COSTA-CONCORDIA. Disposizioni urgenti di protezione civile nell'Isola del Giglio. G.U. n. 21 del 26 gennaio 2012.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2012. Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 3998).

Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012.

Art. 1 
  1.  Il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato   Commissario
delegato e provvede: 
    a) al coordinamento degli  interventi  strettamente  connessi  al
superamento del contesto emergenziale; 
    b) al controllo sull'esecuzione  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza e bonifica posti in essere  dai  privati  connessi  con  il
recupero della nave; 
    c) all'intimazione e  diffida  ad  adempiere  nei  confronti  dei
soggetti  responsabili  per  lo  svolgimento  degli   interventi   di
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro  competenza,
all'eventuale  esercizio  del  potere   sostitutivo,   in   caso   di
inadempienza nonche' alla rivalsa per le spese a tal fine sostenute; 
    d) alle eventuali attivita' di  messa  in  sicurezza  e  bonifica
delle aree  pubbliche  o,  comunque,  di  competenza  della  pubblica
amministrazione; 
    e) alla ricognizione dei costi sostenuti  dalle  Amministrazioni,
dagli Enti pubblici e dalle altre strutture  operative  del  Servizio
nazionale della protezione civile intervenute sino all'adozione della
presente ordinanza; 
    f) al controllo che la rimozione del relitto venga effettuata  in
condizioni di sicurezza per la tutela delle matrici ambientali. 
  2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate  al  superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera  di
uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, che  agiscono  sulla
base di specifiche direttive ed indicazioni  impartite  dal  medesimo
Commissario delegato. Al Commissario delegato e ai soggetti attuatori
non spettano compensi. 
  3. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il
Commissario  delegato  opera  nel  rigoroso  rispetto  delle   misure
giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto. 
  4. Per il compimento delle attivita' da porre in  essere  ai  sensi
della presente ordinanza, il Commissario delegato e'  autorizzato  ad
avvalersi di personale gia' in servizio, a qualsiasi  titolo,  presso
il Dipartimento della protezione civile, nonche'  a  costituire,  con
proprio provvedimento, un'apposita struttura di missione composta  da
non piu' di venticinque unita'  di  personale.  Nell'ambito  di  tale
struttura il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi fino  a
cessate esigenze e comunque  non  oltre  la  durata  dello  stato  di
emergenza, nel limite di sei unita', di personale militare  e  civile
appartenente a pubbliche amministrazioni e ad  enti  pubblici,  anche
locali, che viene posto in posizione di comando presso  la  struttura
commissariale previo assenso degli interessati anche in  deroga  alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' nel  rispetto  dei
termini perentori previsti dall'art. 17, comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni di
appartenenza  degli   oneri   relativi   al   trattamento   economico
fondamentale anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 91, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  e
dell'art. 27, comma 1, della  legge  4  novembre  2010,  n.  183.  Al
medesimo personale e' attribuito il trattamento economico  accessorio
previsto per il personale di analoga posizione di stato  in  servizio
presso  il  Dipartimento   della   protezione   civile,   con   oneri
quantificati in euro 165.000,00 posti a carico delle risorse  di  cui
al  successivo  art.  5.  Il  Commissario  delegato   e',   altresi',
autorizzato ad avvalersi fino a cessate esigenze e comunque non oltre
la durata dello stato di emergenza, nel limite di quattro unita',  di
personale con contratto di collaborazione coordinata e  continuativa,
sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed  in  deroga  agli
articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  ed
all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con oneri
quantificati su base annua in complessivi  euro  126.000,00  posti  a
carico delle risorse di cui al successivo art. 5. 
 
Art. 2 
  1. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 
  2.  Il  Commissario  delegato  provvede,   ove   necessario,   alle
occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per  l'attuazione  degli
interventi di cui alla presente ordinanza. 
  3.  Per  l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  alla  presente
ordinanza il Commissario delegato si avvale, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica,  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  che  svolge  le
attivita' di cui al presente comma nell'ambito delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il
Commissario delegato si avvale altresi' dei centri di  competenza  di
cui al decreto del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4324 dell'11 settembre
2007 nonche' di altri Enti e Soggetti a specifica competenza  tecnica
segnalati dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  e  del
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio  e  del  mare,  a
valere sulle risorse indicate nell'art. 5 e fatto  salvo  l'esercizio
del diritto di rivalsa nei confronti  dell'armatore  con  conseguente
versamento delle somme recuperate alla contabilita' speciale.
 
Art. 3 
  1.  Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza  il   Commissario
delegato, ovvero il Soggetto attuatore dallo  stesso  nominato,  sono
autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla  base  di  specifica
motivazione,  a  derogare,  nel  rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: 
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5,  6  comma
2, 7, 8, 11, 13,14, 15 e 19; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40,
41, 42, 117 e 119; 
    decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,  14,
29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62,  63,  64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis,  80,  81,
82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  111,
112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242,
243, nonche' le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  per  la  parte  strettamente
connessa; 
    legge  7  agosto  1990,  n.  241   e   successive   modifiche   e
integrazioni, articoli 2-bis,  7,  8,  9,  10,  10-bis,  14,  14-bis,
14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327  e
successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9,  10,  11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,  22,  22-bis,  52-bis,  ter,
quater, quinquies, sexies, septies, octies e nonies; 
    decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23,  25,  26,  28,  29,
29-ter, 29-quater, 29-quinquies,  29-sexies,  29-septies,  29-octies,
29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58,  59,
60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105,  106,  107,  108,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195,
196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225,
230, 231, dal 239 al 253 e 266; 
    legge 6 dicembre 1991, n. 394, art.  11,  comma  3,  e  norme  di
attuazione del Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano; 
    leggi regionali strettamente connesse alle  legislazione  statale
oggetto di deroga. 
  2.  Il  Commissario  delegato  nell'espletamento  delle  iniziative
previste  dalla  presente  ordinanza,  ove  necessario,  provvede  ad
acquisire,  per  il  tramite  dell'Arpa  Toscana  la  valutazione  di
incidenza  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 357  del  8  settembre  1997.  L'Arpa,  nella  fase  di
svolgimento delle predette iniziative, provvede al monitoraggio delle
attivita' dandone comunicazione alla Commissione europea.  Gli  oneri
derivanti dalle attivita' svolte  dall'Arpa  sono  coperti  a  valere
sulle risorse indicate  nell'art.  5,  fatto  salvo  l'esercizio  del
diritto  di  rivalsa  nei  confronti  dell'armatore  con  conseguente
versamento delle somme recuperate alla contabilita' speciale. 
 
 Art. 4 
 
  1. Il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti previsti
dalla presente ordinanza, ed al fine di un miglior raccordo con tutti
gli Enti e le Amministrazioni dello Stato interessati, e' autorizzato
ad  avvalersi  di  un  Comitato  con  funzioni  consultive   all'uopo
costituito, composto, oltre che dal  medesimo  Commissario  delegato,
anche dal Sindaco del comune dell'Isola del Giglio, dal  Prefetto  di
Grosseto,  da  un  rappresentante  della  regione  Toscana,   da   un
rappresentante della provincia di Grosseto, da un rappresentante  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da
un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 
  2.  Al  fine  di  realizzare  efficaci  interventi  finalizzati  al
recupero della nave ed alle conseguenti  attivita'  di  protezione  e
tutela  dell'ambiente,  il  Commissario  delegato  si  avvale   della
collaborazione di  un  Comitato  tecnico-scientifico,  istituito  con
decreto del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei quali  uno  designato  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno
designato dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  uno
designato  dall'Istituto  superiore   di   sanita',   uno   designato
dall'Istituto  superiore  per  la  ricerca  e  la  tutela  ambientale
(ISPRA), uno  designato  dall'Agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente Toscana (ARPAT), uno designato  dal  Registro  italiano
navale (RINA), uno designato  dal  Comandante  delle  Capitanerie  di
Porto, uno designato  dal  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  del
soccorso pubblico e della difesa civile del  Ministero  dell'interno,
ed uno designato dal Dipartimento della protezione  della  Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri.  Il  coordinatore  del  Comitato  sara'
individuato dal  Commissario  delegato  tra  i  vari  componenti  del
Comitato stesso. 
  3. Dall'applicazione dei commi 1 e  2  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Per la  partecipazione  ai  Comitati  non  sono  dovuti  ai
componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. 
 
 Art. 5 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede nel limite massimo di euro cinque  milioni  a  valere  sulle
risorse finanziarie iscritte nello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
per l'esercizio finanziario 2012 nell'ambito della autorizzazione  di
spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
112, che saranno trasferite al Dipartimento della protezione civile e
dalla medesima gestite in contabilita' ordinaria. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2012 
 
 
       

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