Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 06 aprile 2009. G.U. n. 243 del 18 ottobre 2011.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei MInistri 12 ottobre 2011. Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3968). Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2011.
Art. 1
1. Il Commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato a
provvedere al ripristino dei locali dell'edificio B1 - blocco «Olbia»
e dell'edificio F1 della caserma della Guardia di finanza dell'Aquila
«M.A.V.M. Mar. Magg. Vincenzo Giudice», utilizzati per
l'organizzazione del G8 e per assicurare l'assistenza alloggiativa
alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, avvalendosi del
Comandante *pro-tempore del Reparto tecnico logistico amministrativo
degli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, quale soggetto
attuatore, al quale non spetta alcun compenso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro
691.090,01, si provvede a valere sulle risorse stanziate per la
ricostruzione di cui all'art.14, comma 1 del decreto-legge n. 39 del
2009.
Art. 2
1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in
esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del territorio sulla base
della convenzione del 26 novembre 2009, prot. 63556, anche al fine di
favorire la ripresa delle attivita' sportive nel territorio
abruzzese, e' autorizzato a trasferire al comune di Anversa degli
Abruzzi la somma complessiva di euro 1.311,28, al comune dell'Aquila
la somma complessiva di euro 638.107,64, al comune di Cansano la
somma complessiva di euro 6.393,00, al comune di Castelvecchio
Calvisio la somma complessiva di euro 24.702,46; al comune di
Collepietro la somma complessiva di euro 50.986,00; al comune di
Corfinio la somma complessiva di euro 3.401,52, al comune di Lucoli
la somma complessiva di euro 37.215,48, al comune di Navelli la somma
complessiva di euro 36.144,52, al comune di San Benedetto in Perillis
la somma complessiva di euro 10.505,00, al comune di Sant'Eusanio
Forconese la somma complessiva di euro 15.482,21, al comune di
Sulmona la somma complessiva di euro 39.463,57 al fine di consentire
agli stessi enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle
somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro dei danni e per
il ripristino dello *status quo ante delle ex aree di accoglienza. I
comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine
all'utilizzo delle somme loro assegnate.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 863.712,68, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a
titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilita' di
cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.
Art. 3
1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione ed al Vice
Commissario per i beni culturali le risorse provenienti dalle
donazioni private, relative agli interventi approvati dal Comitato
dei garanti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 maggio 2009, sulla base anche degli specifici accordi
stipulati dal Dipartimento della protezione civile, la cui
realizzazione e' affidata rispettivamente al comune dell'Aquila ed al
medesimo Vice Commissario per i beni culturali. Restano fermi gli
obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
Art. 4
1. Al fine di consentire la ripresa dell'economia nel territorio
colpito dal sisma del 6 aprile 2009, le imprese con sede nei comuni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009,
beneficiarie delle agevolazioni e dei finanziamenti di cui ai capi II
e IV della legge regione Abruzzo 20 luglio 2002, n. 16, e dei
relativi regolamenti di attuazione 13 novembre 2002, n. 3, possono
concedere parzialmente o totalmente in locazione gli immobili oggetto
delle suddette agevolazioni anche in assenza di una situazione di
conclamata crisi aziendale, in deroga all'art. 26, lettera e), della
legge regione Abruzzo n. 16/2002 ed agli articoli 36, lettera e) e
61, lettera f) del relativo regolamento di attuazione n. 3/2002.
2. I contratti di locazione posti in essere ai sensi del comma 1
non possono avere durata superiore ad un anno dalla cessazione dello
stato di emergenza.
Art. 5
1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente comma:
«2. Nella determinazione del canone di cui al comma 1 i sindaci
possono tener conto altresi' delle oggettive maggiori condizioni di
disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o
ricostruzione dell'unita' immobiliare di proprieta' adibita ad
abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto
ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l'abitazione a
titolo personale di godimento. Analogo criterio puo' trovare,
altresi', applicazione anche per la rideterminazione dei canoni di
locazione degli alloggi del Fondo immobiliare e di quelli occupati ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3769 del 15 maggio 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2011
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