recupero della nave;
c) all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei
soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza,
all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di
inadempienza nonche' alla rivalsa per le spese a tal fine sostenute;
d) alle eventuali attivita' di messa in sicurezza e bonifica
delle aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica
amministrazione;
e) alla ricognizione dei costi sostenuti dalle Amministrazioni,
dagli Enti pubblici e dalle altre strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile intervenute sino all'adozione della
presente ordinanza;
f) al controllo che la rimozione del relitto venga effettuata in
condizioni di sicurezza per la tutela delle matrici ambientali.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di
uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, che agiscono sulla
base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo
Commissario delegato. Al Commissario delegato e ai soggetti attuatori
non spettano compensi.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il
Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure
giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto.
4. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi
della presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad
avvalersi di personale gia' in servizio, a qualsiasi titolo, presso
il Dipartimento della protezione civile, nonche' a costituire, con
proprio provvedimento, un'apposita struttura di missione composta da
non piu' di venticinque unita' di personale. Nell'ambito di tale
struttura il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi fino a
cessate esigenze e comunque non oltre la durata dello stato di
emergenza, nel limite di sei unita', di personale militare e civile
appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche
locali, che viene posto in posizione di comando presso la struttura
commissariale previo assenso degli interessati anche in deroga alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei
termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni di
appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
dell'art. 27, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Al
medesimo personale e' attribuito il trattamento economico accessorio
previsto per il personale di analoga posizione di stato in servizio
presso il Dipartimento della protezione civile, con oneri
quantificati in euro 165.000,00 posti a carico delle risorse di cui
al successivo art. 5. Il Commissario delegato e', altresi',
autorizzato ad avvalersi fino a cessate esigenze e comunque non oltre
la durata dello stato di emergenza, nel limite di quattro unita', di
personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli
articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed
all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con oneri
quantificati su base annua in complessivi euro 126.000,00 posti a
carico delle risorse di cui al successivo art. 5.
Art. 2
1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'.
2. Il Commissario delegato provvede, ove necessario, alle
occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza.
3. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente
ordinanza il Commissario delegato si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che svolge le
attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il
Commissario delegato si avvale altresi' dei centri di competenza di
cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4324 dell'11 settembre
2007 nonche' di altri Enti e Soggetti a specifica competenza tecnica
segnalati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e del
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, a
valere sulle risorse indicate nell'art. 5 e fatto salvo l'esercizio
del diritto di rivalsa nei confronti dell'armatore con conseguente
versamento delle somme recuperate alla contabilita' speciale.
Art. 3
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario
delegato, ovvero il Soggetto attuatore dallo stesso nominato, sono
autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica
motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma
2, 7, 8, 11, 13,14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81,
82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111,
112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242,
243, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte strettamente
connessa;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e
successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 52-bis, ter,
quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29,
29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies,
29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195,
196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225,
230, 231, dal 239 al 253 e 266;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 11, comma 3, e norme di
attuazione del Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;
leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale
oggetto di deroga.
2. Il Commissario delegato nell'espletamento delle iniziative
previste dalla presente ordinanza, ove necessario, provvede ad
acquisire, per il tramite dell'Arpa Toscana la valutazione di
incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997. L'Arpa, nella fase di
svolgimento delle predette iniziative, provvede al monitoraggio delle
attivita' dandone comunicazione alla Commissione europea. Gli oneri
derivanti dalle attivita' svolte dall'Arpa sono coperti a valere
sulle risorse indicate nell'art. 5, fatto salvo l'esercizio del
diritto di rivalsa nei confronti dell'armatore con conseguente
versamento delle somme recuperate alla contabilita' speciale.
Art. 4
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti previsti
dalla presente ordinanza, ed al fine di un miglior raccordo con tutti
gli Enti e le Amministrazioni dello Stato interessati, e' autorizzato
ad avvalersi di un Comitato con funzioni consultive all'uopo
costituito, composto, oltre che dal medesimo Commissario delegato,
anche dal Sindaco del comune dell'Isola del Giglio, dal Prefetto di
Grosseto, da un rappresentante della regione Toscana, da un
rappresentante della provincia di Grosseto, da un rappresentante del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da
un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. Al fine di realizzare efficaci interventi finalizzati al
recupero della nave ed alle conseguenti attivita' di protezione e
tutela dell'ambiente, il Commissario delegato si avvale della
collaborazione di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei quali uno designato dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno
designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno
designato dall'Istituto superiore di sanita', uno designato
dall'Istituto superiore per la ricerca e la tutela ambientale
(ISPRA), uno designato dall'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente Toscana (ARPAT), uno designato dal Registro italiano
navale (RINA), uno designato dal Comandante delle Capitanerie di
Porto, uno designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno,
ed uno designato dal Dipartimento della protezione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il coordinatore del Comitato sara'
individuato dal Commissario delegato tra i vari componenti del
Comitato stesso.
3. Dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Per la partecipazione ai Comitati non sono dovuti ai
componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede nel limite massimo di euro cinque milioni a valere sulle
risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per l'esercizio finanziario 2012 nell'ambito della autorizzazione di
spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che saranno trasferite al Dipartimento della protezione civile e
dalla medesima gestite in contabilita' ordinaria.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2012
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