Ordinanza del Pres. del Consiglio. Disciplina dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico. G.U. n. 56 del 07 marzo 2012.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 febbraio 2012.
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 4007). Gazzetta Ufficiale n. 56 del 07 marzo 2012.
Art. 1
1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi
di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2011.
2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante
della presente ordinanza.
3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la
modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione
locale e complessiva degli interventi previsti nella presente
ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
Art. 2
1. La somma disponibile per l'anno 2011 e' utilizzata per
finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art.
16:
a) indagini di microzonazione sismica;
b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e
degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprieta'
pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche'
per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di
quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile
ospitano funzioni strategiche;
c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e
ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;
d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del
rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata
vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture
pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore
attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli
interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentito il Presidente della regione interessata.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad
edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione
massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a
0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi
di non classificazione sismica dei comuni con ag non inferiore a
0,125 g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di
interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a
condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera,
dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati
ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto
ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un
valore massimo di accelerazione a terra di progetto S a g maggiore di
0,125 g.
3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono
essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi
strutturali gia' eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione
della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche per la stessa finalita'.
4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati
solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art.
51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza,
oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita' immobiliari
sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei
familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o
attivita' produttiva.
5. Le regioni attivano per l'annualita' 2011, con le modalita' di
cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c)
del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del
finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma
1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera
c) del comma 1, le regioni che fruiscono di un finanziamento, come
sopra definito, inferiore a 2.000.000 €.
6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche
con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione
dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti
locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota
assegnata.
Art. 3
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le regioni sulla
base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri
riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosita' e
rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di
competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 febbraio 2004.
2. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a).
3. Le regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni
interessati che trasmettono una proposta di priorita' degli edifici
ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione del
decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione
delle risorse, di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale,
individuando gli interventi, le modalita' e i tempi di attuazione nel
rispetto della presente ordinanza.
4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di
prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del
presente provvedimento per le province autonome di Trento e Bolzano,
e' acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma
109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di cui al
comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione
Art. 4
1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di
proprieta' pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono
considerati elementi di priorita', la posizione dell'edificio in
prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza
provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure
l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o
ancora l'interferenza con essa.
2. Un edificio e' ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la
facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della
distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
Art. 5
1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art.
16 e' destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica
almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalita' definite negli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre
2008.
2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate
all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel
limite delle risorse disponibili, alle regioni ed agli enti locali
previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 40% del
costo degli studi di microzonazione.
3. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio
provvedimento individuano i territori nei quali e' prioritaria la
realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al
Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono
definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli
studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione
ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le
modalita' di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli
strumenti urbanistici vigenti.
4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le
zone che incidono su Aree naturali protette, Siti di importanza
comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a
verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento
urbanistico generale che:
a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di
pubblicazione della presente ordinanza;
b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o
interventi su quelli gia' esistenti;
c) rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano per l'assetto
idrogeologico (PAI).
5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi
del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste
dimensioni e strettamente connessi alla fruibilita' delle aree
stesse, non determina la necessita' di effettuare le indagini di
microzonazione sismica.
6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»
costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di
pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed
archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica gia'
predisposti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7, vengono
aggiornati dalla Commissione tecnica stessa.
7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi
di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», dalla
Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, istituita dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011.
La Commissione tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
puo' fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposita convenzione
con il Dipartimento della protezione civile e con oneri a carico
delle risorse di cui all'art. 16, comma 1 riguardanti l'acquisto di
beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui alla
presente ordinanza.
Art. 6
1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono,
entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo
Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse,
di cui all'art. 3, comma 1, le specifiche di realizzazione degli
studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla Commissione
tecnica.
2. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla
selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di
microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3,
dell'art. 5, nonche' delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e
definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che
comunque non potranno essere superiori a 180 giorni.
3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e
logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati
utili agli studi.
4. Le regioni informano la Commissione tecnica di cui all'art. 5,
comma 7, sull'avanzamento degli studi.
5. Le regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento
degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle
eventuali analisi di cui all'art. 18, che i soggetti realizzatori
abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli
«Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», nonche' le
ulteriori clausole contrattuali, ne danno comunicazione alla
Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.
6. La Commissione tecnica puo' richiedere chiarimenti, modifiche o
approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art.
18, comunicati e certificati dalle regioni, che ne assicurano
l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.
7. Le regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera
definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di
conformita', a seguito del quale viene erogato il saldo.
Art. 7
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2,
l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di
microzonazione sismica e' riportata in tabella 1, in ragione della
popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato
ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente
ordinanza. Il contributo di 21.600,00 euro si applica anche alle
circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. I sotto riportati
importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma
2.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5 comma 2,
l'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di
microzonazione sismica di livello 3 e' doppia rispetto a quella
riportata nella tabella 1, qualora sussistano tutte le seguenti
condizioni:
a) nel comune oggetto degli studi e' gia' stato effettuato lo
studio di microzonazione sismica di livello 1 ed e' stato
certificato, o e' in corso di certificazione secondo le modalita' di
cui all'art. 6;
b) nel comune oggetto degli studi e' stata verificata dalla
regione l'impossibilita' di applicare il livello 2;
c) su almeno il 30% dei comuni della regione, come individuati
dall'art. 2, comma 2, sono stati effettuati gli studi di
microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati certificati,
o sono in corso di certificazione, secondo le modalita' di cui
all'art. 6.
3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere
svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e
prioritariamente nell'insediamento storico.
4. Nei comuni nei quali vengono svolti gli studi di microzonazione
sismica di livello 3 e' obbligatoria l'analisi della Condizione
limite per l'emergenza, da effettuare secondo le modalita' di cui
all'art. 18.
Art. 8
1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento
sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione,
destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il
costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture
e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere
infrastrutturali, e' determinato nella seguente misura massima:
a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume
lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro
quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di
volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni
metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
Art. 9
1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie
definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme
tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di
singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di
fragilita' e/o innesco di collassi locali.
2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli
interventi:
a) volti ad aumentare la duttilita' e/o la resistenza a
compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in
cemento armato;
b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro
porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad
aumentare la duttilita' di elementi murari;
c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali
tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti
pericolosi in caso di caduta.
3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le
vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento
di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera,
e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il
comportamento strutturale della parte di edificio su cui si
interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi
locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili
attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non
consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel
suo complesso.
4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti
norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo
l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del
rapporto capacita'/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della
capacita' non inferiore al 20% di quella corrispondente
all'adeguamento sismico.
5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire
edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui
siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
6. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute
nell'art. 11, comma 1 della presente ordinanza.
Art. 10
1. La selezione degli interventi e' affidata alle regioni, secondo
i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche
tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni assicurano
l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite.
2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' pari ad una quota del costo
convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica
tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita' e domanda,
secondo il criterio di seguito riportato. Piu' in particolare,
definito con αSLV il rapporto capacita'/domanda che esprime il
livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della
vita, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello
di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a
seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente
normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a:
100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2;
0% del costo convenzionale se α > 0,8;
[(380-400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤ 0,8.
Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di
collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.
3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosita'
attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008
ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche
effettuati con riferimento alla pericolosita' sismica recata dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.
3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso
procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata
spettrale riferita al periodo proprio al quale e' associata la
massima massa partecipante della costruzione.
Art. 11
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i
contributi di cui all'art. 2, comma 1, sub b) non possono essere
concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio
idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o
abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno
che la classificazione simica non sia stata successivamente variata
in senso sfavorevole.
2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la
verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art.
9 puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla
presente ordinanza.
Art. 12
1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento
sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari
dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo
per il singolo edificio e' stabilito nella seguente misura massima e
deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti
strutturali:
a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di
superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad
interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unita'
abitativa e 10.000 euro per altre unita' immobiliari;
b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di
superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad
interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unita'
abitativa e 15.000 euro per altre unita' immobiliari;
c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di
superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad
interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unita'
abitativa e 20.000 euro per altre unita' immobiliari.
Art. 13
1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici
privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando
quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed
11.
2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare
che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del
rapporto capacita'/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della
stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente
all'adeguamento sismico.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire
edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi
parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui
siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione
edilizia.
Art. 14
1. La ripartizione dei contributi di cui all'art. 12 fra le regioni
si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.
2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano
i comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa
con i comuni interessati.
3. I comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti
delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.
4. Le richieste di contributo sono registrate dai comuni e
trasmesse alle regioni che provvedono ad inserirle in apposita
graduatoria di priorita' tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di
struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media,
classificazione sismica e pericolosita' sismica, eventuali ordinanze
di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi
deficienze statiche e non antecedenti 1 anno dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le
richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle
risorse ripartite di cui al comma 2.
5. A tal fine i comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa
mediante l'affissione del bando nell'Albo pretorio e sul sito Web
istituzionale del comune, chiedendo ai cittadini che intendono
aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo
secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di
sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello
stesso nell'Albo pretorio.
6. La regione formula e rende pubblica la graduatoria delle
richieste entro 240 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di ripartizione delle
risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria
devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da
professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la
richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli
interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli
interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I
progetti sono sottoposti allo sportello unico del comune o degli
uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di
costruire e per il controllo.
7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di
controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001.
8. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella
quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo
contributo e devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni
rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o
di demolizione e ricostruzione; il completamento dei lavori e'
certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune al fine
dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle
procedure di cui al comma 9.
9. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la
definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei
contributi.
Art. 15
10. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di
cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati
dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai
sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici
mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le regioni comunicano
annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto
impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna
annualita' con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate
possono essere utilizzate, solo per l'annualita' seguente, per
ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma
1 dell'art. 2.
Art. 16
1. Per l'annualita' 2011 si provvede utilizzando le risorse - pari
a 145,100 milioni di euro - di cui all'art. 11 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:
a) art. 2, comma 1, lettera a): 10 milioni di euro;
b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 130 milioni di euro;
c) art. 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro;
d) per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile
di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui
alla presente ordinanza: 1.100.000 di euro, anche attraverso
specifica convenzione con uno o piu' centri di competenza del
Dipartimento di protezione civile.
2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le regioni
definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza
gli strumenti informatici di gestione della stessa.
Art. 17
1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione
sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia
possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione
riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica,
ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia
necessario intraprendere studi di livello 3.
2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali
riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica»,
per comporre gli abachi regionali per amplificazioni
litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti,
possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse
fino ad un massimo di 30.000 euro, a condizione che la popolazione
dei comuni ove siano stati effettuati studi di microzonazione del
livello 1, costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui
all'allegato 7.
3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente
comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2,
dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni
previste nei suddetti articoli.
4. Le regioni inviano alla Commissione tecnica il programma per
comporre gli abachi regionali per le amplificazioni
litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti
nonche' l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi
di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali e'
possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.
Art. 18
1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni
finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le
iniziative volte al miglioramento della gestione delle attivita' di
emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale
scopo, se gli studi di cui al comma 1 dell'art. 5 sono accompagnati
dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE)
dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente
articolo, il cofinanziamento, di cui all'art. 5, comma 2 della
presente ordinanza, puo' essere ridotto fino al 25% del costo degli
studi di microzonazione e contestualmente aumentato il contributo
statale secondo la tabella di cui al comma 6 del presente articolo,
nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1,
destinate alle indagini di microzonazione sismica.
2. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza (CLE)
dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a
seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con
il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre
all'interruzione delle quasi totalita' delle funzioni urbane
presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva
comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle
funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilita' e
connessione con il contesto territoriale.
3. Le regioni, nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5,
individuano i territori nei quali effettuare le analisi della
Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano e
determinano le modalita' di recepimento di tali analisi negli
strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.
4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione
tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, integra gli standard di
rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di
microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della
Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di
cui al precedente comma 2.
5. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE)
dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica
predisposta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010
ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile. Tale analisi comporta:
a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le
funzioni strategiche per l'emergenza;
b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilita' e di
connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al
punto a) e gli eventuali elementi critici;
c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole
unita' strutturali che possono interferire con le infrastrutture di
accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale.
6. L'entita' dei contributi massimi, in ragione della popolazione
residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT
disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza, per
lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica, accompagnati
dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE)
dell'insediamento urbano, e' riportata nella tabella 2. Il contributo
di 30.000,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con piu' di
100.000 abitanti. Gli importi di seguito indicati non comprendono il
cofinanziamento di cui al comma 1.
7. Le attivita' derivanti dall'attuazione del presente articolo
sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 febbraio 2012
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