La proposta di concordato è rinunciabile dal proponente?

L'imprenditore può rinunciare alla proposta concordataria sino all'omologazione e può essere presentata anche una nuova domanda.



La proposta concordataria, avendo natura negoziale, è rinunciabile dal proponente, anche unilateralmente, sino all'omologazione del concordato; deve inoltre essere riconosciuta all'imprenditore la possibilità di depositare una nuova domanda di concordato preventivo, accompagnata dal piano e dalla relazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, l. fall., anche quando la precedente procedura si sia chiusa prematuramente a causa della revoca dell'ammissione ovvero a causa del mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dalla legge.

Unico limite a tale agire è l'eventuale esercizio distorto ed abusivo della detta facoltà da parte del debitore.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui sia stata depositata da parte di un creditore un'istanza di fallimento, prima di decidere su quest'ultima occorre preliminarmente decidere sulla domanda di acceso ai benefici del concordato, in applicazione del principio di prevenzione come principio regolatore dei rapporti tra procedura di concordato preventivo e procedura diretta alla declaratoria di fallimento.

Cass. civ. n. 25479 del 10 ottobre 2019 

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