Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. G.U. n. 146 del 25 giugno 2011.



Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 20 giugno 2011. Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3948). Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2011.

Art. 1 
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3869
del 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 1 dell'art. 2 e' cosi sostituito:  «1.  Il  Commissario
delegato  provvede,  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2,  alla
approvazione del progetto  dell'opera.  L'approvazione  del  progetto
preliminare o definitivo, nel suo complesso ovvero per singoli  lotti
funzionali, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali
e  comunali,  costituisce  ove  occorra,  variante   agli   strumenti
urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori, salva l'applicazione  dell'art.  11  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  anche  prima  dell'espletamento   delle
procedure espropriative, che si svolgeranno con i  termini  di  legge
ridotti della meta'.»; 
  b) all'art. 2, comma 2, la frase: «da rendersi entro  venti  giorni
successivi alla Conferenza dei servizi» e' sostituita dalla seguente:
«da rendersi entro venti  giorni  successivi  alla  trasmissione  del
progetto, come modificato all'esito della Conferenza dei servizi»; 
  c) il comma 4 dell'art. 2 e' soppresso; 
  d) all'art. 4, comma 1, dopo le  parole:  «o  delle  regioni»  sono
aggiunte le seguenti: «, anche in posizione di quiescenza» e dopo  le
parole:  «Tale  personale»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «,   ove
necessario,»; 
  e) all'art. 4, comma 4, e' soppresso  il  seguente  periodo:  «Tale
comitato esplica anche le funzioni per il rientro nell'ordinario.». 
 
Art. 2 
1. I commi 2 e 9 dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3926 del 26 febbraio 2011 sono soppressi, e
al comma 5 del medesimo art. 1 le parole: «comma 6»  sono  sostituite
dalle parole: «comma 5». 
 
Art. 3 
1.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  delle   iniziative
necessarie al definitivo superamento del contesto emergenziale di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3734  del
16 gennaio 2009, il Presidente della  Regione  Veneto  -  Commissario
delegato e' autorizzato  ad  utilizzare  le  economie  pari  ad  euro
77.179,05, rivenienti nella contabilita' speciale n. 5313 al medesimo
intestata. 
 
Art. 4 
1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile  2011  sono  aggiunti  i
seguenti commi: 
  «5. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  il
tramite del Soggetto attuatore individuato dal  Commissario  delegato
con decreto n. 2436 del 18 maggio  2011,  provvede,  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 4, all'individuazione e all'organizzazione di
strutture anche temporanee destinate all'accoglienza dei  minori  non
accompagnati, nonche' a garantire copertura finanziaria  degli  oneri
derivanti  dai  trasferimenti  dei  medesimi  minori  dal  luogo   di
rinvenimento   al   comune   di    destinazione    che    provvedera'
all'assistenza. 
6. Il Soggetto attuatore di cui al comma 5 provvede altresi', entro
i limiti delle risorse di cui al  comma  4,  a  rimborsare  le  spese
sostenute  dai  comuni  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2011   per
l'accoglienza  dei  minori  non  accompagnati  provenienti  dal  Nord
Africa. 
7. Il Soggetto attuatore per la gestione delle risorse  di  cui  al
comma 4 e' altresi' autorizzato ad aprire una  apposita  contabilita'
speciale.». 
 
Art. 5 
1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3912 del 22 dicembre  2010  le  parole:  «l'Assessore
regionale  alla  protezione  civile,  in  qualita'   di   Commissario
delegato,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  protezione  civile
regionale, che provvede con i poteri di cui all'art. 6,». 
 
Art. 6 
1. A far data dal 1° luglio 2011 il Provveditore interregionale per
le opere pubbliche per la Campania ed il Molise subentra al  Generale
Roberto  Jucci  nelle  funzioni  di  Commissario  delegato   per   il
superamento dello  stato  d'emergenza  socio-economico-ambientale  in
atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, avvalendosi dei poteri e
delle deroghe previsti dall'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 3270 del 12 marzo  2003  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
2. Il Commissario delegato  provvede  alla  definitiva  ultimazione
delle opere e degli interventi in corso di esecuzione,  nonche'  alla
verifica dei rapporti pendenti di  natura  gestionale,  economica  ed
amministrativa facenti capo alla struttura commissariale. 
3. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative  di
cui ai commi 1 e 2 si avvale del  Soggetto  attuatore  nonche'  delle
unita' di personale e di esperti attualmente assegnate alla struttura
commissariale,  anche  disponendone,  ove  ritenuto  necessario,   la
sostituzione. 
4. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  il  Commissario
delegato si avvale delle risorse finanziarie, assegnate  o  acquisite
ai sensi delle ordinanze indicate in premessa, ed ancora  disponibili
sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 11,
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n.
3270/2003. 
5. Al Commissario delegato, in relazione ai  compiti  conferiti  ai
sensi del presente articolo, e' riconosciuto un compenso annuo pari a
50.000 euro lordi, a carico delle risorse presenti sulla contabilita'
speciale di cui al comma 4. 
 
Art. 7 
1. Al fine di garantire uniformita' nelle  prestazioni  erogate  ai
cittadini provenienti dai paesi del Nord-Africa, di cui  all'art.  1,
comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  del
13 aprile 2001, n. 3933 e la piu' ampia accoglienza degli stessi  nel
territorio regionale, i Soggetti attuatori, di cui all'art. 1,  comma
4 dell'ordinanza medesima sono autorizzati a  stipulare  contratti  o
convenzioni,   con   soggetti   pubblici   o    privati,    all'esito
dell'esperimento di apposite ricerche di mercato, in cui venga  anche
valutata l'eventuale esperienza pregressa nel settore dei richiedenti
asilo garantendo servizi equivalenti a quelli previsti dal capitolato
d'appalto del Ministero dell'Interno per la gestione  dei  Centri  di
Assistenza Richiedenti Asilo (CARA), o con il Manuale  operativo  per
l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e  integrazione
per richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.).
Tali attivita'  sono  espletate  compatibilmente  con  la  situazione
emergenziale in atto. 
2. Per l'attivita' di monitoraggio e di riscontro dei servizi  resi
in convenzione e per la liquidazione  dei  relativi  corrispettivi  i
Soggetti attuatori potranno avvalersi anche degli enti locali nel cui
territorio sono collocate le strutture o di altri enti qualificati. 
3. Ai  fini  della  determinazione  dei  corrispettivi  i  Soggetti
attuatori non possono superare l'importo omnicomprensivo  giornaliero
di  euro  46,00  pro-capite,   salvo   situazioni   eccezionali,   da
autorizzarsi preventivamente da parte del Commissario delegato. 
4.  In  relazione  all'esigenza   di   favorire   la   piu'   ampia
distribuzione  nel  territorio  dei  cittadini  richiedenti  asilo  i
Soggetti  attuatori,  di  cui  al  comma  1,   sono   autorizzati   a
corrispondere, in relazione ai posti effettivamente convenzionati con
le strutture, l'importo  fisso  giornaliero  procapite,  per  ciascun
richiedente asilo, cosi determinato: fino a 40 posti euro 8, da 41  a
70 posti euro 7, da 71 posti a 120 posti euro 6 e da oltre 121  posti
euro  5,  indipendentemente   dall'effettivo   utilizzo   del   posto
convenzionato. Gli importi relativi ai posti utilizzati sono  portati
in detrazione. 
5. Nel caso in cui la convenzione sia stipulata con soggetti  privi
di partita iva il corrispettivo convenuto si intende erogato a titolo
di contributo. 
6. Al fine di assicurare l'accoglienza e l'assistenza dei  migranti
o profughi provenienti dai Paesi del Nord Africa collocati  presso  i
Centri governativi, i Prefetti sono autorizzati a stipulare, fino  al
termine dello stato  di  emergenza,  atti  aggiuntivi  rispetto  alle
convenzioni in essere per potenziare la ricettivita' e  garantire  la
fornitura dei servizi. Gli atti necessari sono adottati in virtu' dei
poteri e delle  deroghe  previste  dall'art.  4,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n.  3924,
ed in  coerenza  con  le  indicazioni  del  Commissario  delegato.  I
Prefetti trasmettono al Soggetto attuatore  di  cui  al  comma  1  le
fatture  relative  ai  suddetti  maggiori  oneri,   corredate   della
dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, del visto  di
liquidazione e di ogni altro documento necessario al pagamento. 
7. I Soggetti attuatori di  cui  al  comma  1  sono  autorizzati  a
stipulare apposite polizze assicurative per la  copertura  dei  danni
eventualmente provocati alle strutture deputate  all'accoglienza  dei
migranti e profughi. 
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  carico
delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui  all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011. 
 
Art. 8 
1. Al fine di  soddisfare  le  maggiori  esigenze  derivanti  dalla
necessita' di fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3918  del  18  gennaio
2011, il Commissario delegato e' autorizzato  ad  assumere  personale
tecnico-amministrativo con contratto di collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite complessivo di  quattro  unita',  nonche'  a
stipulare un contratto di consulenza professionale, avvalendosi delle
deroghe di cui all'art. 6 e con oneri  posti  a  carico  dell'art.  7
della  medesima  ordinanza.  Il  Commissario  delegato  puo'  inoltre
avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente,  di  personale  di
Amministrazioni ed Enti pubblici, nel limite  complessivo  di  cinque
unita', che viene posto in posizione di comando o di distacco  presso
l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni 15
dalla richiesta. 
2. Il  comma  6  dell'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n.  3531  del  7  luglio  2006,  e  successive
modifiche ed integrazioni, e' soppresso. 
3. All'art. 6  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e' aggiunta la seguente  alinea:
«- art. 7 del decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e  successive
modificazioni.». 
4. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3531 del 7 luglio 2006,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, le  frasi:  «della  provincia  e  del  comune  di  Vibo
Valentia» e: «per  ciascuna  delle  predette  amministrazioni»,  sono
soppresse. 
 
Art. 9 
1. All'art. 5  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 e' inserito il  seguente  comma:
«6. Per consentire il ritorno alle normali  condizioni  di  vita  dei
soggetti residenti in abitazioni oggetto di  ordinanza  sindacale  di
sgombero che hanno subito  un  grave  pregiudizio  economico  per  la
perdita dei beni ubicati nelle predette  abitazioni,  il  Commissario
delegato e' autorizzato ad erogare un  contributo  fino  al  75%  del
danno subito dai beni mobili registrati e non  registrati,  entro  il
limite massimo di 5.000,00 euro, anche in anticipazione,  sulla  base
delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di  rottamazione,
sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al
recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso,
per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci  e  percentuali
di contribuzione, criteri di  priorita'  e  modalita'  attuative  che
saranno  fissate  dal  Commissario   delegato   stesso   con   propri
provvedimenti.  Ai  relativi  oneri,  nel  limite  massimo  di   euro
220.000,00, si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art.  8,
comma 1.».
 
Art. 10 
1. Per consentire il  ripristino  dell'attraversamento  ferroviario
demolito in conseguenza dell'esplosione e dell'incendio  verificatisi
in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria  di  Viareggio,  in
provincia di Lucca, il Commissario delegato di cui all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3800 del  6  agosto  2009  e
successive modificazioni  provvede  a  realizzare  un  sottopassaggio
ferroviario. 
2. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  a  valere  sulle
risorse  disponibili  nella  contabilita'   speciale   intestata   al
Commissario  delegato,  nel  limite  massimo   di   spesa   di   euro
4.300.000,00.  
 
Art. 11 
1. Il Presidente della provincia di Pescara e' nominato Commissario
delegato  in  sostituzione  dell'Architetto  Adriano  Goio   per   la
realizzazione, in termini  di  somma  urgenza,  degli  interventi  da
eseguirsi  nell'area  del  porto  di  Pescara  di  cui  all'art.   10
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932  del
7 aprile 2011. 
2. Per l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata
al Presidente della provincia di Pescara - Commissario delegato. 
3. Al comma  1  dell'art.  10  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  n.  3932  del  7  aprile  2011,  le  parole
«avvalendosi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per il Lazio,  l'Abruzzo  e  la  Sardegna  in  qualita'  di  Soggetto
attuatore» e le parole «dei medesimi» sono soppresse. 
4.  Il  Commissario  delegato   provvede   all'espletamento   delle
attivita' di cui  al  comma  1  avvalendosi  anche  della  Fondazione
dell'Universita' degli  Studi  di  L'Aquila  e  del  Dipartimento  di
Ingegneria   delle   Strutture,   delle   Acque   e    del    Terreno
dell'Universita' dell'Aquila,  nonche'  degli  Uffici  Tecnici  della
Provincia  di   Pescara   nell'ambito   delle   risorse   finanziarie
disponibili. 
La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
 
Roma, 20 giugno 2011 

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