Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 06 aprile 2009. G.U. n. 243 del 18 ottobre 2011.



 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei MInistri  12 ottobre 2011. Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3968). Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2011.

Art. 1  
  1. Il Commissario delegato per la ricostruzione  e'  autorizzato  a
provvedere al ripristino dei locali dell'edificio B1 - blocco «Olbia»
e dell'edificio F1 della caserma della Guardia di finanza dell'Aquila
«M.A.V.M.   Mar.   Magg.   Vincenzo    Giudice»,    utilizzati    per
l'organizzazione del G8 e per  assicurare  l'assistenza  alloggiativa
alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, avvalendosi del
Comandante *pro-tempore del Reparto tecnico logistico  amministrativo
degli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, quale soggetto
attuatore, al quale non spetta alcun compenso. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel  limite  massimo  di  euro
691.090,01, si provvede a  valere  sulle  risorse  stanziate  per  la
ricostruzione di cui all'art.14, comma 1 del decreto-legge n. 39  del
2009. 
 
Art. 2  
  1. Il Commissario delegato - Presidente della regione  Abruzzo,  in
esito all'attivita' svolta dall'Agenzia  del  territorio  sulla  base
della convenzione del 26 novembre 2009, prot. 63556, anche al fine di
favorire  la  ripresa  delle  attivita'   sportive   nel   territorio
abruzzese, e' autorizzato a trasferire al  comune  di  Anversa  degli
Abruzzi la somma complessiva di euro 1.311,28, al comune  dell'Aquila
la somma complessiva di euro 638.107,64,  al  comune  di  Cansano  la
somma complessiva  di  euro  6.393,00,  al  comune  di  Castelvecchio
Calvisio la  somma  complessiva  di  euro  24.702,46;  al  comune  di
Collepietro la somma complessiva di  euro  50.986,00;  al  comune  di
Corfinio la somma complessiva di euro 3.401,52, al comune  di  Lucoli
la somma complessiva di euro 37.215,48, al comune di Navelli la somma
complessiva di euro 36.144,52, al comune di San Benedetto in Perillis
la somma complessiva di euro 10.505,00,  al  comune  di  Sant'Eusanio
Forconese la somma  complessiva  di  euro  15.482,21,  al  comune  di
Sulmona la somma complessiva di euro 39.463,57 al fine di  consentire
agli stessi enti il pagamento,  ai  relativi  aventi  diritto,  delle
somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro dei danni e per
il ripristino dello *status quo ante delle ex aree di accoglienza.  I
comuni provvedono a rendicontare al Commissario  delegato  in  ordine
all'utilizzo delle somme loro assegnate. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 863.712,68, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme  dovute  a
titolo di ripristino, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  di
cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009. 
 
Art. 3  
  1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione  ed  al  Vice
Commissario  per  i  beni  culturali  le  risorse  provenienti  dalle
donazioni private, relative agli interventi  approvati  dal  Comitato
dei garanti, di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 28 maggio 2009, sulla base anche degli specifici accordi
stipulati  dal  Dipartimento  della   protezione   civile,   la   cui
realizzazione e' affidata rispettivamente al comune dell'Aquila ed al
medesimo Vice Commissario per i beni  culturali.  Restano  fermi  gli
obblighi di rendicontazione di cui all'art.  5,  comma  5-bis,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.». 
 
Art. 4  
  1. Al fine di consentire la ripresa  dell'economia  nel  territorio
colpito dal sisma del 6 aprile 2009, le imprese con sede  nei  comuni
di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del   decreto-legge   n.   39/2009,
beneficiarie delle agevolazioni e dei finanziamenti di cui ai capi II
e IV della legge regione  Abruzzo  20  luglio  2002,  n.  16,  e  dei
relativi regolamenti di attuazione 13 novembre 2002,  n.  3,  possono
concedere parzialmente o totalmente in locazione gli immobili oggetto
delle suddette agevolazioni anche in assenza  di  una  situazione  di
conclamata crisi aziendale, in deroga all'art. 26, lettera e),  della
legge regione Abruzzo n. 16/2002 ed agli articoli 36,  lettera  e)  e
61, lettera f) del relativo regolamento di attuazione n. 3/2002. 
  2. I contratti di locazione posti in essere ai sensi  del  comma  1
non possono avere durata superiore ad un anno dalla cessazione  dello
stato di emergenza. 
  
Art. 5  
  1. All'art. 4  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, dopo il comma 1 e'  aggiunto  il
seguente comma: 
  «2. Nella determinazione del canone di cui al  comma  1  i  sindaci
possono tener conto altresi' delle oggettive maggiori  condizioni  di
disagio  dei  nuclei  familiari  in  attesa   della   riparazione   o
ricostruzione  dell'unita'  immobiliare  di  proprieta'  adibita   ad
abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto
ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l'abitazione  a
titolo  personale  di  godimento.  Analogo  criterio  puo'   trovare,
altresi', applicazione anche per la rideterminazione  dei  canoni  di
locazione degli alloggi del Fondo immobiliare e di quelli occupati ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3769 del 15 maggio 2009. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 ottobre 2011 

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