Convenzione tra associazione sindacale e avvocato: gratuità dell'incarico?

Trovando applicazione la disciplina del contratto a favore di terzo il professionista è vincolato nei confronti del lavoratore.



La convenzione stipulata fra un'associazione sindacale di lavoratori ed un avvocato o procuratore, la quale preveda che quest'ultimo difenda in giudizio gli assistiti percependo il solo importo delle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di vittoria, è idonea a vincolare il professionista nei confronti del lavoratore che gli conferisca l'incarico della difesa in giudizio, nel presupposto della qualità di assistito del predetto sindacato ed in riferimento a quella convenzione, secondo la disciplina del contratto a favore di terzo, di cui all'art. 1411 c.c. e, quindi, indipendentemente sia da un'accettazione della convenzione da parte del lavoratore stesso (la quale rileva al diverso fine di rendere irrevocabile il beneficio da parte dello stipulante), sia da un'ulteriore specifica manifestazione di volontà nei suoi confronti da parte del professionista medesimo.

Peraltro, la circostanza che la suddetta convenzione possa tradursi, in caso di conclusione del giudizio con esito sfavorevole o compensazione delle spese, in una rinuncia preventiva dell'avvocato o procuratore alle proprie spettanze, non ne comporta la nullità, per violazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari (art. 24 l. n.794 del 1942), qualora tale rinuncia risulti giustificata da un fine di liberalità od uno spirito di solidarietà sociale, meritevole di tutela, e non si presenti come mero strumento del legale per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri.

Cass. civ. n. 26212 del 16 Ottobre 2019

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