Art. 4. Codice antimafia. Soggetti destinatari.

Art. 4 – Soggetti destinatari.

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale (1) ;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1  (2) ;
d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284,285,286,306,438,439,605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale (3) ;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza (4) ;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive (5) 
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice (6) ;
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bisdel codice penale (7) (8) .
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[1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2019, n. 24 (in Gazz. Uff., 6 marzo 2019, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a).
[3] Comma modificato articolo 4, comma 1, lettera a), del D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
[4] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
[5] Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 22 agosto 2014 n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 ottobre 2014 n.146.
[6] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
[7] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e successivamente modificato dall'articolo 9, comma 4, della Legge 19 luglio 2019, n. 69.
[8] Il presente comma era stato modificato dall'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162; la Legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199, non ha confermato la modifica.