Titolare di agenzia viaggi incassa somme ma non consegna i biglietti: è truffa?

Non informare i clienti delle difficoltà finanziarie dell'agenzia integra gli artifici e i raggiri della truffa.



Nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.

Qualora il titolare di agenzia viaggi, nell'incassare le ultime rate di un viaggio programmato, non informi gli utenti della grave situazione finanziaria in cui versa l'agenzia, pone in essere atteggiamenti di artifici e raggiri tipici del reato di truffa.

Cass. pen. n. 43909 del 4 ottobre 2019 

Fai una domanda