Art. 21. Codice antimafia. Esecuzione del sequestro.

Art. 21 – Esecuzione del sequestro.

 

1. Il sequestro e' eseguito con le modalita' previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalita' ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza , ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario(1).

2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica(2).

3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennita' di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario e' regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.

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(1)  Comma modificato dall'articolo 5, comma 5, lettera a), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(2)  Comma sostituito dall'articolo 5, comma 5, lettera b), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.