Salute. Massaggi lungo i litorali: ordinanza per la tutela dell'incolumità  pubblica. G.U. n. 161 del 13 luglio 2011.



Ministero della Salute. ORDINANZA 11 maggio 2011. Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali. Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2011.

Art. 1 
1. Lungo i litorali marini,  lacustri  e  fluviali,  nonche'  nelle
vicinanze degli stessi,  e'  vietato  offrire,  a  qualsiasi  titolo,
prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici  o
terapeutici da parte dei soggetti ambulanti.
Art. 2 
1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e  far
rispettare la presente ordinanza, nonche' a diffonderne la conoscenza
mediante affissione presso la casa comunale. 
  2. La presente ordinanza  e',  altresi',  affissa  presso  le  ASL,
nonche',  in  modo  che  sia  chiaramente  e  facilmente   leggibile,
all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere  ricreativo,
ubicato sui litorali. 
Art. 3 
1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano
l'effettiva  disponibilita',  a  qualunque  titolo,  di   tratti   di
litorale, sono tenuti a  segnalare  alle  competenti  autorita'  ogni
violazione della presente ordinanza. 
Art. 4 
1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e
fino alla chiusura della stagione balneare 2011. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 maggio 2011 

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