Avvocato specialista: pubblicato il decreto.

Giustizia. Decreto 12 agosto 2015 n. 144. Regolamento sul conseguimento e sul mantenimento del titolo di avvocato specialista. G.U. n. 214 del 15 settembre 2015.



Il 15 settembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 è stato pubblicato il Decreto n. 144 del 12 agosto 2015 avente a oggetto il Regolamento sul conseguimento e sul mantenimento del titolo d avvocato specialista.

Il Regolamento sulle specializzazioni sarà operativo dal 14 novembre 2015. 

 

  • Chi è l'avvocato specialista?

?L'avvocato specialista è l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei seguenti settori di specializzazione:

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

b) diritto agrario;

c) diritti reali, di proprieta', delle locazioni e del condominio;

d) diritto dell'ambiente;

e) diritto industriale e delle proprieta' intellettuali;

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;

g) diritto successorio;

h) diritto dell'esecuzione forzata;

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l) diritto bancario e finanziario;

m) diritto tributario, fiscale e doganale;

n) diritto della navigazione e dei trasporti;

o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;

p) diritto dell'Unione europea;

q) diritto internazionale;

r) diritto penale;

s) diritto amministrativo;

t) diritto dell'informatica. 

  • Da quale organo è conferito il titolo di avvocato specialista?

 Il titolo di avvocato specialista e' conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo 7 del decreto 12 agosto 2015 n. 144 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato.

L'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito commette illecito disciplinare.

  • In quanti settori l'avvocato può conseguire il titolo di specialista?

 L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista in non piu' di due settori di specializzazione.

  • Come fare per acquisire il titolo di avvocato specialista?

 Per conseguire il titolo di avvocato specialista in uno dei settori di specializzazione previsti, l'interessato deve presentare domanda presso il consiglio dell'ordine d'appartenenza che, verificata la regolarita' della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.

Puo' presentare domanda l'avvocato che:

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8;

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

  • In caso di domanda fondata sulla compravata esperienza il Consiglio Nazionale Forense deve convocare l'istante?

 Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.

Il Consiglio nazionale forense non puo' rigettare la domanda senza prima avere sentito l'istante.

Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all'istante ed al consiglio dell'ordine di appartenenza, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 5.

  • Il titolo di avvocato specialista si intende conferito con il conseguimento, ad esempio, del percorso formativo?

No, il titolo di specialista si intende conseguito con l'iscrizione nell'apposito elenco.

  • In cosa consistono i c.d. percorsi formativi per diventare avvocato specialista?

I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle universita' legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. I corsi di specializzazione non possono avere inizio se non e' stata verificata la conformita' dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente regolamento e alle linee generali.

  • Quali requisiti devono avere i corsi per essere conformi ai percorsi formativi di cui al decreto 12 agosto 2015 n. 144?

 L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformita' ai seguenti criteri:

a) durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore;

b) composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente;

c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;

d) obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;

e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

La prova di cui al comma 12, lettera e), e' valutata da una commissione nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono appartenere al corpo docente del corso.

  • Quali sono i requisiti per acquisire il titolo di avvocato specialista dimostrando la comprovata esperienza?

Il titolo di avvocato specialista puo' essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

a) di avere maturato un'anzianita' di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;

b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a quindici per anno.

  • Ai fini della comprovata esperienza, ai fini del calcolo annuale delle attività (pari a quindici), si possono prendere in considerazione le questioni giuridiche aventi ad oggetto analoghe attività?

No, ai fini della presente lettera non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attivita' difensiva.

  • Ai fini del mantenimento del titolo di avvocato specialista con quale cadenza temporale l'avvocato deve comunicare l'adempimento degli obblighi di formazione?

Ogni tre anni. L'avvocato specialista, ogni tre anni dall'iscrizione nell'elenco dichiara e documenta al consiglio dell'ordine d'appartenenza l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione.

Il consiglio dell'ordine di appartenenza:

a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;

b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

  • Come mantenere il titolo di avvocato specialista?

- Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.

- Il titolo di avvocato specialista puo' essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita' di avvocato in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita' e qualita', almeno pari a quindici per anno.

Non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analoga attivita' difensiva.

  • Il titolo di avvocato specialista può essere revocato?

Sì, il titolo di avvocato specialista può essere revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del Consiglio dell'Ordine, nei seguenti casi:

a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell'obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all'articolo 9, comma 1.

  • Procedimento per la revoca del titolo:

- Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell'ordine o di terzi puo' dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

- Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l'interessato.

-  La revoca del titolo e' comunicata al consiglio dell'ordine per la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all'interessato a cura del medesimo consiglio dell'ordine.

  • La revoca del titolo impedisce di conseguirlo nuovamente?

La revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente.

  • L'avvocato che nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento ha conseguito il titolo come specificato può diventare avvocato specialista?

Sì, previo superamento di una prova scritta e orale.

in particolatre, l'avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall'articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell'ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, puo' chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale.

All'organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.

  • Tale regola si applica anche agli avvocati che alla data di entrata in vigore del regolamento il corso non sia stato ancora concluso?

Sì, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.

 

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