Ordinanza del Pres. del Consiglio. Disciplina dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. G.U. n. 56 del 07 marzo 2012.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 febbraio 2012.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 4007). Gazzetta Ufficiale n. 56 del 07 marzo 2012.
Art. 1 
  1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi
di  prevenzione  del  rischio  sismico,  previsti  dall'art.  11  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2011. 
  2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante
della presente ordinanza. 
  3. Aspetti  di  maggior  dettaglio  concernenti  le  procedure,  la
modulistica e  gli  strumenti  informatici  necessari  alla  gestione
locale  e  complessiva  degli  interventi  previsti  nella   presente
ordinanza potranno essere specificati in appositi  decreti  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile. 
 Art. 2 
  1.  La  somma  disponibile  per  l'anno  2011  e'  utilizzata   per
finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art.
16: 
  a) indagini di microzonazione sismica; 
  b)  interventi   strutturali   di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione, degli edifici di interesse strategico  e  delle  opere
infrastrutturali la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione  civile  e
degli edifici  e  delle  opere  che  possono  assumere  rilevanza  in
relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  20  marzo
2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in  materia,  di  proprieta'
pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche'
per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione  di
quegli edifici che  nei  piani  di  emergenza  di  protezione  civile
ospitano funzioni strategiche; 
  c)  interventi   strutturali   di   rafforzamento   locale   o   di
miglioramento   sismico,   o,   eventualmente,   di   demolizione   e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4; 
  d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione  del
rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di  elevata
vulnerabilita'  ed  esposizione,  anche  afferenti   alle   strutture
pubbliche  a  carattere  strategico  o  per  assicurare  la  migliore
attuazione dei piani di  protezione  civile.  L'individuazione  degli
interventi  finanziabili  e'  effettuata   dal   Dipartimento   della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
sentito il Presidente della regione interessata. 
  2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere  destinati  ad
edifici o ad  opere  situati  in  comuni  nei  quali  l'accelerazione
massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2  sia  inferiore  a
0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi
di non classificazione sismica dei comuni  con  ag  non  inferiore  a
0,125  g.  Possono  essere  finanziati  anche  edifici  ed  opere  di
interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria,  a
condizione  che  l'amplificazione  sismica   nel   sito   dell'opera,
dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale  effettuati
ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con  decreto
ministeriale 14 gennaio  2008  e  relativa  circolare,  determini  un
valore massimo di accelerazione a terra di progetto S a g maggiore di
0,125 g. 
  3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto  di  interventi
strutturali gia' eseguiti, o in  corso  alla  data  di  pubblicazione
della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche per la stessa finalita'. 
  4. I contributi di cui alla lettera c) del  comma  1  sono  erogati
solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di  cui  all'art.
51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001,  n.
380 nei quali, alla data di pubblicazione della  presente  ordinanza,
oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita'  immobiliari
sono  destinati  a  residenza  stabile  e  continuativa   di   nuclei
familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione  o
attivita' produttiva. 
  5. Le regioni attivano per l'annualita' 2011, con le  modalita'  di
cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui  alla  lettera  c)
del comma 1,  in  misura  minima  del  20%  e  massima  del  40%  del
finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16,  comma
1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla  lettera
c) del comma 1, le regioni che fruiscono di  un  finanziamento,  come
sopra definito, inferiore a 2.000.000 €. 
  6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione,  anche
con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione
dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli  enti
locali  interessati  possono  utilizzare  fino  al  2%  della   quota
assegnata. 
Art. 3 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le  regioni  sulla
base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri
riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e
rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di
competenza di cui alla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 24 febbraio 2004. 
  2. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2,  comma  1,
lettera a). 
  3. Le regioni predispongono i programmi per la realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti  i  comuni
interessati che trasmettono una proposta di priorita'  degli  edifici
ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione  del
decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione
delle  risorse,  di  cui  al  comma  1  nella   Gazzetta   Ufficiale,
individuando gli interventi, le modalita' e i tempi di attuazione nel
rispetto della presente ordinanza. 
  4. La  quota  del  Fondo  per  i  contributi  degli  interventi  di
prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del
presente provvedimento per le province autonome di Trento e  Bolzano,
e' acquisita al bilancio dello Stato, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  5. Le regioni trasmettono al Dipartimento della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i  programmi  di  cui  al
comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione
 Art. 4 
  1.  Nel  caso  di  interventi  su  strutture  o  infrastrutture  di
proprieta' pubblica o nel caso di interventi su edifici privati  sono
considerati elementi di  priorita',  la  posizione  dell'edificio  in
prospicienza di una via di  fuga  prevista  nel  piano  di  emergenza
provinciale o comunale per il rischio  sismico  o  vulcanico,  oppure
l'appartenenza all'infrastruttura a servizio  della  via  di  fuga  o
ancora l'interferenza con essa. 
  2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di  fuga  se  la
facciata sulla via di fuga  ha  altezza  superiore  al  doppio  della
distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga. 
 Art. 5 
  1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art.
16 e' destinato allo svolgimento di studi di  microzonazione  sismica
almeno di livello 1, da eseguirsi con  le  finalita'  definite  negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»  approvati  dalla
Conferenza delle regioni e delle province  autonome  il  13  novembre
2008. 
  2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse  stanziate
all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi,  nel
limite delle risorse disponibili, alle regioni ed  agli  enti  locali
previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 40% del
costo degli studi di microzonazione. 
  3. Le regioni, sentiti gli enti  locali  interessati,  con  proprio
provvedimento individuano i territori nei  quali  e'  prioritaria  la
realizzazione degli studi di cui al  comma  1  e  lo  trasmettono  al
Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono
definite le condizioni minime necessarie per la  realizzazione  degli
studi di microzonazione sismica avuto riguardo  alla  predisposizione
ed attuazione degli  strumenti  urbanistici  e  sono  individuate  le
modalita' di recepimento degli studi di microzonazione sismica  negli
strumenti urbanistici vigenti. 
  4. Sono escluse dall'esecuzione  della  microzonazione  sismica  le
zone che incidono su  Aree  naturali  protette,  Siti  di  importanza
comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a
verde pubblico di grandi dimensioni, come  indicate  nello  strumento
urbanistico generale che: 
    a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza; 
  b) non presentano nuove  edificazioni  di  manufatti  permanenti  o
interventi su quelli gia' esistenti; 
  c) rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano  per  l'assetto
idrogeologico (PAI). 
  5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi
del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di  modeste
dimensioni  e  strettamente  connessi  alla  fruibilita'  delle  aree
stesse, non determina la necessita'  di  effettuare  le  indagini  di
microzonazione sismica. 
  6.  Gli  «Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione   sismica»
costituiscono  il  documento  tecnico  di  riferimento.  Al  fine  di
pervenire a risultati omogenei, gli standard di  rappresentazione  ed
archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica  gia'
predisposti dalla Commissione tecnica di  cui  al  comma  7,  vengono
aggiornati dalla Commissione tecnica stessa. 
  7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi
di cui al presente articolo,  sono  garantiti,  in  attuazione  degli
«Indirizzi  e  criteri  per   la   microzonazione   sismica»,   dalla
Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3907/2010,  istituita  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011.
La Commissione tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
puo' fruire del supporto del C.N.R. attraverso  apposita  convenzione
con il Dipartimento della protezione civile  e  con  oneri  a  carico
delle risorse di cui all'art. 16, comma 1 riguardanti  l'acquisto  di
beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui alla
presente ordinanza. 
Art. 6 
  1. Le regioni per gli ambiti di propria  competenza  predispongono,
entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  del  Capo
Dipartimento della protezione civile di ripartizione  delle  risorse,
di cui all'art. 3, comma 1,  le  specifiche  di  realizzazione  degli
studi, sentiti  gli  enti  locali,  e  le  inviano  alla  Commissione
tecnica. 
  2. Le regioni, nei  successivi  sessanta  giorni,  provvedono  alla
selezione  di  soggetti  realizzatori  dei  progetti  di   studi   di
microzonazione sismica nelle aree interessate  di  cui  al  comma  3,
dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui  all'art.  18,  e
definiscono i tempi di  realizzazione  degli  elaborati  finali,  che
comunque non potranno essere superiori a 180 giorni. 
  3. Gli  enti  locali  si  adoperano  per  favorire  tecnicamente  e
logisticamente le indagini sul  territorio,  fornendo  tutti  i  dati
utili agli studi. 
  4. Le regioni informano la Commissione tecnica di cui  all'art.  5,
comma 7, sull'avanzamento degli studi. 
  5. Le regioni certificano, entro sessanta  giorni  dal  ricevimento
degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e  delle
eventuali analisi di cui all'art. 18,  che  i  soggetti  realizzatori
abbiano rispettato le  specifiche  definite  dalle  regioni  e  dagli
«Indirizzi e criteri  per  la  microzonazione  sismica»,  nonche'  le
ulteriori  clausole  contrattuali,  ne   danno   comunicazione   alla
Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali. 
  6. La Commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche  o
approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art.
18,  comunicati  e  certificati  dalle  regioni,  che  ne  assicurano
l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta. 
  7. Le regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera
definitiva  gli  studi  effettuati  redigendo   un   certificato   di
conformita', a seguito del quale viene erogato il saldo. 
Art. 7 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2,
l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento  degli  studi  di
microzonazione sismica e' riportata in tabella 1,  in  ragione  della
popolazione residente sul territorio comunale secondo  l'ultimo  dato
ISTAT  disponibile  alla  data  di   pubblicazione   della   presente
ordinanza. Il contributo di 21.600,00  euro  si  applica  anche  alle
circoscrizioni con  piu'  di  100.000  abitanti.  I  sotto  riportati
importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art.  5,  comma
2. 
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5 comma  2,
l'entita' dei contributi massimi  per  lo  svolgimento  di  studi  di
microzonazione sismica di livello  3  e'  doppia  rispetto  a  quella
riportata nella tabella  1,  qualora  sussistano  tutte  le  seguenti
condizioni: 
    a) nel comune oggetto degli studi e'  gia'  stato  effettuato  lo
studio  di  microzonazione  sismica  di  livello  1   ed   e'   stato
certificato, o e' in corso di certificazione secondo le modalita'  di
cui all'art. 6; 
    b) nel comune oggetto  degli  studi  e'  stata  verificata  dalla
regione l'impossibilita' di applicare il livello 2; 
    c) su almeno il 30% dei comuni della  regione,  come  individuati
dall'art.  2,  comma  2,  sono  stati   effettuati   gli   studi   di
microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati  certificati,
o sono in corso  di  certificazione,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 6. 
  3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere
svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica  1  e
prioritariamente nell'insediamento storico. 
  4. Nei comuni nei quali vengono svolti gli studi di  microzonazione
sismica di livello  3  e'  obbligatoria  l'analisi  della  Condizione
limite per l'emergenza, da effettuare secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 18. 
 Art. 8 
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale  o  di  miglioramento
sismico,  o,   eventualmente,   di   demolizione   e   ricostruzione,
destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il
costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture
e degli impianti strettamente  connessi  all'esecuzione  delle  opere
infrastrutturali, e' determinato nella seguente misura massima: 
  a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni  metro  cubo  di  volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 300  euro  per  ogni  metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; 
  b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro  cubo  di  volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 450  euro  per  ogni  metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi; 
  c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per  ogni  metro  cubo  di
volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600  euro  per  ogni
metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi. 
 Art. 9 
  1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto  del  contributo
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella  fattispecie
definita come «riparazioni o interventi locali» nelle  vigenti  norme
tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti  di
singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di
fragilita' e/o innesco di collassi locali. 
  2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui  al  comma  1  gli
interventi: 
  a)  volti  ad  aumentare  la  duttilita'  e/o   la   resistenza   a
compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture  in
cemento armato; 
  b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o  di  loro
porzioni nelle strutture  in  muratura,  eliminare  le  spinte  o  ad
aumentare la duttilita' di elementi murari; 
  c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali
tamponature, sporti, camini, cornicioni  ed  altri  elementi  pesanti
pericolosi in caso di caduta. 
  3. Per gli interventi di  rafforzamento  locale,  per  i  quali  le
vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione  dell'incremento
di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si  opera,
e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che  il
comportamento  strutturale  della  parte  di  edificio  su   cui   si
interviene non sia variato in  modo  significativo  dagli  interventi
locali e che l'edificio  non  abbia  carenze  gravi  non  risolvibili
attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali  da  non
consentire di conseguire un effettivo beneficio  alla  struttura  nel
suo complesso. 
  4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le  vigenti
norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e  dopo
l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore  minimo  del
rapporto capacita'/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento  della
capacita'   non   inferiore   al   20%   di   quella   corrispondente
all'adeguamento sismico. 
  5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono  restituire
edifici conformi alle norme tecniche e  caratterizzati  dagli  stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il  caso  in  cui
siano consentiti interventi di sostituzione edilizia. 
  6. Tutti gli interventi devono rispettare le  condizioni  contenute
nell'art. 11, comma 1 della presente ordinanza. 
 Art. 10 
  1. La selezione degli interventi e' affidata alle regioni,  secondo
i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle  verifiche
tecniche  eseguite  ai  sensi  dell'ordinanza  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni  assicurano
l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite. 
  2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' pari ad  una  quota  del  costo
convenzionale di  intervento  dipendente  dall'esito  della  verifica
tecnica, espresso in termini di rapporto  fra  capacita'  e  domanda,
secondo il  criterio  di  seguito  riportato.  Piu'  in  particolare,
definito con  αSLV  il  rapporto  capacita'/domanda  che  esprime  il
livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia  della
vita, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime  il  livello
di adeguatezza rispetto allo stato limite  di  danno,  riscontrati  a
seguito della verifica sismica  svolta  in  accordo  con  la  vigente
normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a: 
  100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2; 
  0% del costo convenzionale se α > 0,8; 
  [(380-400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤ 0,8. 
  Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso  di
collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche. 
  3. I valori di  α  devono  essere  coerenti  con  la  pericolosita'
attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008
ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  28
aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche
effettuati con riferimento alla pericolosita'  sismica  recata  dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.
3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso
procedure semplificate, che tengano conto  del  valore  dell'ordinata
spettrale riferita al  periodo  proprio  al  quale  e'  associata  la
massima massa partecipante della costruzione. 
 Art. 11 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  1  e  2,  i
contributi di cui all'art. 2, comma 1,  sub  b)  non  possono  essere
concessi per interventi  su  edifici  ricadenti  in  aree  a  rischio
idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di  rudere  o
abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il  1984,  a  meno
che la classificazione simica non sia stata  successivamente  variata
in senso sfavorevole. 
  2. Per gli  interventi  di  rafforzamento  locale  su  edifici,  la
verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art.
9  puo'  essere  considerata  soddisfatta  se   l'edificio   rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla
presente ordinanza. 
 Art. 12 
  1. Per gli interventi di rafforzamento locale  o  di  miglioramento
sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari
dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il  contributo
per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima  e
deve  essere  destinato  unicamente  agli  interventi   sulle   parti
strutturali: 
  a) rafforzamento locale:  100  euro  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 20.000  euro  massimo  per  ogni  unita'
abitativa e 10.000 euro per altre unita' immobiliari; 
  b) miglioramento sismico: 150  euro  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 30.000  euro  massimo  per  ogni  unita'
abitativa e 15.000 euro per altre unita' immobiliari; 
  c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di
superficie  lorda  coperta  complessiva  di  edificio   soggetta   ad
interventi, con il limite di 40.000  euro  massimo  per  ogni  unita'
abitativa e 20.000 euro per altre unita' immobiliari. 
Art. 13 
  1.  Per  gli  interventi  di  rafforzamento  locale  sugli  edifici
privati, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9  ed
11. 
  2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare
che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una  soglia  minima  del
rapporto capacita'/domanda pari al 60%, e comunque un  aumento  della
stessa non inferiore al 20%  di  quella  del  livello  corrispondente
all'adeguamento sismico. 
  3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono  restituire
edifici conformi alle norme tecniche e  caratterizzati  dagli  stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il  caso  in  cui
siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di  sostituzione
edilizia. 
Art. 14 
  1. La ripartizione dei contributi di cui all'art. 12 fra le regioni
si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2. 
  2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano
i comuni su cui attivare i contributi di cui  all'art.  12,  d'intesa
con i comuni interessati. 
  3. I comuni predispongono i bandi di cui  al  comma  5  nei  limiti
delle risorse ripartite ai sensi del comma 2. 
  4.  Le  richieste  di  contributo  sono  registrate  dai  comuni  e
trasmesse alle  regioni  che  provvedono  ad  inserirle  in  apposita
graduatoria di priorita' tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di
struttura, anno  di  realizzazione,  occupazione  giornaliera  media,
classificazione sismica e pericolosita' sismica, eventuali  ordinanze
di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate  da  gravi
deficienze  statiche  e  non  antecedenti  1  anno  dalla   data   di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3.  Le
richieste  sono  ammesse  a  contributo  fino  all'esaurimento  delle
risorse ripartite di cui al comma 2. 
  5. A tal fine i  comuni  provvedono  a  pubblicizzare  l'iniziativa
mediante l'affissione del bando nell'Albo pretorio  e  sul  sito  Web
istituzionale  del  comune,  chiedendo  ai  cittadini  che  intendono
aderire  all'iniziativa  di  presentare  la  richiesta  di  incentivo
secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di
sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello
stesso nell'Albo pretorio. 
  6. La  regione  formula  e  rende  pubblica  la  graduatoria  delle
richieste  entro  240  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di ripartizione delle
risorse: i soggetti collocati utilmente  nella  predetta  graduatoria
devono  presentare  un  progetto  di   intervento   sottoscritto   da
professionista  abilitato  ed  iscritto  all'Albo,  coerente  con  la
richiesta presentata, entro il termine  di  novanta  giorni  per  gli
interventi di rafforzamento locale e di centottanta  giorni  per  gli
interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.  I
progetti sono sottoposti allo sportello  unico  del  comune  o  degli
uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso  di
costruire e per il controllo. 
  7. Per i progetti e gli interventi si  applicano  le  procedure  di
controllo e vigilanza  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380 del 2001. 
  8. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data  nella
quale viene comunicata l'approvazione del  progetto  e  del  relativo
contributo e devono essere completati entro 270,  360  o  450  giorni
rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento  o
di demolizione  e  ricostruzione;  il  completamento  dei  lavori  e'
certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune  al  fine
dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle
procedure di cui al comma 9. 
  9. In allegato 6 sono  riportate  indicazioni  di  massima  per  la
definizione degli edifici  e  per  le  procedure  di  erogazione  dei
contributi.
Art. 15 
  10. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi  di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere  revocati
dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite  ai
sensi della presente ordinanza non  vengano  impegnate  entro  dodici
mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine  le  regioni  comunicano
annualmente  al  Dipartimento  della  protezione  civile   l'avvenuto
impegno  o  utilizzazione  delle  risorse  stanziate   per   ciascuna
annualita' con i relativi interventi effettuati.  Le  somme  revocate
possono  essere  utilizzate,  solo  per  l'annualita'  seguente,  per
ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c),  comma
1 dell'art. 2. 
 Art. 16 
  1. Per l'annualita' 2011 si provvede utilizzando le risorse -  pari
a 145,100 milioni di euro - di cui all'art. 11 del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: 
  a) art. 2, comma 1, lettera a): 10 milioni di euro; 
  b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 130 milioni di euro; 
  c) art. 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro; 
  d) per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile
di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita'  di  cui
alla  presente  ordinanza:  1.100.000  di  euro,   anche   attraverso
specifica convenzione  con  uno  o  piu'  centri  di  competenza  del
Dipartimento di protezione civile. 
  2. Il Dipartimento della protezione civile,  l'ANCI  e  le  regioni
definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente  ordinanza
gli strumenti informatici di gestione della stessa. 
 Art. 17 
  1. Le regioni definiscono per  ciascuno  studio  di  microzonazione
sismica di livello 1 se,  in  caso  di  futuro  approfondimento,  sia
possibile  utilizzare  gli  abachi  dei  fattori  di   amplificazione
riportati negli indirizzi e criteri per  la  microzonazione  sismica,
ovvero sia necessario  ricorrere  ad  abachi  regionali,  ovvero  sia
necessario intraprendere studi di livello 3. 
  2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli  abachi  nazionali
riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione  sismica»,
per   comporre    gli    abachi    regionali    per    amplificazioni
litostratigrafiche  o  verificare  gli  abachi  regionali  esistenti,
possono impiegare, nell'ambito del finanziamento  assegnato,  risorse
fino ad un massimo di 30.000 euro, a condizione  che  la  popolazione
dei comuni ove siano stati effettuati  studi  di  microzonazione  del
livello 1, costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui
all'allegato 7. 
  3. Le risorse complessivamente  assegnate,  di  cui  al  precedente
comma, possono essere  integrate  con  quelle  di  cui  al  comma  2,
dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le  condizioni
previste nei suddetti articoli. 
  4. Le regioni inviano alla Commissione  tecnica  il  programma  per
comporre    gli    abachi    regionali    per    le    amplificazioni
litostratigrafiche o per verificare gli  abachi  regionali  esistenti
nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi
di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e'
possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi. 
 Art. 18 
  1. Al fine di realizzare una  maggiore  integrazione  delle  azioni
finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le
iniziative volte al miglioramento della gestione delle  attivita'  di
emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto.  A  tale
scopo, se gli studi di cui al comma 1 dell'art. 5  sono  accompagnati
dall'analisi  della   Condizione   limite   per   l'emergenza   (CLE)
dell'insediamento urbano, di cui ai  successivi  commi  del  presente
articolo, il cofinanziamento,  di  cui  all'art.  5,  comma  2  della
presente ordinanza, puo' essere ridotto fino al 25% del  costo  degli
studi di microzonazione e  contestualmente  aumentato  il  contributo
statale secondo la tabella di cui al comma 6 del  presente  articolo,
nel limite complessivo delle risorse di cui  all'art.  16,  comma  1,
destinate alle indagini di microzonazione sismica. 
  2. Si  definisce  come  Condizione  limite  per  l'emergenza  (CLE)
dell'insediamento urbano quella  condizione  al  cui  superamento,  a
seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con
il  verificarsi  di  danni  fisici  e  funzionali  tali  da  condurre
all'interruzione  delle  quasi  totalita'   delle   funzioni   urbane
presenti,  compresa  la  residenza,  l'insediamento  urbano  conserva
comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle
funzioni  strategiche  per  l'emergenza,  la  loro  accessibilita'  e
connessione con il contesto territoriale. 
  3. Le regioni, nel provvedimento di cui al  comma  3  dell'art.  5,
individuano  i  territori  nei  quali  effettuare  le  analisi  della
Condizione limite per l'emergenza (CLE)  dell'insediamento  urbano  e
determinano  le  modalita'  di  recepimento  di  tali  analisi  negli
strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti. 
  4.  Al  fine  di  conseguire  risultati  omogenei,  la  Commissione
tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n.  3907/2010,  integra  gli  standard  di
rappresentazione  ed  archiviazione  informatica   degli   studi   di
microzonazione  sismica  con  gli  standard   per   l'analisi   della
Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento  urbano  di
cui al precedente comma 2. 
  5.  L'analisi  della  Condizione  limite  per   l'emergenza   (CLE)
dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la  modulistica
predisposta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e  8
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010
ed emanata con apposito  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile. Tale analisi comporta: 
  a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono  le
funzioni strategiche per l'emergenza; 
  b) l'individuazione delle infrastrutture  di  accessibilita'  e  di
connessione con il contesto territoriale, degli  oggetti  di  cui  al
punto a) e gli eventuali elementi critici; 
  c) l'individuazione degli aggregati  strutturali  e  delle  singole
unita' strutturali che possono interferire con le  infrastrutture  di
accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale. 
  6. L'entita' dei contributi massimi, in ragione  della  popolazione
residente  sul  territorio  comunale  secondo  l'ultimo  dato   ISTAT
disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza,  per
lo svolgimento degli studi di  microzonazione  sismica,  accompagnati
dall'analisi  della   Condizione   limite   per   l'emergenza   (CLE)
dell'insediamento urbano, e' riportata nella tabella 2. Il contributo
di 30.000,00 euro si applica anche alle circoscrizioni  con  piu'  di
100.000 abitanti. Gli importi di seguito indicati non comprendono  il
cofinanziamento di cui al comma 1. 
  7. Le attivita' derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo
sono svolte nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 febbraio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

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