Art. 451 Codice Civile. Forza probatoria degli atti.

451. Forza probatoria degli atti.

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [art. 2700 c.c.; art. 221 c.p.c.], di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [art. 2697 c.c.].

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.