Art. 25. Codice antimafia. Sequestro e confisca per equivalente (1).

Art. 25 – Sequestro e confisca per equivalente (1).

 

1. Dopo la presentazione della proposta, se non e' possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perche' il proposto non ne ha la disponibilita', diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilita', anche per interposta persona.

2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

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(1)  Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 9, lettera a), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.