Salute. Massaggi lungo i litorali: ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica. G.U. n. 161 del 13 luglio 2011.
Ministero della Salute. ORDINANZA 11 maggio 2011. Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali. Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2011.
Art. 1
1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonche' nelle
vicinanze degli stessi, e' vietato offrire, a qualsiasi titolo,
prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o
terapeutici da parte dei soggetti ambulanti.
Art. 2
1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far
rispettare la presente ordinanza, nonche' a diffonderne la conoscenza
mediante affissione presso la casa comunale.
2. La presente ordinanza e', altresi', affissa presso le ASL,
nonche', in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile,
all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo,
ubicato sui litorali.
Art. 3
1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano
l'effettiva disponibilita', a qualunque titolo, di tratti di
litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorita' ogni
violazione della presente ordinanza.
Art. 4
1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e
fino alla chiusura della stagione balneare 2011.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2011
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