Art. 1346 Codice Civile. Requisiti.
1346. Requisiti.
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [artt. 1349, 1429, n. 1 c.c.].
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1346. Requisiti.
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [artt. 1349, 1429, n. 1 c.c.].