Art. 1234 Codice Civile. Inefficacia della novazione.
1234. Inefficacia della novazione.
La novazione è senza effetto, se non esisteva [art. 1418 c.c.] l'obbligazione originaria [art. 1230 c.c.].
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile [art. 1425 c.c.], la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario [art. 1444 c.c.].