Codice delle assicurazioni private. Modifiche al regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009. G.U. n. 22 del 27 gennaio 2012.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 gennaio 2012
Modifiche al regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009, concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2957).
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2012.
Art. 1 
Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 
  1. All'art. 7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11  giugno
2009, il periodo «Il requisito di rating minimo di cui  al  comma  2,
lettera b), non si applica nel caso di titoli  obbligazionari  emessi
da soggetti residenti in Stati  appartenenti  allo  Spazio  Economico
Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini  di  stabilita'  su
base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione
sullo  scambio  di  informazioni  tra  l'ISVAP   e   l'autorita'   di
vigilanza.» e' sostituito dal  seguente  periodo:  «Il  requisito  di
rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non  si  applica,  fermo
restando i principi di adeguata sicurezza e negoziabilita' di cui  al
comma 1,  nel  caso  di  titoli  obbligazionari  emessi  da  soggetti
residenti  in  Stati  appartenenti  allo  Spazio  Economico   Europeo
sottoposti a vigilanza prudenziale  a  fini  di  stabilita'  su  base
individuale, a condizione  che  esistano  accordi  di  collaborazione
sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorita' di  vigilanza
nonche' di titoli obbligazionari emessi da  Stati  appartenenti  allo
Spazio Economico Europeo.». 
Art. 2 
Pubblicazione 
  1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  nel  sito  internet
dell'ISVAP. 
Art. 3 
Entrata in vigore 
  1. Il presente provvedimento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 gennaio 2012 

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